La disciplina di cui all’art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 127/2015, per le operazioni effettuate da commercianti al minuto e soggetti assimilati (art. 22, D.P.R. n. 633/1972) deve tener conto delle modifiche introdotte dal D.L. n. 119/2018, che:
-ha reso obbligatoria anziché opzionale la trasmissione telematica dei corrispettivi;
-prevede tempistiche differenziate, in base al volume d’affari IVA, di entrata in vigore dell’obbligo.
Precisamente l'obbligo decorre dal 01/07/19 per i soggetti con volume d’affari maggiore di
Euro 400.000 e dal 01/01/2020 per tutti i titolari di partita IVA interessati.
La norma in questione riguarda quindi non soltanto le attività commerciali che emettono scontrini fiscali ma anche quelle che documentano i corrispettivi incassati a mezzo ricevute fiscali e pertanto interessa non soltanto negozi di commercio al dettaglio ma anche, ad esempio, parrucchieri, centri benessere e così via.
Riguardo quest'argomento potrebbe interessare anche https://consulnews.blogspot.com/2019/04/credito-dimposta-per-lacquisto-di.html
-ha reso obbligatoria anziché opzionale la trasmissione telematica dei corrispettivi;
-prevede tempistiche differenziate, in base al volume d’affari IVA, di entrata in vigore dell’obbligo.
Precisamente l'obbligo decorre dal 01/07/19 per i soggetti con volume d’affari maggiore di
Euro 400.000 e dal 01/01/2020 per tutti i titolari di partita IVA interessati.
La norma in questione riguarda quindi non soltanto le attività commerciali che emettono scontrini fiscali ma anche quelle che documentano i corrispettivi incassati a mezzo ricevute fiscali e pertanto interessa non soltanto negozi di commercio al dettaglio ma anche, ad esempio, parrucchieri, centri benessere e così via.
Riguardo quest'argomento potrebbe interessare anche https://consulnews.blogspot.com/2019/04/credito-dimposta-per-lacquisto-di.html