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Anticipi di cassa per spese non soggetti all’obbligo di pagamento tracciabile


/ Mario PAGANO Giovedì, 26 luglio 2018
5-7 minuti

Le somme erogate ai lavoratori o collaboratori, che non rientrino nel concetto di retribuzione, quali, ad esempio, gli anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione, non sono soggette alla nuova tracciabilità dei pagamenti.
Questo il chiarimento che l’Ispettorato nazionale del lavoro (INL) ha fornito con il parere n. 6201 del 16 luglio scorso, con il quale, rispondendo a un preciso quesito formulato dalla Confindustria, l’Agenzia ispettiva è intervenuta nuovamente in tema di tracciabilità e divieto di erogazione della retribuzione in contanti.

Si ricorda che, secondo il comma 910 della L. 205/2017 (legge di bilancio 2018), a far data dal 1° luglio 2018 non è più possibile retribuire in contanti i propri dipendenti, in quanto la norma impone, a fini di piena tracciabilità dei flussi retributivi e a tutela dei lavoratori, di servirsi unicamente di alcuni strumenti tipizzati, attraverso una banca o un ufficio postale.

Più precisamente, i pagamenti possono avvenire esclusivamente tramite bonifico sul conto identificato dal codice IBAN, già comunicato dal lavoratore, ovvero tramite strumenti di pagamento elettronico ovvero ancora effettuando un pagamento in contanti ma direttamente presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro ha aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento.
Infine, è possibile assolvere l’obbligo retributivo anche mediante l’emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. In buona sostanza, così come ulteriormente specificato dal successivo comma 911, i datori di lavoro o i committenti non possono corrispondere la retribuzione o il compenso per mezzo di denaro contante, qualunque sia la tipologia del rapporto di lavoro instaurato.

Ai sensi del comma 912, l’obbligo si applica ai rapporti di lavoro subordinato di cui all’art. 2094 c.c., indipendentemente dalla durata e dalle modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa e, infine, ai contratti di lavoro stipulati in qualsiasi forma dalle cooperative con i propri soci.
Restano esclusi i rapporti di lavoro instaurati con le pubbliche amministrazioni di cui al comma 2 dell’art. 1 del DLgs. 165/2001, i rapporti di lavoro domestico, nonché i compensi derivanti da borse di studio, tirocini, rapporti autonomi di natura occasionale (cfr. nota INL n. 4538 del 22 maggio 2018).

Dal punto di vista della condotta, le ipotesi rilevanti sono essenzialmente due.
La prima è quella che ci riporta a tutte quelle fattispecie di pagamento che non avvengono secondo le modalità analiticamente indicate nel comma 910. Oltre a queste, con nota n. 5828 del 4 luglio 2018 (si veda “Pagamento della retribuzione anche su carta di credito prepagata” del 6 luglio 2018), l’INL ha aggiunto anche altre due ulteriori casistiche.
Una è rappresentata dai versamenti effettuati su carta di credito prepagata, intestata al lavoratore, anche laddove la stessa non sia collegata a un IBAN. L’altra è riservata ai soci lavoratori di cooperativa, che potranno essere validamente retribuiti anche attraverso versamenti sul “libretto di prestito”.

Nello stesso tempo, già con la nota n. 4538 del 22 maggio 2018 (si veda “Soggetto a sanzioni il pagamento tracciato delle retribuzioni poi revocato” del 24 maggio 2018), è stato, altresì, chiarito che la violazione dell’obbligo sussiste anche laddove vengano utilizzate le modalità indicate nel comma 910 ma con esito negativo in ragione di una condotta volutamente elusiva da parte del datore di lavoro che, ad esempio, revochi un bonifico bancario o annulli un assegno già emesso.

Tuttavia, va sottolineato che la norma in questione, nel valutare il ventaglio delle condotte rilevanti si riferisce, comunque, alla retribuzione nonché agli anticipi di essa.
Dalla stretta lettura della disposizione discende, pertanto, come ciò che in senso stretto non si consideri rientrante nel concetto di retribuzione possa effettivamente restare fuori dal campo di applicazione della nuova disciplina sulla tracciabilità dei pagamenti.

Una conferma di tale interpretazione arriva proprio dal parere del 16 luglio in esame, il quale, muovendosi dai medesimi presupposti, conclude affermando che somme erogate a titolo di rimborso spese viaggio, vitto o alloggio non sono soggette all’obbligo di utilizzare necessariamente uno dei mezzi di pagamento tipizzati dal citato 910.
Ciò in quanto, conclude l’INL, tali sistemi riguardano esclusivamente gli elementi della retribuzione, pertanto il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo.

A questo punto ben si potrebbe ritenere che possano parimenti essere escluse anche ulteriori erogazioni fatte in favore dei lavoratori, ma rispetto alle quali il datore di lavoro si pone esclusivamente quale tramite, effettuandone un semplice anticipo per conto, ad esempio, dell’INPS, come avviene nel caso di indennità di malattia e di maternità.

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