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Indennità ai soci di società di persone e srl iscritti alla Gestione artigiani e commercianti


/ Paola RIVETTI Sabato, 28 marzo 2020
4-5 minuti

Nell’attesa che l’INPS definisca le modalità di presentazione delle domande per l’indennità di 600 euro prevista per lavoratori autonomi, parasubordinati e alcune categorie di lavoratori dipendenti, alcune prime indicazioni in merito ai soggetti beneficiari sono contenute nelle FAQ pubblicate sul sito del Ministero dell’Economia.

Alcune risposte riguardano anche il “Fondo per il reddito di ultima istanza”, destinato all’erogazione di un’indennità a lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, abbiano cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro (art. 44 del DL n. 18/2020).

Tra i beneficiari dell’indennità di 600 euro, l’art. 28 del DL 18/2020 (“Cura Italia”) contempla i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell’AGO – Assicurazione generale obbligatoria INPS, vale a dire:
- artigiani;
- commercianti;
- coltivatori diretti, mezzadri e coloni.
Tali categorie di lavoratori non devono essere titolari di un trattamento pensionistico diretto e non devono essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, a esclusione della Gestione separata INPS.

Una risposta del MEF precisa che rientrano in tale categoria di beneficiari i soci di società di persone e di capitali (non classificabili come lavoratori autonomi perché svolgono l’attività in forma societaria) che, sussistendone le condizioni, siano iscritti alle gestioni speciali dell’AGO. L’indennità ha natura personale e non è attribuibile alla società in quanto tale.

In risposta a una specifica richiesta di chiarimento già avanzata dalle associazioni rappresentative della categoria, il MEF precisa poi che i rappresentanti e gli agenti di commercio sono esclusi dalla platea dei destinatari dell’indennità di cui all’art. 28 del DL “Cura Italia”, che riguarda solo coloro che non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. Per tale categoria di lavoratori, quindi, l’iscrizione obbligatoria alla Fondazione Enasarco preclude l’accesso all’indennità.

Una questione, non affrontata tra le risposte del MEF, riguarda la possibilità di accesso alla misura di sostegno da parte di coloro che non sono in regola con il versamento dei contributi previdenziali. Le norme istitutive delle indennità richiedono l’iscrizione alle Gestioni previdenziali individuate a una certa data, ma non la regolarità contributiva, per cui questa casistica dovrebbe comunque beneficiare della misura di sostegno.

Relativamente al “Fondo per il reddito di ultima istanza”, il MEF prevede di assegnare a ciascun beneficiario una somma di 600 euro, quindi una misura corrispondente alle altre indennità previste dagli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del DL 18/2020. Le risorse stanziate per questo fondo speciale, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2020, sono destinate a coprire tutti gli esclusi da altre forme di indennizzo, compresi i professionisti iscritti agli Ordini professionali (comunicato stampa della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 37/2020).

Stando alle risposte del MEF, tra i beneficiari del fondo constano, oltre i professionisti iscritti a Casse private (per i quali sono allo studio i criteri di accesso e le modalità di erogazione del beneficio):
- i rappresentanti e gli agenti di commercio (esclusi dall’indennità ex art. 28 per l’iscrizione a un’ulteriore gestione previdenziale obbligatoria);
- i lavoratori dipendenti a tempo determinato il cui contratto scade in questo periodo, ove siano esclusi da qualunque altra forma di tutela.
Sarebbe, invece, in corso di valutazione l’inserimento di colf e badanti tra i beneficiari del fondo.

Si ricorda che i criteri di priorità e le modalità di attribuzione dell’indennità saranno definite con uno o più decreti del Ministro del Lavoro, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall’entrata in vigore del DL 18/2020 (ossia entro il prossimo 16 aprile).

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