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Condomini e detrazione fiscale: la comunicazione dell'amministratore

I dati ai fini della precompilata sugli interventi di recupero e riqualificazione sulle parti comuni devono essere trasmessi dagli amministratori

In attuazione dell’art. 3 del DLgs. n. 175/2014 e del DM 1° dicembre 2016, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate del 27 gennaio 2017 n. 19969 sono state stabilite le modalità di invio all’Anagrafe tributaria dei dati relativi alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali, da acquisire ai fini della precompilazione delle dichiarazioni dei redditi (modelli 730 e REDDITI PF) da parte dell’Agenzia delle Entrate. Per le informazioni relative all’anno 2017, con il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate di ieri, 6 febbraio 2018, n. 30383 sono state aggiornate le specifiche tecniche della comunicazione.

In relazione alla comunicazione relativa al 2017, sono obbligati alla comunicazione in esame gli amministratori di condominio in carica al 31 dicembre 2017 (se, invece, nel “condominio minimo” non si è provveduto a nominare un amministratore, l’obbligo di comunicazione in esame non si applica) ed il termine per la trasmissione è stabilito al 28 febbraio 2018.

Nel corso di Telefisco 2018, l’Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni in relazione a casi particolari.
Anzitutto è precisato che, ai fini della compilazione della sezione “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” della comunicazione, l’Amministratore deve indicare, nel campo 25 “Importo della spesa attribuita al soggetto”, l’importo della spesa attribuita, in base al piano di riparto, al soggetto il cui codice fiscale è indicato nel campo 23 “Codice fiscale del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”, e non la spesa effettivamente sostenuta. L’informazione relativa al pagamento della quota attribuita deve essere fornita con la compilazione del campo 26 “Flag Pagamento”.

L’informazione in merito all’effettuazione del pagamento da parte del singolo condomino deve essere riferita al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Conseguentemente, con riferimento alle spese sostenute dal condominio nell’anno 2017:
- le quote attribuite al condomino e pagate interamente entro il 31 dicembre 2017 sono inserite nella dichiarazione precompilata;
- le quote pagate parzialmente o non corrisposte entro il 31 dicembre 2017 sono esposte solo nel foglio informativo. In questo caso, se il contribuente paga la sua quota prima della presentazione della dichiarazione potrà modificare la dichiarazione precompilata aggiungendo l’onere sostenuto.

Nel campo 21 “Situazioni particolari” devono essere indicati i valori “1” o “2” se le unità immobiliari consistono in uffici, negozi, studi professionali, imprese, società o proprietà indefinite (ad esempio per contenzioso su eredità). In assenza delle situazioni particolari di cui si è detto, identificate dai valori “1” o “2”, deve essere inserito il valore “0”. Soltanto in questo caso (valore “0”) deve essere compilata la sezione “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” in quanto le unità immobiliari riguardano soggetti che rientrano tra i destinatari della dichiarazione dei redditi precompilata.

Con i valori “1” o “2” nel campo 21 “Situazioni particolari”, la sezione “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” non deve essere compilata (con la sola eccezione del caso in cui sia stata effettuata la cessione del credito). In questi casi, nei campi alfanumerici devono essere inseriti degli spazi ed i campi numerici, compreso il campo 26 “Flag Pagamento”, devono essere impostati a zero.

Da compilare tanti record quanti sono i soggetti a cui è attribuita la spesa

È chiarito poi che, in generale, se la spesa relativa ad una singola unità immobiliare deve essere ripartita tra più comproprietari, vanno compilati tanti record di dettaglio quanti sono i soggetti cui è attribuita la spesa. In particolare, l’amministratore di condominio deve compilare, indicando le medesime informazioni riguardanti la singola unità immobiliare, le sezioni “Dati dell’intervento”, “Flag unità immobiliare”, “Disponibilità dei dati catastali”, “Dati catastali disponibili” e “Situazioni particolari”. La sezione “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”, invece, deve essere compilata con dati differenti riferiti ad ogni singolo comproprietario.

Nel caso in cui vi siano dei posti auto (ad esempio dieci posti auto comuni per i quali ogni condomino è comproprietario per 1/10 di un posto auto), autonomamente accatastati, pertinenze di più unità immobiliari, l’Amministratore deve:
- compilare un record per ogni condòmino cui sono state attribuite le spese per l’unità abitativa e i posti auto;
- nella sezione “Flag Unità immobiliare” inserire nell’omonimo campo 8 il valore “A”, nei campi relativi alle spese attribuite indicare la spesa riferita al condòmino per l’intera unità abitativa e per la quota (1/10) dei posti auto e nel campo 9 “Numero unità immobiliari a cui è riferita la spesa” indicare il valore 2;
- se uno dei proprietari è una società, inserire “1” nel campo 21 “Situazioni Particolari” (se non è stato ceduto il credito), mentre non deve essere compilata la sezione “Dati del soggetto al quale è stata attribuita la spesa”.

Il programma di compilazione e la procedura di controllo prevedono, prima dell’invio del file, la verifica della corrispondenza tra l’“Importo complessivo dell’intervento” (campi 6 e 7) e la somma dei campi “Importo della spesa attribuita al soggetto” (campo 25) e “Importo spesa unità immobiliare” (campo 22). Nell’ambito di tale controllo di coerenza degli importi viene applicata una tolleranza di 50 centesimi di euro, per eccesso o per difetto, moltiplicati per il numero dei soggetti comunicati.
L’informazione relativa ai millesimi riferiti alle singole unità immobiliari, dotate o meno di un identificativo catastale, infine, non è rilevante ai fini della comunicazione dei dati all’Agenzia delle Entrate.


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