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Ancora una proroga per il divieto di licenziamento


/ Luca NEGRINI
5-7 minuti

Il decreto legge “Ristori”, approvato martedì dal Consiglio dei Ministri e firmato ieri in serata dal Presidente Mattarella per essere poi pubblicato in nottata in un’edizione straordinaria della Gazzetta Ufficiale, nel prevedere ulteriori sei settimane di ammortizzatori sociali riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, è intervenuto nuovamente sul tema della risoluzione del rapporto di lavoro per motivi economici, rimandando la scadenza del divieto al 31 gennaio 2021, termine che risulta coincidente, ad oggi, con la fine dello stato di emergenza previsto dall’art. 1, comma 1 del DL 19/2020.

La nuova disposizione è tornata a fissare una data certa di scadenza, uguale per tutti, così come era stato con l’originaria previsione contenuta nell’art. 46 del DL 18/2020, che aveva inizialmente fissato il termine a sessanta giorni, poi diventati cinque mesi dopo le modifiche introdotte dal DL 34/2020. Questo rappresenta sicuramente un passo avanti, almeno in termini di chiarezza, rispetto alla previsione di cui all’art. 14 del DL 104/2020, che aveva invece ancorato la scadenza del divieto alla fruizione degli ammortizzatori sociali e dell’esonero contributivo previsti nel medesimo decreto.

Si erano così generati non pochi dubbi sull’effettiva scadenza del divieto e create diverse categorie di datori di lavoro, per i quali il limite operava a scadenze variabili. Il nuovo intervento legislativo è stato reso necessario in particolare per evitare che chi aveva iniziato ad utilizzare senza soluzione di continuità le 18 settimane di cassa previste dall’art. 1 del DL 104/2020, esaurendole al 15 novembre, potesse procedere con un licenziamento per motivi economici a partire dal prossimo 16 novembre. Per gli altri, pur con i dubbi interpretativi di cui si è detto, ci sarebbe stato più tempo per intervenire, perché il termine era destinato a scadere solo con la fine del corrente anno.

A questo punto, almeno fino alla fine di gennaio 2021, non possono essere avviate nuove procedure di licenziamento collettivo e restano sospese quelle avviate dopo il 23 febbraio 2020 e non è altresì possibile recedere dal contratto di lavoro per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. 604/66.

Il DL “Ristori” ha, invece, mantenuto ferma la disciplina prevista dall’art. 14 del DL 104/2020 per quanto riguarda le eccezioni al divieto di licenziamento.

Resta ferma la disciplina per le eccezioni al divieto di licenziamento

Di conseguenza, si potrà procedere alla risoluzione del rapporto di lavoro nell’ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato in un appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore in forza di una clausola sociale, oltre che nei casi di cessazione dell’attività dell’impresa, di fallimento e di un accordo sindacale aziendale che autorizzi l’esodo incentivato di volontari.

In particolare, per quanto riguarda la cessazione dell’attività d’impresa, la stessa dovrà essere definitiva e riguardare l’intera azienda, non essendo sufficiente la chiusura di un’unità produttiva o di un reparto, e dovrà essere accompagnata dalla messa in liquidazione della società, senza una cessione di beni e attività tale da configurare un trasferimento d’azienda ai sensi dell’art. 2112 c.c.
Nel caso di fallimento dell’impresa non dovrà essere previsto l’esercizio provvisorio ovvero lo stesso dovrà essere cessato, mentre, se l’esercizio provvisorio riguarda solo un ramo dell’azienda, si potrà procedere con i licenziamenti in deroga al divieto di legge per i dipendenti impiegati in settori dell’azienda non compresi tra quelli per cui è stato disposto l’esercizio provvisorio.
Infine, il divieto di licenziamento potrà essere derogato in forza di un accordo collettivo aziendale, sottoscritto dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, che preveda l’adesione dei dipendenti a un esodo incentivato.

Con la proroga fino al 31 gennaio prossimo il periodo nel quale alle aziende è inibito di procedere alla risoluzione di rapporti di lavoro per motivi economici ha superato i dieci mesi, in quanto era iniziato lo scorso 17 marzo 2020. Da alcune dichiarazioni, rilasciate da esponenti del Governo prima dell’approvazione di quest’ultimo decreto legge, sembra addirittura che questa non sia neppure destinata a rimanere l’ultima e definitiva proroga, perché è già stato preannunciato che a ulteriori prolungamenti della durata degli ammortizzatori sociali emergenziali si dovrebbe accompagnare anche un ulteriore differimento del termine di scadenza del divieto, almeno per le aziende che utilizzeranno tali ammortizzatori.

Quella che doveva essere una misura emergenziale e provvisoria rischia di diventare una norma di lungo periodo, ma è evidente che più viene prolungato l’intervallo di tempo in cui sono inibite riduzioni di personale maggiore sarà il numero dei licenziamenti una volta venuto meno il divieto, creando così una situazione nella quale il mercato del lavoro avrà notevoli difficoltà a riassorbire in tempi brevi le persone che avranno perso il lavoro.

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