/ Alfio CISSELLO
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L’art. 59 del DL 104/2020 (DL “Agosto”) prevede un nuovo contributo a fondo perduto per ristoranti e negozi dei centri storici con elevata presenza turistica, nonché per gli esercenti autoservizi trasporto pubblico non di linea.
Possono beneficiare del nuovo contributo a fondo perduto i soggetti esercenti attività d’impresa di vendita di beni o servizi al pubblico svolte nelle zone A o equipollenti dei Comuni capoluogo di Provincia o di Città metropolitana, che abbiano registrato presenze turistiche di cittadini residenti in Paesi esteri:
- per i Comuni capoluogo di Provincia, in numero almeno tre volte superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni;
- per i Comuni capoluogo di Città metropolitana, in numero pari o superiore a quello dei residenti negli stessi Comuni.
Il criterio per rientrare nei Comuni agevolati è quindi legato alla presenza di turisti stranieri rispetto ai residenti nei suddetti Comuni, che dovrà essere verificato “in base all’ultima rilevazione resa disponibile da parte delle amministrazioni pubbliche competenti per la raccolta e l’elaborazione di dati statistici”. Per facilitare l’identificazione dei Comuni interessati dalla misura di favore sarebbe comunque opportuno venisse fornita un’elencazione ufficiale esaustiva.
Per i soggetti che svolgono autoservizi di trasporto pubblico non di linea (es. taxi e noleggio con conducente), l’ambito territoriale di esercizio dell’attività è invece riferito all’intero territorio dei suddetti Comuni.
Ulteriore condizione richiesta è il calo del fatturato. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020, dei suddetti esercizi nelle zone A dei citati Comuni, sia inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi realizzati nel corrispondente mese del 2019.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi riferito al mese di giugno 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del corrispondente mese del 2019.
La percentuale varia a seconda della fascia di ricavi/compensi in cui si trova il soggetto nel periodo d’imposta 2019 (per i soggetti “solari” la norma fa riferimento al periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del DL). In particolare, il contributo spetta nelle seguenti misure:
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a un milione di euro;
- 5% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a un milione di euro.
L’ammontare del contributo a fondo perduto è comunque riconosciuto, ai soggetti che soddisfano i requisiti richiesti, in misura non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi.
Tali importi minimi sono altresì riconosciuti ai soggetti che hanno iniziato l’attività dal 1° luglio 2019 nelle zone A dei suddetti Comuni.
Tuttavia, a differenza del contributo ex art. 25 del DL 34/2020, viene previsto un limite massimo all’agevolazione: l’ammontare del contributo a fondo perduto non può essere infatti superiore a 150.000 euro.
La norma agevolativa dispone inoltre espressamente che per il nuovo contributo si applichino, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 25, commi da 7 a 14 del DL n. 34/2020 convertito. Pertanto, in estrema sintesi:
- il contributo a fondo perduto non concorre alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP;
- al fine di richiedere tale contributo occorrerà presentare apposita istanza telematica all’Agenzia delle Entrate, le cui modalità e termini di presentazione saranno definiti con apposito provvedimento;
- trovano applicazione i medesimi profili sanzionatori.
Dovrebbero quindi essere applicabili, per quanto compatibili, i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate con riferimento al precedente contributo a fondo perduto (cfr. circ. nn. 13 e 22/2020, ad esempio, per quanto riguarda i criteri per la determinazione del calo del fatturato/corrispettivi).
Viene inoltre disposto che il contributo in questione non sia cumulabile con il contributo previsto dall’art. 58 del DL “Agosto” per le imprese della ristorazione.
Si tratta di un contributo, previsto per le imprese in attività alla data di entrata in vigore del DL con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.10 e 56.29.20 (mense e catering continuativo su base contrattuale), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.
Tale contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...