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Nel 2021 ancora cartacee le fatture per le prestazioni sanitarie


/ Luca BILANCINI e Emanuele GRECO
5-6 minutes
Dal prossimo 1° gennaio non si assisterà ad alcun cambiamento nelle modalità di fatturazione delle prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, posto che le relative fatture dovrebbero ancora essere emesse in formato cartaceo. Sulla base di quanto si può evincere dalla lettura della bozza del Ddl. di bilancio 2021, infatti, le disposizioni di cui all’art. 10-bis del DL 119/2018 e, conseguentemente, quelle contenute nell’art. 9-bis del DL 135/2018, sarebbero prorogate anche per il 2021.

In sostanza, quindi, se la disposizione verrà confermata, continueranno a non poter emettere fattura elettronica tramite il Sistema di Interscambio (SdI):
- i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema Tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- i soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema TS, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL n. 135/2018).

Le motivazioni della proroga vanno ricercate nella mancata realizzazione di “specifiche modalità” attraverso le quali si possa procedere all’emissione di fattura elettronica da parte degli operatori sanitari (si veda al proposito la relazione illustrativa al Ddl. di bilancio 2021).

Restano tuttora ferme, infatti, le questioni correlate al rispetto delle disposizioni del Regolamento Ue 679/2016 (in specie quelle dell’art. 9, che vieta il trattamento di dati relativi alla salute), sottolineate dal Garante per la protezione dei dati personali, il quale aveva richiesto, con provv. 20 dicembre 2018 n. 511, che l’Agenzia delle Entrate individuasse, “quanto prima, idonee misure appropriate e specifiche a tutela dei diritti fondamentali degli interessati”.

Premesso quanto sopra, può essere utile sottolineare ancora che il divieto di emissione di fatture in formato elettronico mediante SdI, riguarda esclusivamente le prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (B2C). Va, tuttavia, evidenziato che, anche per quanto concerne l’ambito delle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di soggetti passivi diversi dalle persone fisiche (si pensi, ad esempio, all’oculista che emette fattura nei confronti del centro medico per prestazioni sanitarie rese a favore dei clienti dello stesso), pur in presenza dell’obbligo pressoché generalizzato di emissione di e-fattura mediante SdI, occorre assumere alcune accortezze con riguardo alla descrizione dell’operazione, evitando di indicare il “nome del paziente” o “altri elementi che consentano di associare la prestazione resa ad una determinata persona fisica identificabile” (FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 73).

Benché l’art. 21, comma 2, lettera g) del DPR n. 633/1972 disponga che nella fattura debbano essere riportati i dati di “natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell’operazione”, non viene, tuttavia, richiesta, per quanto attiene le prestazioni sanitarie, “l’identificazione espressa ed analitica del paziente (con codice fiscale, nome, cognome, ecc.)“ (FAQ Agenzia delle Entrate 19 luglio 2019 n. 73).

Nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, quindi, in caso di prestazioni sanitarie rese nei confronti di persone fisiche, ma imputate a soggetti passivi diversi (che se ne fanno carico), i nominativi dei pazienti non vanno inseriti nella fattura, che, trattandosi di operazioni B2B, deve, salve eccezioni “soggettive” concernenti l’emittente, essere obbligatoriamente emessa in formato elettronico mediante SdI (risposta interpello Agenzia delle Entrate 24 luglio 2019 n. 307).

Un ulteriore aspetto da tenere presente nell’ambito della fatturazione delle prestazioni sanitarie, riguarda l’eventualità che i documenti contengano sia spese di natura sanitaria che voci di spesa non concernenti l’ambito medico. Si pensi, a titolo meramente esemplificativo, agli oneri sostenuti dal paziente per il ricovero in clinica in camera singola, o per particolari ulteriori servizi di ospitalità.

In vari documenti di prassi (si vedano, ad esempio, la circolare 17 giugno 2019 n. 14, § 2.1.1 e la FAQ 29 gennaio 2019 n. 58), l’Agenzia delle Entrate ha affermato che una fattura che contenga sia spese sanitarie sia altre voci di spesa non sanitarie deve essere emessa in formato cartaceo, ovvero in formato elettronico ma con trasmissione attraverso canali diversi dal Sistema di Interscambio.

Nuove regole per l’invio dei dati al Sistema TS

Può essere utile, infine, sottolineare come con DM 19 ottobre 2020, siano state modificate le informazioni da trasmettere al Sistema TS in relazione alle spese sanitarie e veterinarie. Nel decreto del Ministero dell’Economia e delle finanze, viene previsto che mediante la suddetta trasmissione siano assolti anche gli obblighi di invio dei dati delle fatture relative alle prestazioni sanitarie, che non possono essere oggetto di fatturazione elettronica.

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