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Prestazioni occasionali senza obbligo di pagamenti tracciabili

Nuove prestazioni occasionali escluse dall’obbligo di pagamento tracciabile
/ Elisa TOMBARI Martedì, 12 giugno 2018
5-7 minuti

Dal 1° luglio 2018 per datori di lavoro e committenti non sarà più possibile corrispondere la retribuzione od ogni suo anticipo in contanti direttamente ai lavoratori; tali somme dovranno infatti essere corrisposte con strumenti tracciabili.

A stabilirlo è l’art. 1, commi 910-914 della L. 205/2017 che, lo si ricorda, introduce, con efficacia differita al prossimo 1° luglio, l’obbligo di corrispondere la retribuzione solo mediante bonifico sul conto corrente del lavoratore, strumenti di pagamento elettronico, pagamenti in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento o, ancora, con l’emissione di un assegno consegnato al lavoratore o a un suo delegato; in proposito, il comma 910, lett. d) stabilisce che la delega è possibile in caso di “comprovato impedimento”, che si intende tale quando il soggetto delegato dal lavoratore è il coniuge, il convivente o un familiare in linea retta o collaterale a condizione che abbia più di 16 anni.

Fatte salve alcune eccezioni, l’obbligo di corrispondere la retribuzione con strumenti tracciabili si applica a qualunque tipo di rapporto di lavoro instaurato, ossia: rapporti di lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., indipendentemente dalle modalità di svolgimento della prestazione – ad esempio lo “smart working” – e della durata del rapporto; ogni rapporto di lavoro originato da contratti di collaborazione coordinata e continuativa; i contratti di lavoro instaurati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci (L. 142/2001).

Come anticipato, sono previste delle eccezioni rispetto all’ambito di applicazione della norma; la stessa, infatti, esclude espressamente i rapporti di lavoro stipulati con le Pubbliche Amministrazioni e i rapporti di lavoro domestico, compresi quelli cui si applicano i CCNL per gli addetti ai servizi familiari e domestici. In proposito, secondo l’interpretazione fornita dall’Ispettorato nazionale del Lavoro con la nota n. 4538 del 22 maggio scorso, anche i compensi dovuti a titolo di borsa di studio, tirocinio e rapporti autonomi di natura occasionale potranno essere ancora erogati in contanti.

La tracciabilità dei compensi, inoltre, non riguarda i soggetti che si avvalgono di prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017 e che, quindi, applicano la disciplina dettata per il Libretto Famiglia e il contratto di prestazione occasionale (CPO), tenuto conto che in questi casi l’erogazione del compenso avviene tramite la piattaforma INPS, che eroga direttamente le somme depositate dal committente, in via preventiva, sul portafoglio telematico.

Sotto il profilo sanzionatorio, il comma 913 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria, da 1.000 a 5.000 euro, per il datore di lavoro o il committente che violino l’obbligo di effettuare pagamenti tracciabili.
Dal punto di vista della condotta, le ipotesi in cui la violazione dell’obbligo in questione si verifica sono due, ossia (nota INL n. 4538/2018) quando la corresponsione delle somme avvenga con modalità diverse da quelle indicate dal legislatore e nel caso in cui, nonostante l’utilizzo dei sistemi di pagamento prescritti, il versamento delle somme dovute non sia realmente effettuato, in ragione di una condotta volutamente elusiva da parte del datore di lavoro che, ad esempio, revochi il bonifico bancario o annulli un assegno già emesso.

È chiaro, quindi, che ai fini dell’applicazione delle sanzioni prescritte è necessario non solo che il pagamento sia stato disposto mediante l’utilizzo degli strumenti previsti dalla norma, ma che lo stesso sia effettivo, cioè sia realmente andato a buon fine, circostanza che non può essere provata con la firma del lavoratore apposta sul cedolino paga.
Ai fini della contestazione dell’illecito al trasgressore, l’Ispettorato precisa che trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. 689/81 e al DLgs. 124/2004, ad eccezione del potere di diffida ai sensi dell’art. 13 comma 2 del DLgs. 124/2004, dal momento che si tratta di un illecito non materialmente sanabile, in quanto il pagamento è già stato offerto con modalità difformi; ciò comporta la determinazione della sanzione nella misura ridotta pari ad 1/3 della sanzione massima prevista (art. 16 della L. 689/81).

Da tale quadro è possibile concludere che tutte le volte in cui non vi sia proprio il pagamento, neppure tentato secondo le forme previste dal comma 910, l’ispettore procederà con diffida accertativa a norma dell’art. 12 del DLgs. 124/2004. Invece, in presenza di un pagamento in forme diverse da quelle previste dal comma 910 o con le stesse, ma volutamente fallito, si procederà con la nuova sanzione amministrativa; in tale ultimo caso, non essendo, comunque, andato a buon fine il pagamento potrà ricorrersi anche alla diffida accertativa (si veda “Soggetto a sanzioni il pagamento tracciato delle retribuzioni poi revocato” del 24 maggio 2018).
Rendere tracciabile il pagamento della retribuzione ha quale finalità quella di ridurre i fenomeni elusivi, ma è inefficace rispetto tutte quelle situazioni in cui la stessa sia erogata parzialmente in busta paga, nel rispetto dei minimi contrattuali di settore vigenti e, per la restante parte, “in nero”.

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