/ Anita MAURO Giovedì, 20 luglio 2017
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Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate non ha fatto chiarezza sul punto
L’art. 4 comma 5 del DL 50/2017 ha introdotto un obbligo di ritenuta in capo agli “intermediari” che intervengano nel pagamento o incassino i corrispettivi dovuti per i contratti di locazione breve e assimilati.
La ritenuta va operata, da questi soggetti, all’atto del pagamento del canone al locatore e, poi, va versata all’Erario entro il 16 del mese successivo.
Il DL 50/2017 non prevede alcuna decorrenza per la disposizione relativa alla ritenuta e al successivo versamento.
Per la verità, il solo comma 2 dell’art. 4 del DL 50/2017 individua una decorrenza (“a decorrere dal 1° giugno 2017”), limitatamente alla disciplina della cedolare secca. Tutte le altre disposizioni restano prive di decorrenza specifica.
Peraltro, la disposizione sulla ritenuta ha subito modifiche, nel corso della conversione in legge, sicché solo il 24 giugno 2017 se ne è avuta una versione “stabile”, che ha:
- posticipato l’obbligo di ritenuta “all’atto del pagamento” (mentre, nella versione della norma anteriore alla conversione in legge, la ritenuta andava operata “all’atto dell’accredito” dell’affitto in capo all’intermediario);
- specificato (nel comma 6 dell’art. 4) che i commi 4, 5 e 5-bis dell’art. 4 necessitavano l’emanazione di un provvedimento attuativo, palesando come le disposizioni in materia di comunicazione e ritenuta non potessero trovare immediata attuazione.
Era compito del provvedimento attuativo individuare una data precisa – successiva alla sua emanazione – per dare “il via” alla ritenuta. Purtroppo, però, il provv. 12 luglio 2017 n. 132395 non ha fatto altro che aumentare l’incertezza.
Infatti, nella parte del provvedimento relativa alle definizioni, ha definito come “locazioni brevi” i contratti di locazione stipulati a decorrere dal 1° giugno 2017, così infiltrando il delicato tema della decorrenza tra gli aspetti definitori.
In tal modo, è parso che il provvedimento volesse rendere retroattiva la disciplina sull’obbligo di ritenuta. Infatti, incrociando la definizione di “locazione breve” fornita dal provvedimento con i punti 4.1 e 4.2 relativi all’obbligo di ritenuta, si poteva concludere che il 17 luglio 2017 (il 16 cadeva di domenica), gli intermediari dovessero versare la prima ritenuta su tutti i contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017 e in relazione ai quali avessero pagato il canone al locatore.
Tuttavia, in molti casi, su tali contratti gli intermediari non avevano operato la ritenuta, nell’attesa (legittima) del provvedimento attuativo del DL 50/2017.
Si potrebbe quindi ipotizzare un’interpretazione della disciplina qui illustrata non retroattiva e, quindi, contraria allo Statuto dei diritti del contribuente (art. 3 della L. 212/2000).
A ben vedere, il fatto che il provv. n. 132395/2017 definisca locazioni brevi solo le locazioni (aventi certe caratteristiche) stipulate dal 1° giugno 2017:
- significa che i contratti aventi le caratteristiche individuate dalla norma, ma stipulati prima del 1° giugno 2017, non possono essere ricondotti alla nuova disciplina di “locazione breve” (diversamente, dato che il DL 50/2017 è entrato in vigore il 24 aprile 2017, si sarebbe potuto sostenere che la nuova definizione operasse per le locazioni stipulate già da quella data);
- non significa che gli obblighi definiti dalla norma si applichino dal 1° giugno 2017.
Proprio per questo motivo l’art. 4 comma 2 del DL 50/2017, per la cedolare secca, ha inserito la duplice precisazione sul fatto che la cedolare secca si applica “a decorrere dal 1° giugno 2017”, ai redditi derivanti dalle locazioni brevi stipulate dal 1° giugno 2017: entrambe le specificazioni sono essenziali se si vuole definire non solo a quali contratti l’obbligo si applica, ma anche da quando l’obbligo è vigente.
Atteso che l’art. 4 comma 6 del DL 50/2017 richiedeva l’emanazione di un provvedimento attuativo per l’applicazione del comma 5 sull’obbligo di ritenuta, si potrebbe argomentare che tale obbligo non possa ritenersi vigente fino alla pubblicazione del suddetto provvedimento.
Ne deriverebbe che, pur in assenza di un’esplicita indicazione nel provvedimento, la ritenuta sia obbligatoria, su tutti i contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017 (e non su quelli stipulati prima), ove il pagamento del corrispettivo al locatore sia stato effettuato, dall’intermediario, dal 12 luglio 2017 (data di pubblicazione del provvedimento).
Pertanto, secondo questa impostazione, ad esempio:
- per il contratto stipulato in data 1° giugno 2017, avente durata fino al 30 giugno 2017, ma il cui corrispettivo sia stato versato al locatore il 14 luglio 2017, l’intermediario avrebbe dovuto operare la ritenuta e dovrebbe versarla il 16 agosto 2017;
- per il contratto stipulato il 29 maggio 2017, avente le caratteristiche della locazione breve, non potrebbe applicarsi la ritenuta, neppure ove il corrispettivo fosse stato pagato dall’intermediario al locatore il 18 luglio 2017;
- per il contratto stipulato il 2 giugno 2017, avente durata di una settimana, il cui corrispettivo sia stato pagato dall’intermediario il 2 giugno 2017, la ritenuta non doveva essere effettuata, in quanto il quel momento non era stato emanato il provvedimento e l’obbligo di ritenuta non poteva ritenersi vigente.
Infine, si segnala che il riferimento alla data di stipula del contratto, operato dal provv. n. 132395 implica l’irrilevanza della data di decorrenza. Si pensi al contratto di locazione breve stipulato a marzo, per garantirsi una settimana di vacanza in agosto. A fare fede, ai fini della definizione di “locazione breve” è la data della stipula e non la data di decorrenza.
Da ultimo, se questa interpretazione – coerente con il principio di irretroattività delle disposizioni tributarie – fosse accolta, si dovrebbe concludere che il primo versamento all’Agenzia, delle ritenute operate dagli intermediari sui canoni versati ai locatori dal 12 luglio 2017, in relazione a contratti di locazione breve stipulati dal 1° giugno 2017, andrebbe operato il 16 agosto 2017.