/ REDAZIONE Venerdì, 3 gennaio 2020
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Con il DM 24 dicembre 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dello scorso 31 dicembre, sono state ampliate le ipotesi di esonero dall’obbligo di invio dei corrispettivi giornalieri di cui all’art. 2 comma 1 del DLgs. 127/2015 ed è stata estesa la validità degli esoneri già previsti per le operazioni “collegate o connesse” a quelle escluse dall’obbligo, nonché per le operazioni effettuate “in via marginale”.
Il decreto in parola, emanato dal Ministero dell’Economia e delle finanze, modifica il DM 10 maggio 2019, con il quale sono state individuate le operazioni che, in fase di prima applicazione, sono escluse dalla memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. In particolare, ai sensi dell’art. 1 comma 1 lett. a), b) e d) del DM 10 maggio 2019 beneficiano dell’esonero, rispettivamente, le seguenti operazioni:
- quelle già escluse dall’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale ai sensi dell’art. 2 del DPR 696/96 (es. cessioni di giornali quotidiani, tabacchi, somministrazioni di alimenti e bevande presso mense aziendali, ecc.), del DM 13 febbraio 2015 (servizi resi da soggetti concessionari del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) o del DM 27 ottobre 2015 (servizi elettronici, di telecomunicazione e teleradiodiffusione resi a privati consumatori);
- i servizi di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito certificate mediante biglietto di trasporto;
- le operazioni effettuate a bordo di navi aerei o treni nel corso di un trasporto internazionale.
L’art. 1 lett. c) del decreto in parola, invece, prevede che siano esonerate soltanto fino al 31 dicembre 2019 le operazioni:
- “collegate e connesse” a quelle già escluse dagli obblighi ai sensi delle lettere a) e b);
- effettuate “in via marginale” rispetto a quelle esonerate ai sensi delle medesime lettere a) e b) ovvero rispetto ad operazioni soggette all’emissione della fattura (considerandosi marginali le operazioni i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari 2018).
Analoga disposizione è contenuta nel successivo art. 2 comma 2 per i distributori di carburante. La norma dispone l’esonero fino al 31 dicembre 2019 per le operazioni al dettaglio, diverse dalle cessioni di benzina e gasolio per autotrazione, i cui ricavi o compensi non superano l’1% del volume d’affari del 2018.
Il più recente decreto ministeriale, ora, elimina il riferimento al termine del 31 dicembre 2019, estendendo così, oltre tale data, la validità degli esoneri per le operazioni “collegate e connesse” e per quelle “effettuate in via marginale” rispetto al volume d’affari dell’anno precedente.
La modifica è giustificata dal fatto che, in vista degli adeguamenti tecnologici che interesseranno i processi di certificazione, l’applicazione dell’obbligo di memorizzazione e invio dei corrispettivi giornalieri con decorrenza dal 1° gennaio 2020 potrebbe risultare particolarmente gravosa, per quei soggetti che sono tenuti all’adempimento solo per le attività di carattere “secondario” sopra richiamate.
Esclusi anche i servizi di gestione delle lampade votive
Il DM 24 dicembre 2019, inoltre, estende l’esonero dai nuovi obblighi anche ai servizi di gestione delle lampade votive nei cimiteri, al fine di garantire un graduale adeguamento dei sistemi tecnologici e gestionali ai soggetti che svolgono tale attività. I servizi in argomento, dunque, dovranno essere certificati mediante scontrino o ricevuta fiscale e i relativi corrispettivi dovranno essere annotati sul registro di cui all’art. 24 del DPR 633/72. Si ricorda, peraltro, che tali operazioni rientrano tra quelle esonerate dall’obbligo di fatturazione soltanto a partire dal 1° gennaio 2019, per effetto di quanto previsto dall’art. 12-bis del DL 34/2019, che ha modificato l’art. 22 del DPR 633/72.
L’esonero è disposto mediante l’inserimento della nuova lett. b-bis) nell’art. 1 del DM 10 maggio 2019 e, in base alla successiva lett. c) modificata), si estende alle operazioni “collegate e connesse” o effettuate “in via marginale” rispetto al servizio di gestione delle lampade votive.
Per effetto delle modifiche del nuovo decreto, dunque, gli esoneri di cui al DM 10 maggio 2019 cesseranno di avere applicazione a partire dalle date che saranno stabilite con successivo decreto ministeriale, sentite le associazioni di categoria (art. 3 del DM 10 maggio 2019).
Il DM 24 dicembre 2019 non specifica la decorrenza delle nuove disposizioni, per cui le stesse dovrebbero entrare in vigore a partire dal 15 gennaio 2020 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale). Tuttavia, in considerazione delle ragioni che ispirano le modifiche in argomento, riassunte nel preambolo del decreto medesimo, è ragionevole ritenere esse siano efficaci già dal 1° gennaio 2020.