Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Visto di conformità: adempimenti a carico dei professionisti

Marco Canese
7-9 minuti

Il “decreto semplificazioni” (D.Lgs. n. 175/2017) ha introdotto importanti modifiche nella disciplina relativa all’assistenza fiscale e in tema di controlli formali. Di recente la Legge di Bilancio 2017 e il DL n.50/2017 hanno ulteriormente modificato le soglie al di sopra delle quali il professionista abilitato è chiamato ad apporre il visto di conformità. Chiariamo quali sono gli adempimenti a carico dei professionisti per essere abilitati all’apposizione del visto di conformità.

Il DM n. 164/1999, all’art. 21, prevede che, per l’esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità, i professionisti devono preventivamente comunicare alla Direzione regionale territorialmente competente in ragione del domicilio fiscale una comunicazione contenente l’indicazione dei dati personali e dei luoghi dove è esercitata l’attività, corredata dalla documentazione prevista dallo stesso decreto, a mezzo PEC ovvero mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.
Clicca qui

A tale comunicazione devono inoltre essere allegati, oltre a copia della Polizza assicurativa della responsabilità civile, le seguenti dichiarazioni rese ai sensi dell’artt. 45 e 46 del DPR 445/2000:

    dichiarazione relativa al possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni rilasciata dall’Agenzia delle Entrate;
    dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti soggettivi, di cui all’art.8, comma 1, del DM 164/1999 e all’insussistenza di provvedimenti di sospensione (e/o cancellazione) dall’albo di appartenenza.

Il professionista è abilitato al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione e può quindi prestare assistenza fiscale, ferma restando la verifica da parte della Direzione regionale della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma.

Nel caso di riscontro di carenze o irregolarità, il professionista viene informato dalla Direzione regionale al fine di integrare e/o regolarizzare la comunicazione.

Nell’ipotesi in cui il professionista eserciti l’attività di assistenza fiscale nell’ambito di una associazione professionale di cui all’art. 5, comma 3, lett. c) del TUIR, in cui almeno la metà degli associati sia costituita dai soggetti indicati all’art. 3, comma 3, lettere a) e b) del DPR 322/1998, lo stesso può essere abilitato qualora i requisiti del possesso di partita IVA e dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussistano in capo all’associazione professionale.
Clicca qui

Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere abilitato al rilascio del visto di conformità e pertanto ogni altro professionista appartenente all’associazione professionale che non sia personalmente iscritto nell’elenco degli abilitati non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.

Qualora il professionista si avvalga di una società di servizi di cui possegga la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere abilitato se il requisito del possesso dell’abilitazione alla trasmissione telematica sussiste in capo alla società di servizi, fermo restando che il professionista deve essere titolare di autonoma partita IVA.

In entrambi i casi, nella comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell’associazione di cui il medesimo fa parte o della società di servizi.

La trasmissione telematica sarà effettuata dall’associazione professionale o dalla società di servizi sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

In merito alle garanzie richieste, la polizza assicurativa della responsabilità civile di cui all’art. 22 del D.M. 164/1999 deve rispettare le seguenti condizioni:

    deve far riferimento alla prestazione dell’assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. n. 241/1997;
    il massimale deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati e, comunque, non essere inferiore a € 3.000.000,00;
    non contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire totalmente il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull’assicurato per l’importo rientrante in franchigia;
    per gli errori commessi durante il periodo di validità della polizza, deve prevedere il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo;
    non deve contenere, in alcun modo, l’indicazione di un modello di dichiarazione specifico, in quanto i soggetti in possesso dei prescritti requisiti e che hanno presentato regolare documentazione sono legittimati ad apporre il visto di conformità, ove previsto, su tutte le dichiarazione fiscali.

I professionisti abilitati già iscritti nell’elenco informatizzato, al momento del rinnovo della polizza assicurativa, non devono presentare una nuova domanda redatta secondo l’art. 21 del D.M. 164/1999.
Clicca qui

Il professionista abilitato che intende mantenere l’iscrizione nell’elenco informatizzato, infatti, deve provvedere entro trenta giorni dalla data di scadenza della polizza (art. 21, comma 3, D.M. 164/1999), a far pervenire alla Direzione copia del rinnovo della polizza o copia dell’attestato della quietanza di pagamento rilasciata dalla compagnia assicurativa. Nel caso, invece, di diversa polizza assicurativa o nel caso di differente compagnia o stessa compagnia con numero di polizza differente dalla precedente, è necessario produrre copia integrale della stessa, insieme alla quietanza di pagamento.

I professionisti che non inviano la polizza vengono invitati dalla Direzione Regionale a provvedervi tempestivamente con l’avviso che, in mancanza di regolarizzazione non possono apporre visti di conformità. Qualora non ottemperino alla successiva richiesta formale di sanare la posizione entro il termine di quindici giorni, saranno cancellati dall’elenco per rinuncia all’iscrizione.

Il professionista deve sempre garantire la continuità della copertura assicurativa; pertanto, dovrà verificare che la data di rinnovo o la stipula della nuova polizza coincidano con il giorno di scadenza del contratto precedente.

In conclusione, la Direzione regionale, a seguito della verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, iscriverà il professionista nell’elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di invio della comunicazione.

Marco Canese – Centro Studi CGN

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...