/ Gianluca ODETTO Giovedì, 4 gennaio 2018
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Da valutare l’effetto sui Conti economici delle web companies italiane, incise in modo definitivo dal prelievo del 3%
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della L. 205/2017 l’imposta sulle transazioni digitali (c.d. web tax) ha fatto il suo ingresso nell’ordinamento tributario nazionale, anche se differito al 2019. La configurazione dell’imposta, quanto ad aliquota e – soprattutto – a modalità di riscossione, è stata oggetto di più modifiche nel corso dell’iter parlamentare della legge di bilancio 2018; la versione finale della norma ha visto prevalere l’impostazione fornita in seconda lettura dalla Camera, con un’aliquota del 3% sui corrispettivi praticati alla clientela, assunti al netto dell’IVA, e soprattutto con un sistema di trattenuta alla fonte effettuata dal committente (un sostituto d’imposta residente, o una stabile organizzazione italiana di un soggetto non residente), in luogo del versamento diretto dell’imposta da parte del fornitore dei servizi.
Il punto cruciale per la valutazione, da parte degli operatori, dell’impatto pratico dell’imposta è rappresentato dal decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze che, entro il 30 aprile 2018, dovrà individuare le prestazioni di servizi assoggettate al tributo; solo in quella sede si potranno, quindi, fare le prime considerazioni sui settori che verranno “colpiti” da quest’ultimo e su quelli che, invece, ne usciranno indenni.
In attesa del decreto, occorrerà valutare i possibili riflessi non tanto sulle grandi imprese multinazionali del web (che rappresentano, naturalmente, il “bersaglio” principale del tributo), quanto piuttosto su una molteplicità di imprese nazionali che operano in questo campo e che potrebbero risultare danneggiate dalla nuova imposta. Per questi soggetti, il legislatore ha previsto apposite norme di salvaguardia, essendo stabilito che la web tax si applichi solo se il numero di transazioni che rientrano nel suo ambito applicativo risulta superiore a 3.000 unità nell’anno solare.
Le procedure previste per non essere incisi dalla ritenuta del 3% sono però abbastanza macchinose, essendo previsto che il fornitore del servizio web indichi nella fattura – o in “altro documento idoneo da inviare contestualmente alla fattura”, eventualmente individuato con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate – di non superare questo limite; trattasi, con tutta evidenza, di procedure di non semplice applicazione nel momento in cui, come normalmente avviene nel settore, il pagamento e la fatturazione sono completamente automatizzati.
Concentrando l’attenzione sulla posizione delle imprese del web italiane, occorrerà quindi valutare gli effetti dell’imposta anche in termini di pricing dei servizi offerti, aggiungendosi alle imposte ordinarie anche il nuovo tributo. Ipotizzando che l’impresa sia una società di capitali, senza web tax dato in 1.000 euro l’importo della prestazione l’incasso al netto delle imposte è pari a 721 euro (importo ottenuto sottraendo il 24% di IRES e il 3,9% di IRAP). Con la web tax l’impresa incasserà invece 970 euro per ogni 1.000 euro fatturati; ipotizzando la deducibilità del tributo dall’IRES e dall’IRAP (questione non affrontata dalla normativa contenuta nella legge di bilancio, e che si presenta comunque problematica per l’IRES, essendo previsto l’obbligo di rivalsa), si avrebbero imposte rispettive di 232,80 euro e di 37,83 euro (importi ottenuti applicando le aliquote nominali ad una base imponibile di 970), per un incasso netto di 699,37 euro. Ipotizzando, invece, l’indeducibilità della web tax dalle imposte sui redditi e dall’IRAP, l’incasso netto si ridurrebbe a 691 euro.
Facendo un calcolo a ritroso, per mantenere fermo l’incasso netto a 721 euro, ipotizzando la deducibilità del nuovo tributo, a parità di prestazioni effettuate il prezzo di ciascuna di queste dovrebbe incrementarsi a 1.030,93 euro: in questo caso, il committente tratterrebbe una ritenuta di 30,93 euro e vi sarebbero IRES e IRAP complessive di 279 euro, determinate su una base imponibile di 1.000.
Ipotizzando, invece, l’indeducibilità del tributo (questione che il DM attuativo dovrebbe affrontare in modo espresso, al fine di evitare penalizzazioni ulteriori), la parità di condizioni si verificherebbe aumentando il prezzo della prestazione a 1.043,41 euro.
Queste semplici ipotesi evidenziano che potrebbe, quindi, concretamente stimarsi in una forbice tra il 3,1% e il 4,3% circa l’aumento dei prezzi che le imprese residenti dovrebbero praticare per mantenere intatte la loro liquidità e il loro Conto economico, a parità di prestazioni, a seguito dell’introduzione della nuova imposta.
Si tratta, naturalmente, di ipotesi che presuppongono che tutte le prestazioni avvengano nei confronti di sostituti d’imposta e che, quindi, vengano assoggettate al nuovo prelievo; se questo non accade, in quanto le prestazioni sono “promiscue” e vengono svolte anche nei confronti di “privati” (o di non residenti), le stime divengono più complesse, dovendosi valutare il peso delle prestazioni soggette alla web tax rispetto a quello delle prestazioni escluse.
Infine, c’è la situazione delle imprese impossibilitate ad incrementare i prezzi, per le quali potenzialmente il 3% aggiuntivo si abbatte in modo indiscriminato sui margini di profitto delle proprie prestazioni.