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Intreccio di regole per le compensazioni fiscali


/ Grazia CARBONE Giovedì, 19 luglio 2018
5-7 minuti

In tempi di scadenze fiscali e di versamenti non sono pochi i dubbi che si pongono per le società che vantano crediti tributari da utilizzare in compensazione delle imposte dovute.

La compensazione, infatti, è uno strumento importante nell’ottica di ottimizzare le disponibilità finanziarie, ma al contempo è necessario tener conto delle numerose limitazioni esistenti che – di fatto – potrebbero comprometterne l’utilizzo e di conseguenza far incorrere l’utilizzatore nell’irrogazione di sanzioni.
In tal senso è innegabile che negli ultimi anni il contesto normativo si sia arricchito di una serie di previsioni volte a contenere e monitorare l’utilizzo dei crediti tributari come metodo di pagamento delle imposte e ciò non solo per quanto riguarda le c.d. compensazioni orizzontali – che consentono di compensare imposte di natura diversa – ma anche quelle verticali – ovvero compensazione tributo su tributo.

Al riguardo, con specifico riferimento all’utilizzo in compensazione orizzontale di crediti diversi da quelli derivanti da agevolazioni, si ricorda come, sin dall’introduzione della normativa, sia stato previsto un limite massimo annuo, che attualmente è fissato nell’importo di 700.000 euro.
Successivamente, in aggiunta a tale limite, il legislatore ha introdotto l’obbligo – per importi superiori ai 5.000 euro – che il credito utilizzato in compensazione sia oggetto di visto di conformità ovvero di sottoscrizione alternativa da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile. A tal riguardo, peraltro, occorre osservare che la soglia/franchigia (originariamente fissata in 15.000 euro) per la quale era imposto il visto di conformità è stata ridotta – per effetto delle modifiche normative introdotte dall’art. 3 del DL n. 50/2017, attraverso il comma 1, a decorrere dalle “dichiarazioni presentate dal 24 aprile 2017” – proprio nell’ottica di evitare abusi da parte dei contribuenti e di avere maggiore garanzia quanto agli ammontari dei crediti.

Le limitazioni per chi intende compensare orizzontalmente non si riducono alle sole norme sopra citate; infatti, occorre tener altresì conto dell’ulteriore preclusione all’utilizzo di crediti nell’ipotesi in cui vi siano debiti iscritti a ruolo per importi superiori a 1.500 euro, qualora il termine di pagamento sia scaduto; tale restrizione, introdotta dal DL n. 78/2010 al fine di arginare fenomeni fraudolenti, ha un impatto estremamente penalizzante sia per i piccoli contribuenti – che a fronte di piccoli importi iscritti a ruolo si vedono impossibilitati a utilizzare crediti d’imposta esistenti e magari a fare ricorso all’indebitamento per pagare le imposte – che per i grandi, per i quali l’esistenza di contenziosi è piuttosto frequente.

Peraltro, si ricorda che dal 2017, sempre nell’ottica di monitorare gli utilizzi di somme in compensazione, è stato introdotto l’obbligo di trasmettere esclusivamente mediante i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) gli F24 presentati dai soggetti titolari di partita IVA, riportanti compensazioni orizzontali di crediti relativi a imposte sui redditi e relative addizionali, a ritenute alla fonte, alle imposte sostitutive delle imposte sul reddito, all’IRAP, all’IVA e ai crediti da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi, di qualsiasi importo.

Diverso e apparentemente più semplice è l’ambito applicativo delle c.d. compensazioni verticali, tuttavia anche relativamente alle compensazioni tributo su tributo vi sono alcune peculiarità di cui è necessario tener conto.
In particolare, a decorrere dal 1° gennaio 2015, le compensazioni verticali di imposte sostitutive e ritenute, che risultano versate in eccedenza nei mesi precedenti, possono essere utilizzate in compensazione verticale, ma è obbligatoria l’esposizione nel modello F24 che, peraltro, deve essere necessariamente trasmesso tramite i canali telematici dell’Agenzia delle entrate.

Sotto diverso profilo, poi, alcune considerazioni ad hoc sono certamente opportune per quanto riguarda l’utilizzabilità in compensazione del credito derivante dalle dichiarazioni integrative a favore c.d. “ultrannuali”. Tale credito è utilizzabile in compensazione già a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione delle stesse, ma lo stesso deve essere riportato nella dichiarazione relativa all’anno in cui è avvenuta l’integrazione e partecipa alla liquidazione della relativa imposta.
Peraltro, come esplicitato dall’Agenzia delle Entrate, prima di “procedere all’utilizzo del credito in compensazione esterna nel Mod. F24, è opportuno considerare l’eventuale effetto compensativo interno alla dichiarazione”.

Da ultimo, preme segnalare che il credito che emerge dalla dichiarazione integrativa a favore “ultrannuale” può essere utilizzato in compensazione, ma solo per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata tale dichiarazione e, secondo i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate, tale limite temporale “non può essere superato attraverso l’integrazione «a catena» di tutte le dichiarazioni, a partire da quella in cui è stato commesso l’errore fino all’ultima dichiarazione utile”.

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