Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Estesi gli esoneri dai corrispettivi telematici


/ REDAZIONE Venerdì, 3 gennaio 2020
5-6 minuti

Con il DM 24 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 31 dicembre, sono state ampliate le ipotesi di esonero dall’obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 ed è stata estesa la validità degli esoneri già previsti per le operazioni “collegate o connesse” a quelle escluse dall’obbligo, nonché per le operazioni effettuate “in via marginale”.

Il decreto in parola, emanato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, modifica il DM 10 maggio 2019, con il quale sono state individuate le operazioni che, in fase di prima applicazione, sono escluse dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. In particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a), b) e d) del DM 10 maggio 2019 beneficiano dell’esonero, rispettivamente, le seguenti operazioni:
- quelle già escluse dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di giornali quotidiani, tabacchi, somministrazioni di alimenti e bevande presso mense aziendali, ecc.), del DM 13 febbraio 2015 (servizi resi da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) o del DM 27 ottobre 2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati consumatori);
- i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito certificate mediante biglietto di trasporto;
- le operazioni effettuate a bordo di navi aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.

L’art. 1 lett. c) del decreto in parola, invece, prevede che siano esonerate soltanto fino al 31 dicembre 2019 le operazioni:
- “collegate e connesse” a quelle già escluse dagli obblighi ai sensi delle lettere a) e b);
- effettuate “in via marginale” rispetto a quelle esonerate ai sensi delle medesime lettere a) e b) ovvero rispetto ad operazioni soggette all’emissione della fattura (considerandosi marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018).

Analoga disposizione è contenuta nel successivo art. 2 comma 2 per i distributori di carburante. La norma dispone l’esonero fino al 31 dicembre 2019 per le operazioni al dettaglio, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari del 2018.

Il più recente decreto ministeriale, ora, elimina il riferimento al termine del 31 dicembre 2019, estendendo così, oltre tale data, la validità degli esoneri per le operazioni “collegate e connesse” e per quelle “effettuate in via marginale” rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.

La modifica è giustificata dal fatto che, in vista degli adeguamenti tecnologici che interesseranno i processi di certificazione, l’applicazione dell’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri con decorrenza dal 1° gennaio 2020 potrebbe risultare particolarmente gravosa, per quei soggetti che sono tenuti all’adempimento solo per le attività di carattere “secondario” sopra richiamate.

Esclusi anche i servizi di gestione delle lampade votive

Il DM 24 dicembre 2019, inoltre, estende l’esonero dai nuovi obblighi anche ai servizi di gestione delle lampade votive nei cimiteri, al fine di garantire un graduale adeguamento dei sistemi tecnologici e gestionali ai soggetti che svolgono tale attività. I servizi in argomento, dunque, dovranno essere certificati mediante scontrino o ricevuta fiscale e i relativi corrispettivi dovranno essere annotati sul registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72. Si ricorda, peraltro, che tali operazioni rientrano tra quelle esonerate dall’obbligo di fatturazione soltanto a partire dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto previsto dall’art. 12-bis del DL 34/2019, che ha modificato l’art. 22 del DPR 633/72.

L’esonero è disposto mediante l’inserimento della nuova lett. b-bis) nell’art. 1 del DM 10 maggio 2019 e, in base alla successiva lett. c) modificata), si estende alle operazioni “collegate e connesse” o effettuate “in via marginale” rispetto al servizio di gestione delle lampade votive.

Per effetto delle modifiche del nuovo decreto, dunque, gli esoneri di cui al DM 10 maggio 2019 cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale, sentite le associazioni di categoria (art. 3 del DM 10 maggio 2019).

Il DM 24 dicembre 2019 non specifica la decorrenza delle nuove disposizioni, per cui le stesse dovrebbero entrare in vigore a partire dal 15 gennaio 2020 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale). Tuttavia, in considerazione delle ragioni che ispirano le modifiche in argomento, riassunte nel preambolo del decreto medesimo, è ragionevole ritenere esse siano efficaci già dal 1° gennaio 2020.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...