Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Divieto di fattura elettronica per i dati da inviare al Sistema TS


/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO Giovedì, 10 gennaio 2019
4-6 minuti

L’art. 1 comma 53 della legge di bilancio 2019 ha modificato le disposizioni contenute nell’art. 10-bis del DL 119/2018, in ossequio alle prescrizioni del Garante della privacy, stabilendo che per l’anno 2019 sia vietata l’emissione di fatture in formato elettronico se i relativi dati sono “da inviare” al Sistema tessera sanitaria (“TS”).

Nella precedente stesura della norma veniva infatti previsto che dovessero essere esonerate dall’adempimento le fatture i cui dati fossero stati “inviati” al Sistema TS. L’Autorità, nel provv. 20 dicembre 2018 n. 511, aveva sottolineato tuttavia come tale esonero, previsto per il solo 2019, avrebbe potuto comportare notevoli criticità. Esso non avrebbe operato, infatti, per i soggetti che avessero erogato prestazioni sanitarie non trasmesse attraverso il Sistema tessera sanitaria per l’opposizione degli interessati. Ciò avrebbe paradossalmente condotto all’invio al Sistema di Interscambio proprio di quei dati riferiti alle situazioni più delicate.
Per questo motivo il Garante aveva ingiunto all’Agenzia delle Entrate di dare istruzioni affinché “in nessun caso” fosse emessa una fattura elettronica concernente l’erogazione di una prestazione sanitaria mediante il Sistema di Interscambio, “a prescindere dall’invio dei dati attraverso il sistema TS”.

La “nuova formulazione” della disposizione che prevede, da un lato, una formula di divieto e non di esonero (“non possono emettere fatture elettroniche”) e, dall’altro, il riferimento alle fatture i cui dati sono “da inviare” e non “inviati” al Sistema tessera sanitaria, accogliendo le istruzioni del Garante, sembra richiedere, quindi, che la fattura debba essere emessa in modalità cartacea in tutte le situazioni in cui i dati delle fatture medesime siano inviabili al Sistema TS, indipendentemente dalla circostanza che detto invio sia poi avvenuto.
A titolo meramente esemplificativo, la prestazione erogata dal medico nei confronti del proprio paziente dovrà essere documentata in formato cartaceo, anche nel caso in cui questi abbia formulato la propria opposizione all’invio al Sistema TS.
Una delle verifiche più rilevanti che l’operatore sanitario deve quindi eseguire, prima di emettere fattura (stabilendo se essa vada emessa in forma elettronica o meno), in ragione della nuova disciplina, consiste nell’analizzare la natura dell’operazione posta in essere.

Sotto un profilo soggettivo è opportuno ricordare come siano obbligati all’invio al Sistema TS i soli soggetti individuati dall’art. 3 comma 3 del DLgs. 175/2014 (iscritti all’Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, farmacie pubbliche e private, aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, ecc.) e dal DM 1° settembre 2016 (parafarmacie, iscritti agli Albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetriche/i, tecnici sanitari di radiologia medica e veterinari, esercenti l’arte sanitaria ausiliaria di ottico, strutture sanitarie autorizzate e non accreditate con il SSN).

Quanto, invece, all’ambito oggettivo devono essere inviate al Sistema tessera sanitaria le prestazioni sanitarie erogate dai suddetti soggetti, le spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici, le spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE; i servizi sanitari erogati dalle parafarmacie e altre spese aventi carattere sanitario.

Per converso, sono estranee alla disciplina le operazioni che non hanno carattere sanitario: ad esempio, le prestazioni di carattere consulenziale, le docenze a corsi di formazione o aggiornamento o le cessioni di beni ammortizzabili posseduti dal professionista o dall’istituto sanitario.

In alcuni casi la fattura va emessa solo su richiesta del cliente

Va, peraltro, rammentato che alcuni soggetti, come le farmacie, sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura (art. 22 comma 1 n. 1) del DPR 633/72), salvo che essa sia richiesta dal cliente.
Anche i soggetti in regime di esonero da adempimenti IVA (art. 36-bis del DPR 633/72) sono tenuti all’emissione della fattura, se richiesta dal cliente, fermo l’obbligo di trasmissione dei dati al Sistema TS (ris. Agenzia delle Entrate n. 7/2018).

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...