Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Modello IVA 2018: esercizio opzione registrazione=incasso per i semplificati

Tra le novità presenti nel Modello IVA 2018  assume rilievo l'ntroduzione del rigo VO26.
Novità quadro VO

Introduzione del rigo VO26 per la comunicazione da parte delle imprese minori dell’opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973

Ai sensi dell’art. 2 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, le opzioni e le revoche previste in materia di IVA e di imposte dirette devono essere comunicate, tenendo conto del comportamento concludente assunto dal contribuente durante l’anno d’imposta, utilizzando esclusivamente il quadro VO della dichiarazione annuale IVA.
Nel caso di esonero della presentazione della dichiarazione annuale, il quadro VO deve essere presentato in allegato alla dichiarazione dei redditi. A tal proposito, infatti, nel frontespizio del modello REDDITI 2018 vi è una sezione specifica che, questi soggetti, sono tenuti a barrare.
Il quadro deve essere compilato per comunicare, mediante la barratura della casella corrispondente, l’opzione o la revoca delle modalità di determinazione dell’imposta o di un regime contabile diverso da quello proprio.
Il quadro VO si compone di 5 sezioni:
  • Sezione 1: opzioni, rinunce e revoche agli effetti dell’IVA;
  • Sezione 2: opzioni e revoche agli effetti delle imposte sui redditi;
  • Sezione 3: opzioni e revoche agli effetti sia dell’IVA che delle imposte sui redditi;
  • Sezione 4: opzione e revoca agli effetti dell’imposta sugli intrattenimenti;
  • Sezione 5: opzione e revoca agli effetti dell’IRAP.

Semplificati e opzione registrazione=incasso

Come anticipato, tra le novità più importanti del quadro VO vi è l’introduzione del rigo VO26. Tale rigo è deputato alla comunicazione da parte delle imprese minori dell’opzione per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’art. 18, comma 5, del d.P.R. n. 600 del 1973. Pertanto, viene utilizzato per l’opzione o la revoca della predetta comunicazione.
SI ricorda che con la Legge di Bilancio 2017 sono state apportate modifiche per quanto attiene l’art. 18, del d.P.R. n. 600 del 1973. Infatti, viene stabilito che tutti i contribuenti in regime di contabilità semplificata, per l’anno 2017, determinano il proprio reddito secondo il principio di cassa.
Per adeguarli al nuovo regime di cassa, tale Legge, prevede che, ai fini contabili, le imprese minori possono scegliere tre diversi modi di tenuta delle scritture contabili:
  1. istituire appositi registri degli incassi e dei pagamenti, dove annotare in ordine cronologico, rispettivamente, i ricavi incassati e i costi effettivamente sostenuti.
  2. utilizzare, come in passato, i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, annotando separatamente le operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA ed effettuando, contemporaneamente, le annotazioni necessarie a dare rilevanza ai mancati incassi e pagamenti nell’anno di registrazione del documento contabile ai fini IVA;
  3. utilizzare i registri IVA anche ai fini delle imposte sul reddito, esprimendo una specifica opzione che consente loro di non annotare su tali registri gli incassi e i pagamenti. In tal caso opera una presunzione assoluta, secondo cui il ricavo si intende incassato e il costo pagato alla data di registrazione del documento contabile ai fini Iva. Resta fermo l’obbligo di separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini IVA.
In caso di opzione per il terzo metodo, deve essere barrata la casella 1 del rivo VO26 (si ribadisce che tale casella deve essere barrata dalle imprese minori che si sono avvalse della facoltà di tenere i registri ai fini IVA senza operare annotazioni relative a incassi e pagamenti, fermo restando l’obbligo della separata annotazione delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta).
L’opzione è vincolante per un triennio ed è valida fino a revoca.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...