/ Luca FORNERO Venerdì, 5 ottobre 2018
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Lo sgombero neve per conto del Comune, principalmente svolto col trattore impiegato per l’esercizio dell’attività agricola, è qualificabile come attività a quest’ultima connessa e, come tale, resta soggetto ad IRAP anche dopo il 2015.
Nell’ipotesi di contemporaneo svolgimento di attività agricole (non più soggette al tributo) e di attività di diversa natura, la deduzione forfetaria per soggetti “minori” prevista dall’art. 11 comma 4-bis del DLgs. 446/97 è in ogni caso rapportata alla base imponibile riferibile alle attività differenti da quella agricola, produttrici di reddito d’impresa.
Sono questi i due principi contenuti nella risposta ad interpello n. 23, diffusa ieri.
Si ricorda che, per effetto delle novità introdotte dalla L. 208/2015 (legge di bilancio 2016), dal 2016 non sono più soggetti passivi IRAP (art. 3 comma 2 lett. c-bis) del DLgs. 446/97):
- i soggetti che esercitano un’attività agricola ai sensi dell’art. 32 del TUIR;
- i soggetti di cui all’art. 8 del DLgs. 227/2001 (cioè, cooperative e loro consorzi che forniscono in via principale, anche nell’interesse di terzi, servizi nel settore selvicolturale, ivi comprese le sistemazioni idraulico-forestali);
- le cooperative agricole e della piccola pesca e i loro consorzi (di cui all’art. 10 del DPR 601/73).
L’esclusione da IRAP in esame riguarda tutte le attività per le quali, fino al 2015, si è applicata l’aliquota ridotta dell’1,9% (cfr. relazione ministeriale di accompagnamento al Ddl. di stabilità 2016 e circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2016, cap. IV, § 1).
Tenuto conto di tale precisazione, dal 2016 sono esclusi da IRAP i soggetti che esercitano un’attività agricola rientrante nei limiti dell’art. 32 del TUIR, indipendentemente:
- dalla natura giuridica rivestita (persone fisiche, società di persone o società di capitale);
- dalla circostanza di operare, o meno, pure in altri settori (es. industriale, assicurativo, commerciale, ecc.);
- dalla determinazione, o meno, del reddito su base catastale ai sensi dello stesso art. 32 del TUIR.
Ad esempio, rientrano tra i soggetti esclusi da IRAP anche le società di capitali o le società di persone commerciali, limitatamente al valore della produzione netta ritratto dalle attività agricole rientranti nelle soglie dell’art. 32 del TUIR, indipendentemente dalla circostanza che – ricorrendone le condizioni – sia stata esercitata l’opzione per il regime agevolato di cui all’art. 1 comma 1093 della L. 296/2006 (determinazione del reddito su base catastale).
Restano, invece, soggette ad IRAP, atteso che scontano l’aliquota ordinaria del 3,9%:
- le attività di agriturismo;
- le attività di allevamento, con terreno insufficiente a produrre almeno un quarto dei mangimi necessari (vale a dire, oltre il limite fissato dall’art. 32 comma 2 lett. c) del TUIR);
- le attività connesse rientranti nell’art. 56-bis del TUIR.
Continuano quindi a scontare l’IRAP tutti i soggetti che esercitano un’attività agricola che non rientra nei limiti dell’art. 32 del TUIR.
Nel caso di specie, un imprenditore agricolo – esercente, nel contempo, attività di agriturismo e di allevamento di bovini e bufale da latte – svolge saltuariamente anche attività di sgombero neve per conto del Comune, adoperando un trattore, normalmente impiegato nell’attività agricola, uno spazzaneve e un mezzo spargisale.
Fermo restando, per quanto sopra, l’assoggettamento ad IRAP dell’attività agrituristica, secondo l’Agenzia lo sgombero neve va qualificato come attività connessa (ex art. 2135 comma 3 c.c. ) a quella di allevamento e, come tale, ancora soggetto ad IRAP dal 2016.
In questo caso, come già chiarito dalla ris. Agenzia delle Entrate n. 93/2017 (§ 1), il valore della produzione da escludere da tassazione è calcolato sulla base del rapporto tra:
- l’ammontare dei ricavi e proventi riferibili all’attività agricola nei limiti di cui al citato art. 32 del TUIR;
- l’ammontare complessivo dei ricavi e proventi rilevanti ai fini IRAP.
Se, come nella fattispecie oggetto di interpello, sono svolte contemporaneamente attività agricola e di agriturismo, il valore della produzione riferibile all’attività agricola (e, come tale, escluso da imposizione) va determinato sulla base dei dati contabili risultanti dalle rispettive contabilità separate (ai sensi dell’art. 36 del DPR 633/72).
Non valutata l’eventuale assenza del presupposto oggettivo
In ogni caso, l’Agenzia non prende in considerazione la possibilità (prospettata, invece, dal contribuente) di escludere da IRAP l’attività di sgombero neve, esercitata secondo le illustrate modalità, per insussistenza di autonoma organizzazione, come sostenuto, tra le altre, dalle pronunce della Cassazione n. 21122, 21123 e 21124 del 2010, riguardo ai “piccoli” imprenditori.