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Soglie INTRASTAT distinte per acquisti e cessioni


/ Corinna COSENTINO e Emanuele GRECO Lunedì, 5 febbraio 2018
5-7 minuti

Dalle operazioni 2018 resta fermo il limite di 50.000 euro per determinare la periodicità delle vendite

L’infelice formulazione dell’art. 50 comma 6 del DL 331/93, risultante dalle modifiche di cui al DL 244/2016, porta con sé alcuni dubbi in merito alla corretta rilevazione ai fini INTRASTAT delle operazioni effettuate e ricevute a decorrere dall’anno d’imposta 2018.

Il 26 febbraio 2018, per i soggetti che presentano i modelli INTRASTAT su base mensile, scade il termine per la prima presentazione dei modelli secondo la nuova disciplina, con riferimento al mese di gennaio.
I dubbi portati dall’oscura formulazione dell’art. 50 comma 6 del DL 331/93 sono in parte stati sciolti dal provv. Agenzia delle Entrate 25 settembre 2017 n. 194409, il quale ha stabilito, di concerto con Agenzia delle Dogane e ISTAT, le semplificazioni negli obblighi di presentazione dei modelli in ragione delle modifiche ex art. 13 comma 4-quater del DL 244/2016.

In sintesi, il provvedimento ha stabilito, a decorrere dal 1° gennaio 2018:
- la valenza esclusivamente statistica dei modelli INTRASTAT mensili relativi agli acquisti di beni e servizi;
- l’innalzamento della soglia dell’ammontare delle operazioni (da 50.000 a 200.000 euro trimestrali per gli acquisti di beni e da 50.000 a 100.000 euro trimestrali per i servizi ricevuti), al fine di individuare i soggetti obbligati a presentare i modelli con periodicità mensile;
- il mantenimento dei modelli INTRASTAT esistenti per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi rese;
- l’innalzamento a 100.000 euro ai fini della compilazione della sezione statistica per i modelli relativi alle cessioni di beni.

Per quanto concerne le soglie in base alle quali determinare la periodicità degli elenchi, il provvedimento conferma espressamente l’importo di 50.000 euro, previsto dal DM 22 febbraio 2010, per le “cessioni di beni e di servizi”.
La soglia di 50.000 euro permane, dunque, per determinare la periodicità mensile o trimestrale degli INTRA 1, mentre per le operazioni passive, dal 2018, la periodicità è in ogni caso mensile, posto che l’obbligo di presentazione degli INTRA 2 sussiste a condizione che siano superate le nuove soglie, individuate dal provvedimento, pari a 200.000 euro per gli acquisti di beni e a 100.000 euro per le prestazioni ricevute.

Un ulteriore profilo critico della nuova disciplina attiene alla possibilità di considerare indipendenti anche le soglie (entrambe pari a 50.000 euro) relative agli INTRA per cessioni di beni e servizi resi.
Le motivazioni del provvedimento richiedono che la verifica sul superamento delle soglie “sia effettuata distintamente per ogni categoria di operazioni” e che “il superamento della soglia per una singola categoria non incide sulla periodicità relativa alle altre tre categorie di operazioni”.

Dal testo sopra riportato si desume che, anche per le cessioni e le prestazioni rese, la periodicità debba essere verificata in maniera indipendente.
Pertanto, se un soggetto passivo trimestrale supera la soglia di 50.000 euro per le cessioni di beni e non anche per le prestazioni rese, dovrebbe passare alla periodicità mensile soltanto per la prima categoria di operazioni.
Ad esempio, l’effettuazione in un trimestre di cessioni di beni per un importo di 60.000 euro e l’effettuazione di servizi per 40.000 euro determina per il periodo successivo che i modelli INTRA 1 relativi alle sole cessioni di beni siano inviati su base mensile.

Un’ultima riflessione attiene all’obbligo di presentazione “ai soli fini statistici” dei modelli INTRASTAT relativi agli acquisti.
Si ritiene che tale precisazione, riportata nel provvedimento, non debba essere interpretata nel senso di limitare l’obbligo di compilazione di tali modelli alla sola parte statistica. La locuzione utilizzata dovrebbe potersi riferire, piuttosto, alla valenza esclusivamente statistica della presentazione degli INTRA 2.
Coerentemente con tale interpretazione, nel provvedimento si legge, altresì, che le informazioni di rilievo statistico correlate agli acquisti intracomunitari di beni e servizi da parte dei soggetti non tenuti alla presentazione degli INTRA 2 (“trimestrali”) verranno ricavate dalla comunicazione dei dati delle fatture inviata ai sensi dell’art. 21 del DL 78/2010 o dell’art. 1 comma 3 del DLgs. 127/2015, ossia da una comunicazione che non prevede l’indicazione dei dati statistici previsti all’interno dei modelli INTRASTAT.

Peraltro, è opportuno ricordare che l’obbligo di comunicare i dati statistici delle operazioni comunitarie è stato introdotto dal Reg. CE 638/2004 per i soli scambi di beni tra Stati membri, e non anche per le prestazioni di servizi.

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