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Bonus per gli immobili recuperati solo con comunicazione di fine dei lavori


/ Arianna ZENI Venerdì, 29 settembre 2017
4-5 minuti

In caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese necessaria la comunicazione al Comune

Ai sensi del comma 3 dell’art. 16-bis del TUIR, la detrazione IRPEF del 36-50% spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, spetta anche in caso di acquisto o assegnazione di unità immobiliari site in fabbricati interamente recuperati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, tramite interventi di restauro e risanamento conservativo o ristrutturazione edilizia.

Si ricorda che l’aliquota elevata al 50%, entro l’importo massimo di 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare, compete nel caso in cui per l’acquisto dell’immobile siano state sostenute le spese nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2017.

La detrazione compete sul 25% del corrispettivo, comprensivo di IVA, ed è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.
L’agevolazione “spetta al successivo acquirente o assegnatario delle singole unità immobiliari” (sono legittimati, quindi, a fruire del bonus fiscale i soggetti IRPEF quali il proprietario, il nudo proprietario ed i titolari di diritti reali di godimento sull’immobile).

Si ricorda, inoltre, che la detrazione IRPEF spetta:
- a ciascun acquirente o assegnatario in relazione al proprio acquisto o assegnazione, anche per quota, e non è condizionata dalla cessione o assegnazione delle altre unità immobiliari di cui si compone il fabbricato oggetto dei lavori (circ. Agenzia delle Entrate 5 marzo 2003 n. 15 e guida Agenzia delle Entrate 14 giugno 2017);
- nel caso l’intervento di restauro o risanamento conservativo o di ristrutturazione edilizia abbia riguardato l’intero edificio nel quale è sita l’unità immobiliare ceduta o assegnata;
- purché l’unità immobiliare sia ceduta dall’impresa di costruzione o di ristrutturazione immobiliare o dalla cooperativa che ha eseguito i predetti interventi;
- in relazione alle unità immobiliari di tipo residenziale (circ. Agenzia delle Entrate 10 giugno 2004 n. 24, § 1.3);
- a condizione che la vendita o l’assegnazione dell’immobile sia effettuata entro 18 mesi dal termine dei lavori.

Vendita entro 18 mesi dal termine dei lavori

La circ. Agenzia delle Entrate 4 aprile 2017 n. 7 ha chiarito che se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione spetta comunque, ma può essere fruita solo a partire dall’anno d’imposta in cui i lavori sono ultimati.
A tal proposito, si evidenzia che il Ministero dell’Economia e delle finanze, nella risposta all’interrogazione parlamentare 14 settembre 2017 n. 5-12157, ha precisato che l’agevolazione spetta soltanto se è stata comunicata al Comune la fine dei lavori.

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