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Regime forfettario e detrazioni per figli a carico

L’ampliamento del tetto per l’accesso ai regimi forfettari porta con sé numerosi problemi. Si affacciano, infatti, al regime anche contribuenti con attività niente affatto marginali. Un esempio si ricava dalla lettura della recente risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 69 del 22.07.2019.
L’esempio riguarda una giovane famiglia nella quale un coniuge svolge attività di lavoro dipendente e l’altro svolge attività di libero professionista applicando il regime forfetario di cui all’art. 1, cc. 54-89 della legge di Bilancio 2015.
La questione riguarda l’applicazione delle detrazioni per i figli a carico che la legge fiscale, art. 12 del TUIR, ripartisce al 50% tra i coniugi non legalmente ed effettivamente separati oppure, previo loro accordo, al coniuge avente il reddito complessivo più elevato.
Nel caso posto all’attenzione dell’Agenzia è esemplare osservare che il coniuge con il reddito più elevato non è il lavoratore dipendente ma il libero professionista in regime forfettario.
Secondo i coniugi, la legge dovrebbe interpretarsi nel senso che essi possono liberamente accordarsi per ripartire la detrazione al 50% oppure per attribuirla al lavoratore dipendente e non al coniuge più ricco. Due circostanze depongono a favore di questa tesi.
La prima è che la norma consente di attribuire l’intera detrazione al coniuge con il reddito complessivo più elevato. Ebbene, il reddito forfetario del libero professionista non concorre alla formazione del reddito complessivo e quindi – sebbene superiore a quello del coniuge – non sarebbe rilevante ai fini dell’art. 12 del TUIR.
La seconda considerazione nasce dalla circostanza che l’accordo tra i genitori per l’attribuzione della detrazione ex art. 12 ha lo scopo di evitare che, a causa dell’incapienza IRPEF di uno dei genitori, il nucleo familiare perda in tutto o in parte il beneficio fiscale.
Orbene, ai fini IRPEF, il libero professionista che determina l’imposta con modalità sostitutive è incapiente. Il c. 64 delle disposizioni relative al regime agevolato dispone che il reddito forfettario è determinato applicando ai ricavi unicamente una percentuale di redditività determinata in relazione al tipo di attività svolta e deducendo soltanto i contributi previdenziali inerenti l’attività svolta.
L’Agenzia, nella sua risposta, conferma questa impostazione ricordando che le modalità di attribuzione della detrazione tra i coniugi non sono liberamente negoziabili, ma si applicano unicamente con la regola della ripartizione in quota uguale o con l’attribuzione al coniuge dotato di maggior reddito complessivo.
A questo proposito, l’Agenzia aggiunge che il c. 75 delle disposizioni citate prevede che il reddito forfetario rilevi ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia di cui all’art. 12 TUIR. Qui il legislatore ha voluto specificare che il limite di 2.840,51 per considerare i familiari a carico deve tenere conto anche dei redditi forfettari.
Ma da ciò l’Agenzia tra spunto per affermare che il reddito forfettario rileva anche ai fini della comparazione del reddito più elevato.
Niente da fare, dunque, per la pianificazione fiscale dei due coniugi. Metà della detrazione è persa. Ma l’Agenzia ricorda che il contribuente potrebbe anche rinunciare al regime forfettario qualora quello ordinario si rivelasse più conveniente.

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