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La fatturazione delle pestazioni sanitarie

La previsione iniziale dell’obbligo di fattura elettronica introdotto dal 1.01.2019 ha subito numerose deroghe specifiche, soprattutto in merito alle fatture riguardanti le prestazioni sanitarie rese alle persone fisiche. Questa sfera, infatti, necessita di una tutela della privacy che risulta prevalente rispetto ai fini fiscali: in attesa di rivisitazione del sistema informatico è fatto divieto di emettere fatture elettroniche. A causa di un susseguirsi di disposizioni (alcune introdotte ad anno già in corso) l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare 17.06.2019, n. 14/E, per dare soluzione a quei casi per i quali la trasmissione al Sistema di Interscambio (SdI) è avvenuta precedentemente al divieto poi introdotto.
Per esemplificare al massimo è possibile affermare (per l’anno 2019) che qualsiasi fattura emessa verso persone fisiche (ovvero privati consumatori) che riguardi la sfera sanitaria debba essere emessa in formato analogico (cartaceo), indipendentemente dal fatto che il soggetto che emette fattura sia o meno tenuto all’invio dei dati al STS e anche a prescindere dal fatto che in fattura siano o meno presenti prestazioni non sanitarie.
Per le fatture relative a prestazioni sanitarie emesse da soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, vige il divieto di emissione di fattura elettronica anche in caso di adesione del paziente alla trasmissione, mentre per le fatture riguardanti prestazioni di natura non sanitaria (per esempio, cessione di un’attrezzatura usata) oppure per le fatture tra soggetti titolari di partita IVA (esempio: fattura emessa tra due medici per una sostituzione) l’emissione deve avvenire in formato elettronico: in questo formato, infatti, devono essere emesse tutte le fatture che per loro natura non potrebbero mai essere incluse in un invio di dati al STS.
Relativamente alle fatture “miste” (contenenti sia prestazioni sanitarie che prestazioni diverse rese alle persone fisiche emesse da soggetti tenuti all’invio dati al STS) vige comunque il divieto dell'emissione di fattura elettronica.
Per quanto riguarda, poi, la trasmissione al sistema STS qualora il paziente non si opponga si avrà:
- la trasmissione della somma totale quale “altre spese” (codifica AA) se le prestazioni sanitarie e non sanitarie non sono distinguibili;
- se le spese sono distinguibili, si avrà sempre la trasmissione dell’intero importo della fattura al STS.
Le spese non sanitarie presenteranno codifica AA (“altre spese”), mentre le spese sanitarie saranno da inviare con la codifica specifica attribuibile al tipo di prestazione resa.
Qualora si intenda emettere fatture separate per le prestazioni sanitarie (fattura analogica) e per quelle non sanitarie, queste ultime dovranno essere elettroniche ma senza contenere informazioni dalle quali sarebbe possibile desumere lo stato di salute del paziente; nel caso sia possibile desumere tale stato di salute, la fattura dovrà essere analogica. Per esempio, una fattura relativa a una degenza in una struttura sanitaria dovrà sempre essere analogica, anche se non precisa la prestazione o il motivo del ricovero. Il fatto, infatti, che si parli di “degenza” è già circostanza da tutelare perché attinente una sfera strettamente personale del paziente.
Anche per i soggetti non obbligati alla trasmissione dei dati al sistema STS (per esempio: podologi, logopedisti, fisioterapisti, ecc.) vige per il 2019 questo divieto. Dal momento che tale divieto è stato introdotto in corso d’anno è prevista la possibilità che alcune fatture siano già state emesse elettronicamente: l'Agenzia delle Entrate provvederà quindi in automatico a cancellare i file XML delle fatture già presenti nel sistema di intercambio. Infine, si ricorda che tutti i divieti introdotti sono circoscritti all’anno solare in corso, salvo ulteriori modifiche alla normativa.

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