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Al 31 marzo l’invio telematico delle CU 2020 e dei dati per la precompilata


/ Massimo NEGRO Martedì, 3 marzo 2020
5-7 minuti

Prorogato al 31 marzo il termine per la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle Certificazioni Uniche 2020 e delle comunicazioni dei dati per la precompilazione delle dichiarazioni; rinvio al 5 maggio della messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate; anticipazione al 2020 del termine del 30 settembre per la presentazione dei modelli 730.
Sono queste le principali novità che emergono dall’art. 1 del DL 2 marzo 2020 n. 9, pubblicato in Gazzetta Ufficiale e in vigore da ieri, recante misure urgenti per imprese, lavoratori e famiglie connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni dell’art. 1 in esame non sono però limitate ai soggetti coinvolti dalle disposizioni di contrasto all’emergenza sanitaria, ma hanno un’applicazione generalizzata.

In pratica, con l’art. 1 del DL in esame viene:
- disposta una generale anticipazione al 2020 delle nuove scadenze per certificazioni del sostituto d’imposta, dichiarazioni precompilate e modelli 730, previste dall’art. 16-bis del DL 124/2019, conv. L. 157/2019, che si sarebbero dovute applicare solo dal 2021;
- previsto un differimento di alcuni dei suddetti termini con riferimento al solo anno 2020.

Le Certificazioni Uniche 2020 dovranno quindi essere trasmesse in via telematica all’Agenzia delle Entrate entro il termine:
- del 31 marzo 2020, rispetto alla precedente scadenza del 9 marzo (poiché il 7 marzo cade di sabato);
- oppure del 2 novembre 2020 (termine di presentazione dei modelli 770/2020, considerando che il 31 ottobre cade di sabato), in relazione alle Certificazioni Uniche non rilevanti per la predisposizione delle dichiarazioni precompilate (es. quelle relative ai redditi di lavoro autonomo professionale, d’impresa o esenti).

Per la consegna ai contribuenti-sostituiti delle Certificazioni Uniche 2020, nonché delle altre certificazioni del sostituto d’imposta relative al 2019 (modelli CUPE, certificazioni in forma libera), per quest’anno viene confermata la scadenza del 31 marzo.
Rimane invece applicabile dal 2021 la disposizione secondo cui l’Agenzia delle Entrate rende disponibili agli interessati i dati delle Certificazioni Uniche pervenute, esclusivamente nell’area autenticata del proprio sito internet (art. 4 comma 6-sexies del DPR 322/98).

Viene prorogato al 31 marzo 2020 anche il termine per effettuare la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate dei dati relativi agli oneri deducibili e detraibili da utilizzare per la precompilazione delle dichiarazioni dei redditi, il cui termine è scaduto lo scorso 28 febbraio.
Si tratta quindi delle comunicazioni relative al 2019 riguardanti, ad esempio:
- gli interessi passivi e oneri accessori relativi ai mutui agrari e fondiari;
- i premi per contratti assicurativi sulla vita, causa morte e contro gli infortuni;
- i contributi previdenziali e assistenziali obbligatori e i contributi di previdenza complementare;
- i contributi sanitari versati senza il tramite del sostituto d’imposta e le spese sanitarie rimborsate da Enti e Casse aventi esclusivamente fine assistenziale e da Fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale;
- le spese per gli asili nido, le spese universitarie e le spese funebri.

Rientrano nella proroga al 31 marzo anche le comunicazioni da parte degli amministratori di condominio relative alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di arredo e di riqualificazione energetica, effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali. Viene quindi superata l’apposita proroga al 9 marzo disposta dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n. 100083 emanato lo scorso 28 febbraio (si veda “Proroga al 9 marzo per l’invio dei dati degli interventi condominiali” del 29 febbraio).

La proroga al 31 marzo 2020 non riguarda invece la comunicazione al Sistema tessera sanitaria, gestito dal Ministero dell’Economia e delle finanze, delle spese sanitarie sostenute nel 2019 e dei rimborsi effettuati per prestazioni non erogate o parzialmente erogate, il cui termine è scaduto lo scorso 31 gennaio. Dovrebbero essere escluse dalla proroga anche le trasmissioni dei dati relativi alle spese veterinarie, in quanto anch’esse da effettuare al Sistema tessera sanitaria anche se entro il 28 febbraio.

Dichiarazioni precompilate disponibili dal 5 maggio

Per effetto delle suddette proroghe, il termine per la messa a disposizione delle dichiarazioni precompilate da parte dell’Agenzia delle Entrate viene conseguentemente differito dal 15 aprile al 5 maggio 2020.

Viene inoltre anticipata dal 2021 al 2020 l’applicazione di tutti i nuovi termini relativi ai modelli 730, che erano stati previsti dall’art. 16-bis del DL 124/2019. Pertanto, il modello 730/2020, relativo all’anno 2019, potrà essere presentato entro il 30 settembre 2020, indipendentemente dalla modalità di presentazione adottata (presentazione diretta da parte del contribuente, al sostituto d’imposta che presta assistenza fiscale, a un CAF-dipendenti o professionista abilitato).

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