Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Invio dei dati delle fatture secondo competenza


/ Corinna COSENTINO Sabato, 9 settembre 2017
5-7 minuti

La data della fattura non coerente con il periodo di riferimento non comporta lo scarto del file

Con l’avvicinarsi della scadenza per l’invio della nuova comunicazione dei dati delle fatture, può essere utile esaminare alcune delle risposte fornite dall’Agenzia delle Entrate ai quesiti emersi in merito alla compilazione del c.d. “file Dati-Fatture” e al relativo invio.
Le risposte sono disponibili sulla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, accessibile dal sito istituzionale delle Entrate, e chiariscono alcuni dei dubbi operativi più frequenti (si veda anche “Comunicazione dei dati delle fatture a prova di scarto” di oggi, 9 settembre).

Si ricorda che la comunicazione dei dati delle fatture da trasmettere entro giovedì 28 settembre 2017 ha ad oggetto le fatture emesse e quelle ricevute e registrate nel primo semestre 2017.
A tal proposito, la ris. Agenzia delle Entrate n. 87 del 5 luglio scorso ha ribadito che i dati devono essere inviati “per competenza”, ossia facendo riferimento, per le fatture emesse, alla data di emissione; per le fatture ricevute e le bollette doganali, a quella di registrazione sul registro degli acquisti.

La regola enunciata è giustificata dall’esigenza dell’Amministrazione finanziaria di “incrociare” i dati della comunicazione del primo semestre con i dati delle liquidazioni IVA effettuate nel medesimo periodo, ai fini dei controlli.
Pertanto, come precisato dall’Agenzia delle Entrate nell’ambito delle risposte fornite sul proprio sito, nell’ipotesi in cui un soggetto passivo trasmetta, all’interno dello stesso file, fatture attive o passive, rispettivamente, con data di emissione o con data di registrazione non compatibili con il periodo di riferimento, viene prodotto uno specifico avviso nella notifica; tuttavia, tale incoerenza non comporta lo scarto del file inviato.

Regole specifiche di compilazione del file Dati-fatture sono previste per gli autotrasportatori che, in presenza dei requisiti di cui all’art. 74 comma 4 del DPR 633/72, si avvalgono della facoltà di differire la registrazione delle fatture al trimestre successivo a quello di emissione (cfr. ris. Agenzia delle Entrate n. 87/2017). Tali soggetti effettuano le liquidazioni sulla base delle fatture emesse nel trimestre precedente a quello di riferimento.
Pertanto, nella comunicazione da inviare entro il 28 settembre 2017 essi indicheranno:
- i dati delle fatture attive con data di emissione compresa fra il 1° ottobre 2016 e il 31 marzo 2017, registrate nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2017;
- le fatture passive registrate nel medesimo periodo.
In tal caso, dunque, coerentemente con quanto descritto più sopra, la comunicazione si considererà correttamente acquisita, ma al mittente sarà inviata una segnalazione di incompatibilità tra la data di emissione e il periodo di riferimento.

Un chiarimento contenuto nella ris. n. 87/2017 che ha trovato ulteriore specificazione nelle risposte pubblicate dalle Entrate riguarda poi la compilazione dei dati obbligatori del campo “Altri dati identificativi”. Si tratta dei dati relativi alla denominazione, al nome, al cognome e alla sede della controparte.
Con la risoluzione è già stato riconosciuto che, ove non fossero disponibili le informazioni relative alla sede, è possibile valorizzare il campo in oggetto con la stringa “Dato assente”.
Tale indicazione, secondo quanto riportato nelle FAQ, “ha aperto la possibilità di valorizzare con dati di default gli elementi non conosciuti relativi a tale blocco”. In particolare, il campo relativo alla Provincia, non consentendo l’introduzione di più di due caratteri, può essere compilato con il valore “DA”.

Disponibile una funzionalità per il controllo preliminare del file

Utili indicazioni in merito alla compilazione del file Dati fatture possono essere tratte anche dal documento che elenca la tipologia di controlli che vengono effettuati dal Sistema ricevente sul file da inviare. Per esempio, si apprende che il Sistema ricevente verifica che i codici fiscali e le partite IVA delle controparti siano presenti nella banca dati dell’Anagrafe tributaria (compresi i dati relativi al rappresentante fiscale, ove presente). Dunque, in caso di errata indicazione di un codice fiscale o di una partita IVA, il file viene scartato.
Diversamente, se la partita IVA, pur presente in Anagrafe tributaria, risulta cessata, viene inviata una semplice segnalazione di errore. Nessun controllo è previsto, invece, per gli identificativi fiscali assegnati dalle autorità di altri Paesi.
In ogni caso, allo scopo di limitare al minimo gli errori presenti nei file inviati, l’Agenzia delle Entrate ha reso disponibile, sempre dalla piattaforma “Fatture e Corrispettivi”, una funzionalità che consente il controllo preliminare del file da trasmettere.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...