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Compensazioni rapide per il credito emergente dalla dichiarazione IVA


/ Emanuele GRECO e Massimo NEGRO Martedì, 2 gennaio 2018
5-7 minuti

Il credito può essere utilizzato già a decorrere dal decimo giorno successivo alla presentazione del modello

La nuova dichiarazione IVA, il cui modello e le cui istruzioni sono state pubblicate il 22 dicembre 2017 in bozza, consente la compensazione “libera” del credito IVA solamente per importi non superiori a 5.000 euro.
La novità deriva dalle modifiche apportate dall’art. 3 del DL 50/2017 (conv. L. 96/2017) all’art. 10 comma 1 n. 7) del DL 78/2009, il quale disciplina i limiti alle compensazioni dei crediti IVA.
Al di sopra dell’importo di 5.000 euro, per compensare “orizzontalmente”, è infatti richiesto il visto di conformità sulla dichiarazione IVA o la sottoscrizione alternativa da parte dell’organo di controllo contabile.

Inoltre, il novellato art. 17 comma 1 del DLgs. 241/97 introduce la possibilità di compensare il credito IVA annuale, superiore a 5.000 euro, a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione (o dal decimo giorno successivo a quello di presentazione del modello TR, per i crediti IVA trimestrali).
Quindi, considerato che la dichiarazione IVA per il 2017 è presentata, ai sensi dell’art. 8 comma 1 del DPR 322/98 come modificato dal DL 193/2016, tra il 1° febbraio e il 30 aprile 2018, può valere la pena anticipare la presentazione del modello (se “a credito”) così da beneficiare della compensazione “orizzontale” del credito già dal decimo giorno successivo.

Se, ad esempio, la dichiarazione IVA fosse presentata entro il 6 marzo 2018, la compensazione ex art. 17 del DLgs. 241/97 sarebbe ammessa già alla data del 16 marzo 2018, utilizzando i debiti tributari e contributivi in scadenza in tale giorno.
Se fosse presentata il 6 aprile 2018, vi sarebbe la possibilità di compensare già dal 16 aprile. La presentazione effettuata il 30 aprile 2018 comunque consente la compensazione a decorrere dal 10 maggio 2018 (con le regole ante DL 50/2017, si sarebbe dovuto attendere il 16 maggio).

La doppia novità in materia di compensazione del credito IVA (riduzione della soglia a 5.000 euro e nuovo dies a quo per l’utilizzo del credito) trova riscontro nella bozza delle istruzioni alla compilazione della dichiarazione per il 2017.
Con riferimento al rigo VX5 del modello, ove indicare l’importo che si intende utilizzare in compensazione con il modello F24, le istruzioni ricordano che:
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale in misura superiore a 5.000 euro può essere effettuato a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui emerge;
- l’utilizzo in compensazione del credito IVA annuale, per importi superiori a 5.000 euro, è subordinato alla presenza del visto di conformità nella dichiarazione (o alla sottoscrizione alternativa); si ricorda che il suddetto limite è elevato a 50.000 euro per le start up innovative di cui all’art. 25 del DL 179/2012.

Non vengono meno, per il credito emergente dalla dichiarazione IVA per il 2017, le restrizioni per le società di comodo e la possibilità di attestare lo status di società “non di comodo”, ai fini della compensazione (o del rimborso), sottoscrivendo il campo 8 del rigo VX4 del modello oppure barrando la casella 9 dello stesso rigo VX4 (in caso di interpello disapplicativo).

Si ricorda che l’art. 3 del DL 50/2017 ha introdotto limitazioni anche alla compensazione su base trimestrale, con l’obbligo di apporre il visto di conformità anche per il credito IVA trimestrale, al di sopra dell’importo di 5.000 euro annui.
In precedenza, il visto di conformità era necessario:
- per le sole compensazioni del credito IVA annuale (con il limite di 15.000 euro, ora abbassato a 5.000), ma non per le compensazioni dei crediti IVA trimestrali;
- per le istanze di rimborso del credito IVA, sia su base annuale sia su base trimestrale.

Soglie differenti per compensazioni e rimborsi

Va ricordato che il calcolo delle soglie ai fini del visto di conformità per l’utilizzo del credito in compensazione (5.000 euro) e per la richiesta di rimborso (30.000) è, in ogni caso, autonomo. D’altra parte, l’ammontare di credito IVA da richiedere a rimborso viene indicato nel rigo VX4 mentre l’ammontare da utilizzare in compensazione nel rigo VX5.

Per le società che aderiscono al regime di liquidazione dell’IVA di gruppo, il modello di dichiarazione presenta gli appositi righi VX7 e VX8, ove compensare le posizioni creditorie e debitorie tra le diverse società partecipanti. In precedenza, il credito (o debito) trasferito al gruppo era esposto nei più generici righi VX1 e VX2.


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