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Conferma per le ulteriori 18 settimane di cassa integrazione


/ Luca NEGRINI
5-7 minuti

Ammortizzatori sociali, esoneri contributivi, proroga o rinnovo di contratti a termine e licenziamenti. Queste le principali novità del DL “Agosto” approvato ieri dal Governo, sulla base delle ultime bozze circolate.
Per quanto riguarda la CIGO, l’assegno ordinario e la CIG in deroga (di cui agli artt. 19 a 22-quinquies del DL 18/2020) si segnala l’introduzione di ulteriori 18 settimane, suddivise in due blocchi di 9 settimane, collocate tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.

Sulle ulteriori 9 settimane si prevede l’obbligo di versamento di un contributo addizionale, del 9% o del 18%, determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 (non è dovuto per chi ha subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20% e per chi ha avviato l’attività dopo il 1° gennaio 2019).

Di particolare interesse, poi, il differimento al 30 settembre 2020 dei termini di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi che si collocano entro il 31 agosto 2020.

Introdotti inoltre specifici esoneri contributivi. I datori di lavoro (escluso quello agricolo) che non richiedono la cassa integrazione e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, della CIGO, assegno ordinario o CIG in deroga, possono fruire di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per 4 mesi (entro specifici limiti).

Sempre fino al 31 dicembre 2020, ai datori (escluso quello agricolo, domestico e gli apprendisti), che assumono lavoratori a tempo indeterminato (ovvero trasformano il contratto da determinato a indeterminato), è riconosciuto l’esonero totale dei contributi previdenziali a loro carico, per un massimo di 6 mesi dall’assunzione. Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei 6 mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. Il suddetto esonero viene riconosciuto, con le medesime modalità e nel medesimo arco temporale limitatamente al periodo dei contratti stipulati e sino a un massimo di 3 mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali.

Prevista anche un’agevolazione, pari al 30% dei contributi previdenziali dovuti, ai datori di lavoro privati (escluso quello agricolo e domestico), con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni del Sud.

Si prevede anche l’estensione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2020, degli sgravi contributivi ex art. 6 del DL 457/97 alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali.

Quanto ai contratti a termine, sono state introdotte alcune modifiche all’art. 93 del DL 34/2020, in forza delle quali fino al 31 dicembre 2020 potranno essere rinnovati o prorogati, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato anche in assenza di causali, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta. Il comma 1-bis è invece stato abrogato.

In materia di licenziamento per motivi economici è stato disposto che il divieto di recesso riguarda i datori di lavoro che “non abbiano integralmente fruito”, e dunque stiano ancora fruendo, dei trattamenti di integrazione salariale con causale COVID-19 o dell’esonero contributivo. Tale divieto non opera, poi, in relazione a determinati casi, come la cessazione definitiva dell’attività se nel corso della liquidazione non si configuri un trasferimento d’azienda o di un ramo di essa ex art. 2112 c.c. (si veda “Ancora prorogato il divieto di licenziamento per motivi economici” di oggi).

Si evidenzia inoltre la modifica dell’art. 88 del DL 34/2020 sul Fondo Nuove Competenze, in quanto, oltre all’estensione per il 2021, tra le causali per la realizzazione delle intese di rimodulazione dell’orario di lavoro è stato aggiunto il riferimento alla promozione di percorsi di ricollocazione dei lavoratori.

Ancora, si segnala il riconoscimento di un’indennità onnicomprensiva, in presenza di precisi requisiti, pari a 1.000 euro, a specifiche categorie, tra cui: lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali (nonché per quelli appartenenti a settori diversi), lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi (privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie), incaricati alle vendite a domicilio. Si prevede poi un’indennità di 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020 ai lavoratori marittimi con determinati requisiti, nonché disposizioni attuative dell’art. 78 del DL 34/2020.

Prorogate per ulteriori 2 mesi la NASpI e la DIS-COLL in scadenza tra il 1° maggio e il 30 giugno 2020 e rinnovato, per un’ulteriore quota, il REM per i nuclei familiari con specifici requisiti.

Infine, viene modificato l’art. 38 della L. 448/2001, con la conseguente apertura anche per i maggiori di 18 anni dell’incremento dell’assegno di invalidità.

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