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Il regime di cassa per le imprese minori entra nei modelli per gli studi di settore


/ REDAZIONE Venerdì, 4 maggio 2018
5-7 minuti

L’Agenzia delle Entrate ha approvato le modifiche alla modulistica, anche dei parametri, da utilizzare per il periodo d’imposta 2017

I correttivi da applicarsi nei confronti delle imprese minori in contabilità semplificata che determinano il reddito secondo quanto previsto dall’art. 66 del TUIR (regime di cassa) trovano spazio nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore.
Ciò per effetto del provvedimento n. 90727 di ieri, con cui l’Agenzia delle Entrate ha approvato alcune modifiche a modelli e istruzioni per la comunicazione dei dati per applicare studi di settore e parametri.

Dopo aver anticipato, in occasione del provvedimento di approvazione di 193 modelli per gli studi di settore, che la modulistica sarebbe stata integrata per le imprese minori in contabilità semplificata di cui all’art. 18 del DPR 600/73 (si veda “Via libera ai modelli per gli studi di settore” del 1° febbraio 2018), l’Amministrazione finanziaria introduce ora una serie di aggiornamenti, volti a recepire i correttivi approvati con il DM 23 marzo 2018.
La metodologia prevede che gli esercenti attività d’impresa in regime di contabilità semplificata dichiarino anche il valore delle esistenze iniziali e delle rimanenze finali di magazzino. Anche il software GE.RI.CO. 2018, pubblicato nei giorni scorsi, è aggiornato con questi correttivi (si veda “Disponibili i software GE.RI.CO. e Parametri 2018” del 1° maggio 2018).

Nel dettaglio, modelli e istruzioni relativi ad attività per le quali sono approvati studi di settore applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa sono integrati con la nuova sezione “Ulteriori informazioni – imprese in regime di contabilità semplificata” composta dai righi da F41 a F44.
Nel rigo F41, barrando la relativa casella, il contribuente indica se, nel periodo d’imposta 2017, ha optato per la tenuta dei registri IVA senza separata indicazione degli incassi e dei pagamenti, prevista dall’art. 18, comma 5 del DPR 600/73 (tale informazione deve coincidere con quanto indicato nel rigo VO26 del modello IVA 2018); i righi da F42 a F44 devono essere compilati, per l’applicazione dei correttivi “cassa”, solo nel caso in cui non sia stata barrata la casella F41.

Inseriti aggiornamenti per acquisire dati utili per gli ISA

Vengono poi introdotti aggiornamenti con il fine di acquisire dati utili per la costruzione e/o l’aggiornamento degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’art. 9-bis, comma 2 del DL 50/2017 convertito, analizzati dalla Commissione degli esperti nelle riunioni del 28 febbraio e del 28 marzo 2018. Si ricorda che gli ISA si applicheranno a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2018 (modello REDDITI 2019).

La tabella 1 – Elenco degli studi di settore in vigore per il periodo d’imposta 2017 e delle relative attività economiche (classificazione ATECO 2007), allegata alle istruzioni “Parte generale” dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti per gli studi di settore, e i frontespizi dei modelli interessati dall’intervento, le copertine e il paragrafo “1. GENERALITÀ” delle relative istruzioni sono stati quindi integrati con il riferimento a codici attività per i quali gli studi stessi dovranno essere compilati, per il periodo d’imposta 2017, ai soli fini dell’acquisizione dei dati.

Modelli e istruzioni relativi ad attività per cui sono approvati studi applicabili ai contribuenti esercenti attività d’impresa e il modello dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione dei parametri e istruzioni, sempre relativi agli esercenti attività d’impresa, contengono poi una nuova sezione, “Ulteriori informazioni imprese in regime di contabilità semplificata”, composta da quattro righi.
Per quanto riguarda i modelli degli studi, viene aggiornato il quadro Z, con l’inserimento dei righi da Z901 a Z904, le cui informazioni sono richieste per valutare gli effetti, in sede di elaborazione degli ISA, del passaggio da un regime di competenza al regime di cassa di cui all’art. 66 del TUIR. Stesso discorso per il modello ai fini dell’applicazione dei parametri: in questo caso vengono inseriti i righi da P53 a P56.

Il provvedimento di ieri corregge anche alcuni refusi e interviene su aspetti più specifici.
Nel modello dello studio di settore WG68U è stata infatti inserita, nel quadro D – Elementi specifici dell’attività, la variabile “Utilizzo prevalente di carburante acquisito da cisterne interne all’impresa e/o tramite consorzi/gruppi d’acquisto (litri di carburante utilizzato maggiori del 50% del totale utilizzato nel periodo d’imposta)” per gestire la non applicabilità dell’indicatore di coerenza “Costo per litro di benzina o gasolio consumato durante il periodo di imposta”, a seguito delle modifiche approvate con il citato DM 23 marzo 2018; è stato quindi eliminato il rigo Z11.

L’Agenzia ha di conseguenza aggiornato le specifiche tecniche approvate con il provv. del 15 febbraio 2018.

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