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Bonus per la locazione di immobili a uso non abitativo anche per giugno


/ Sandro CERATO
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Estensione del credito d’imposta per la locazione degli immobili ad uso non abitativo anche per il mese di giugno e, solo per gli stagionali, anche per quello di luglio. Lo prevede l’art. 77 del DL 104/2020 (c.d. DL “Agosto”) nell’ambito delle misure relative al settore turistico. Le modifiche relative ai mesi di riferimento riguardano, però, tutti i soggetti ammessi all’agevolazione e non solo quelli del comparto turistico.

In estrema sintesi, l’art. 28 del DL 34/2020 prevede il riconoscimento di un credito d’imposta sui canoni di locazione degli immobili ad uso non abitativo per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel 2019 (soggetti “solari”), a condizione che nel mese di riferimento abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
Nell’ambito della conversione in legge del DL 34/2020 sono state previste alcune novità in merito a tale agevolazione, tra cui l’estensione alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel 2019, anche se in misura ridotta (20% in luogo dell’ordinario 60%, 10% negli altri casi, ad esempio affitto d’azienda, in luogo dell’ordinario 30%).

L’art. 77 comma 1 del DL 104/2020, con una modifica al comma 3 dell’art. 28, prevede ora che il credito di imposta in esame spetti indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d’imposta precedente non più soltanto alle strutture alberghiere e agrituristiche, e alle agenzie di viaggio e turismo e ai tour operator, ma anche alle strutture termali.

Ferme restando le altre condizioni previste dalla disposizione agevolativa, un’altra modifica prevista dall’art. 77 del DL 104/2020 riguarda i mesi rilevanti ai fini dell’agevolazione, modifica che riguarda tutti i soggetti ammessi al beneficio.
In particolare, ai sensi del precedente comma 5 dell’art. 28, “il credito d’imposta (…) è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio e per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio e giugno”.

Il DL “Agosto” modifica ora il citato comma 5, prevedendo che le parole “e maggio” siano sostituite da “maggio e giugno” e le parole “e giugno” siano sostituite da “giugno e luglio”.
In altri termini, a seguito di tale modifica, è ora previsto che:
- il credito d’imposta è commisurato all’importo versato nel periodo d’imposta 2020 con riferimento a ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno;
- per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale con riferimento a ciascuno dei mesi di aprile, maggio, giugno e luglio.

Il canone di locazione deve essere stato effettivamente pagato

Come evidenziato dalla Relazione illustrativa al DL 104/2020, con tale modifica è prevista “la proroga di un mese, fino a giugno in via generalizzata per tutte le imprese e fino a luglio per le strutture turistico-ricettive con attività solo stagionale”.

Si ricorda che, al fine di fruire del credito d’imposta, il canone di locazione deve essere stato effettivamente pagato (per approfondimenti, si rinvia alla Scheda di Aggiornamento on line dedicata).

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