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Memorizzazione limitata dei dati e divieto di e-fattura per prestazioni sanitarie


/ Emanuele GRECO
5-7 minuti

L’Agenzia delle Entrate deve limitarsi a memorizzare i soli dati che le sono necessari per effettuare i controlli automatizzati, escludendo la “registrazione” della descrizione del bene ceduto o del servizio prestato. A prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS, i soggetti che erogano prestazioni sanitarie non devono essere coinvolti nel processo di fatturazione elettronica. Sono queste due delle più rilevanti condizioni che il Garante della Privacy ha posto, nel provvedimento emanato nella serata di ieri, perché il processo di fatturazione elettronica possa essere avviato.

Con una nota del 17 dicembre inviata al tavolo di lavoro tecnico di cui fanno parte MEF, Agenzia per l’Italia digitale, CNDCEC, CNOCL e Assosoftware, l’Agenzia delle Entrate ha proposto una serie di soluzioni che consentirebbero di superare le criticità sollevate dal Garante. Con riferimento alla conservazione dei dati, ad esempio, è stata proposta la memorizzazione dell’intero file XML solo nel caso in cui l’operatore economico o un suo delegato abbia aderito espressamente al servizio di consultazione.

L’Amministrazione finanziaria, in assenza di adesione, si limiterebbe a memorizzare il file fattura solo nel caso in cui questo non potesse essere consegnato o nella circostanza in cui la messa a disposizione nell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi” fosse una delle modalità previste per la consegna del documento. Una volta recapitato il file, resterebbero memorizzati soltanto i dati fattura, mentre sarebbero cancellati i dati “non fiscali” contenuti nel file e quelli, fiscali, relativi alla descrizione dei beni ceduti o dei servizi prestati, ritenuti peraltro non necessari ai fini dei c.d. “controlli automatizzati”.

Per porre in essere queste modifiche di assoluto rilievo sarà indispensabile, comunque, un congruo periodo di tempo, coincidente sostanzialmente con il primo semestre del 2019, durante il quale l’Amministrazione finanziaria, per evitare disservizi, dovrà comunque procedere alla temporanea memorizzazione di tutti i dati contenuti nel file XML.

Il Garante, pur valutando molto positivamente le proposte ricevute, ha richiesto ulteriori correttivi all’Agenzia delle Entrate, ingiungendo, fra l’altro, di far conoscere un’analisi relativa alla possibilità di introdurre tecniche di cifratura e di fornire una nuova versione della valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali entro il 15 aprile 2019.
L’Autorità invita a far sì che la memorizzazione sistematica dei dati presenti nelle fatture elettroniche, pur se rilevanti ai fini fiscali, debba essere “adeguata, pertinente e limitata” rispetto alle finalità per cui i dati devono essere trattati, in conformità con quanto previsto dal “principio di minimizzazione” statuito dal Regolamento (UE) 2016/679.

Sebbene, poi, siano accolte con favore le novità apportate al DL 119/2018 dalla legge di conversione (L. n. 136/2018), e, in modo particolare, le disposizioni di semplificazione concernenti gli operatori sanitari, il Garante sottolinea come proprio in tale ambito potrebbero permanere notevoli criticità. L’esonero, previsto per il solo 2019, non opera, infatti per i soggetti che erogano prestazioni sanitarie che non vengono trasmesse attraverso il sistema TS per l’opposizione degli interessati. Ciò condurrebbe all’invio al SdI dei dati riferiti proprio alle situazioni più delicate. Per questo motivo l’Autorità ha ingiunto all’Agenzia delle Entrate di dare istruzioni affinché “in nessun caso” sia emessa una fattura elettronica concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria mediante il Sistema di Interscambio, “a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS”.

Sempre con riferimento al DL 119/2018 di recente conversione, si segnala la pubblicazione, ieri, di uno specifico documento di ricerca da parte della FNC. Particolarmente interessante l’analisi in ordine all’esonero dall’obbligo di conservazione delle e-fatture da parte di minimi e forfetari. L’Agenzia delle Entrate ha chiarito come tali soggetti siano tenuti a conservare elettronicamente le e-fatture solo nel caso in cui comunichino il proprio indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) al cedente/prestatore.

Questi potrebbe, però, anche in assenza di tale comunicazione volontaria, acquisire autonomamente dal registro pubblico INIPEC l’indirizzo di posta elettronica certificata. Per evitare dunque che il minimo/forfetario risulti obbligato alla conservazione a seguito di una scelta inconsapevole, la Fondazione sollecita un chiarimento dell’Agenzia in ordine alle modalità con le quali il ricevente può dimostrare che l’indicazione in fattura dell’indirizzo PEC non derivi da una sua personale iniziativa. Con riferimento, infine, alle novità in tema di emissione delle fatture, decorrenti dal 1° luglio 2019, FNC auspica che nell’ipotesi di non coincidenza fra la data di emissione del documento e quella di effettuazione dell’operazione, sia possibile indicare solo quest’ultima, atteso che il SdI potrebbe comunque attestare la data di emissione.

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