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Le somme ricevute come «buona entrata» sono redditi diversi


/ Pamela ALBERTI Lunedì, 6 novembre 2017
4-5 minuti

In capo al locatore persona fisica si configurerebbe un’obbligazione di permettere

Nell’ambito delle locazioni commerciali è frequente la corresponsione di somme a titolo di “buona entrata”, a prescindere dagli aspetti legati alla legittimità o meno di tali clausole.
Non constano, tuttavia, chiarimenti in merito al trattamento fiscale delle somme ricevute dal locatore persona fisica da parte del nuovo conduttore a tale titolo. Neppure la norma di comportamento AIDC n. 188/2013, relativa all’indennità per la perdita di avviamento, analizza tale fattispecie.

Non essendo prevista in ambito reddituale una fattispecie imponibile specifica, si dovrebbe considerare la categoria residuale dei redditi diversi ex art. 67 comma 1 del TUIR, e, in particolare, la fattispecie di cui alla lettera l), che sottopone a tassazione i redditi derivanti dall’assunzione di obbligazioni di fare, non fare o permettere.

L’obbligo di permettere si sostanzia in una limitazione dei diritti del soggetto obbligato, il quale, per l’appunto, si impegna a consentire che altri facciano o non facciano una determinata cosa, come, ad esempio, il permesso di concedere una servitù non imposta dalla legge, di usare il proprio fondo e, in genere, di godere dei propri beni restringendo il proprio godimento. In altri termini, come osservato in dottrina, il permettere si sostanzia nel concedere lo svolgimento di una determinata azione da parte di un soggetto terzo.

Sembra, quindi, plausibile sostenere che la somma a titolo di “buona entrata” sia richiesta a fronte della concessione al nuovo conduttore di prendere in locazione l’immobile, configurandosi quindi un’obbligazione di permettere. Di conseguenza, le somme ricevute a tale titolo potrebbero essere assoggettate a tassazione in capo al locatore quali redditi diversi ex art. 67 comma 1 lett. l) del TUIR, con conseguente tassazione per cassa interamente nell’anno in cui è stato corrisposto l’importo in questione.

Deducibile l’indennità per la perdita di avviamento

Può accadere anche che il proprietario dell’immobile, persona fisica non imprenditore, avesse in precedenza pagato al “vecchio” conduttore una somma a titolo di indennità per la perdita di avviamento. Tale indennità è in genere corrisposta dal proprietario degli immobili ad uso industriale, commerciale o alberghiero all’ex conduttore al termine della locazione ex art. 34 della L. 392/78.

In tal caso, valgono le considerazioni esposte nella norma di comportamento AIDC n. 188/2013, per cui l’indennità è deducibile ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. h) del TUIR, essendo stata materialmente corrisposta dal locatore per obbligo di legge ex art. 34 della L. 392/78.
L’indennità è deducibile anche in capo alle persone fisiche non residenti, a norma dell’art. 24 comma 2 del TUIR.


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