/ Corinna COSENTINO Sabato, 9 settembre 2017
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La data della fattura non coerente con il periodo di riferimento non comporta lo scarto del file
Con l’avvicinarsi della scadenza per l’invio della nuova comunicazione dei dati delle fatture, può essere utile esaminare alcune delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti emersi in merito alla compilazione del c.d. “file Dati-Fatture” e al relativo invio.
Le risposte sono disponibili sulla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, accessibile dal sito istituzionale delle Entrate, e chiariscono alcuni dei dubbi operativi più frequenti (si veda anche “Comunicazione dei dati delle fatture a prova di scarto” di oggi, 9 settembre).
Si ricorda che la comunicazione dei dati delle fatture da trasmettere entro giovedì 28 settembre 2017 ha ad oggetto le fatture emesse e quelle ricevute e registrate nel primo semestre 2017.
A tal proposito, la ris. Agenzia delle Entrate n. 87 del 5 luglio scorso ha ribadito che i dati devono essere inviati “per competenza”, ossia facendo riferimento, per le fatture emesse, alla data di emissione; per le fatture ricevute e le bollette doganali, a quella di registrazione sul registro degli acquisti.
La regola enunciata è giustificata dall’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di “incrociare” i dati della comunicazione del primo semestre con i dati delle liquidazioni IVA effettuate nel medesimo periodo, ai fini dei controlli.
Pertanto, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle risposte fornite sul proprio sito, nell’ipotesi in cui un soggetto passivo trasmetta, all’interno dello stesso file, fatture attive o passive, rispettivamente, con data di emissione o con data di registrazione non compatibili con il periodo di riferimento, viene prodotto uno specifico avviso nella notifica; tuttavia, tale incoerenza non comporta lo scarto del file inviato.
Regole specifiche di compilazione del file Dati-fatture sono previste per gli autotrasportatori che, in presenza dei requisiti di cui all’art. 74 comma 4 del DPR 633/72, si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture al trimestre successivo a quello di emissione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 87/2017). Tali soggetti effettuano le liquidazioni sulla base delle fatture emesse nel trimestre precedente a quello di riferimento.
Pertanto, nella comunicazione da inviare entro il 28 settembre 2017 essi indicheranno:
- i dati delle fatture attive con data di emissione compresa fra il 1° ottobre 2016 e il 31 marzo 2017, registrate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2017;
- le fatture passive registrate nel medesimo periodo.
In tal caso, dunque, coerentemente con quanto descritto più sopra, la comunicazione si considererà correttamente acquisita, ma al mittente sarà inviata una segnalazione di incompatibilità tra la data di emissione e il periodo di riferimento.
Un chiarimento contenuto nella ris. n. 87/2017 che ha trovato ulteriore specificazione nelle risposte pubblicate dalle Entrate riguarda poi la compilazione dei dati obbligatori del campo “Altri dati identificativi”. Si tratta dei dati relativi alla denominazione, al nome, al cognome e alla sede della controparte.
Con la risoluzione è già stato riconosciuto che, ove non fossero disponibili le informazioni relative alla sede, è possibile valorizzare il campo in oggetto con la stringa “Dato assente”.
Tale indicazione, secondo quanto riportato nelle FAQ, “ha aperto la possibilità di valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti relativi a tale blocco”. In particolare, il campo relativo alla Provincia, non consentendo l’introduzione di più di due caratteri, può essere compilato con il valore “DA”.
Disponibile una funzionalità per il controllo preliminare del file
Utili indicazioni in merito alla compilazione del file Dati fatture possono essere tratte anche dal documento che elenca la tipologia di controlli che vengono effettuati dal Sistema ricevente sul file da inviare. Per esempio, si apprende che il Sistema ricevente verifica che i codici fiscali e le partite IVA delle controparti siano presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria (compresi i dati relativi al rappresentante fiscale, ove presente). Dunque, in caso di errata indicazione di un codice fiscale o di una partita IVA, il file viene scartato.
Diversamente, se la partita IVA, pur presente in Anagrafe tributaria, risulta cessata, viene inviata una semplice segnalazione di errore. Nessun controllo è previsto, invece, per gli identificativi fiscali assegnati dalle autorità di altri Paesi.
In ogni caso, allo scopo di limitare al minimo gli errori presenti nei file inviati, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sempre dalla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, una funzionalità che consente il controllo preliminare del file da trasmettere.