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Sconto contributivo del 50% per donne prive di impiego da almeno sei mesi


/ Rossella QUINTAVALLE Mercoledì, 5 settembre 2018
5-7 minuti

In presenza di specifici requisiti, per le assunzioni di personale femminile è prevista un’agevolazione fruibile dai datori di lavoro del settore privato e dalle società di somministrazione.

L’art. 4, comma 11 della L. 92/2012 prevede un’agevolazione contributiva nei casi di assunzione di donne senza limiti di età, prive di impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi, occupate in particolari settori o professioni indicati annualmente con decreto interministeriale, oppure residenti in determinate Regioni considerate “aree svantaggiate”.

Il requisito della disoccupazione prescinde dalla dichiarazione di assenza di lavoro rilasciata dal Centro per l’impiego territorialmente competente in quanto, come chiarito nella circolare del Ministero del Lavoro del 25 luglio 2013 n. 34 e nel DM 17 ottobre 2017, è sufficiente che le donne in esame non abbiano svolto, nel periodo antecedente l’assunzione, un’attività di lavoro subordinato di almeno sei mesi, o un’attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito non superiore al minimo annuale escluso da imposizione fiscale (non superiore a 4.800 euro per il lavoro autonomo e a 8.000 euro per il lavoro parasubordinato).

A tal proposito, si ricorda che, a partire dal 8 giugno 2018, a disposizione dei Centri per l’impiego, degli operatori iscritti all’albo informatico delle agenzie per il lavoro e dei soggetti iscritti all’albo nazionale dei soggetti accreditati ai servizi per il lavoro, nell’area riservata ANPAL è attiva una funzionalità, c.d. “incentivabilità”, attraverso la quale è possibile verificare se la risorsa che si vuole assumere è considerata “svantaggiata” o meno. La funzionalità permette di controllare la presenza o meno di comunicazioni obbligatorie riferite agli ultimi sei mesi, mentre resta esclusa la possibilità di verifica di pregressi periodi di lavoro autonomo. In quest’ultimo caso, è consigliabile farsi rilasciare dalla lavoratrice un’apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000.

I settori e le professioni a cui deve appartenere la lavoratrice da assumere devono essere caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che superi almeno del 25% la media della disparità uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato; i settori e le professioni suindicate sono individuati annualmente e l’ultimo elenco è contenuto nel DM 10 novembre 2017 n. 3356.
Per ciò che riguarda la residenza, si intendono “aree svantaggiate” le regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, le cui aree sono indicate nella Carta degli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2017-2020, approvata dalla Commissione europea con decisione del 23 settembre 2016.

In presenza dei requisiti (donna priva di impiego retribuito da almeno sei mesi che appartenga ad un particolare settore o ad una particolare professione, ovvero, residente in aree svantaggiate) l’assunzione può avvenire sia a tempo determinato che indeterminato, a tempo pieno ed anche part-time; è, inoltre, ammessa l’agevolazione anche in caso di trasformazione a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato.

L’incentivo contributivo a cui ha diritto il datore lavoro consiste in uno sconto del 50% sui contributi (INPS e INAIL) per un periodo pari a 18 mesi, in caso di assunzione a tempo indeterminato, 12 mesi, in caso di assunzione a tempo determinato (comprese le proroghe) e complessivi 18 mesi, in caso di trasformazione di un contratto da tempo determinato a indeterminato se intervenuto entro la scadenza del beneficio (entro i primi dodici mesi).

Per aver diritto all’agevolazione, il datore di lavoro deve rispettare i principi generali sanciti dall’art. 31 del DLgs. 150/2015 e la regolarità contributiva ex art. 1, commi 1175-1176 della L. 296/2006.
L’incentivo non è soggetto alla regola del “de minimis”, ma subordinato alla verifica dell’incremento occupazionale (ULA). Per far valere l’agevolazione, il datore di lavoro deve inoltrare apposita comunicazione all’INPS, utilizzando il modulo di istanza on line “92-2012”, presente nel “Cassetto previdenziale aziende” e l’Istituto di previdenza assegna il codice di autorizzazione “2H”.

Nel flusso UniEmens, la presenza di tali assunzioni agevolate è segnalata attraverso la valorizzazione, nell’elemento individuale “TipoContribuzione”, del codice “55” che assume il significato di “lavoratore assunto ai sensi dell’art. 4, commi 8-11 della L. 92/2012” (circolare INPS n. 111/2013, messaggi INPS nn. 12212/2013 e 6319/2014).
Relativamente all’INAIL, il diritto alla riduzione del 50% dei premi è segnalato indicando l’importo delle retribuzioni parzialmente esenti con il codice N, O, P, Q, a seconda che si tratti di assunzione a termine, trasformazione, proroga o assunzione a tempo indeterminato di donne appartenenti a specifici settori o professioni, e il codice R, S, T, U nell’ipotesi di donne residenti in aree svantaggiate (nota INAIL n. 1147/2014 e circolare INAIL n. 28/2014).


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