/ Anita MAURO
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Il credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo spetta anche se i canoni sono stati pagati nel 2021, purché si tratti di mesi ammessi al credito e, comunque, solo dopo il versamento.
Si tratta di uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate, in materia di “tax credit locazioni”, nel corso di Telefisco 2021.
Il primo chiarimento fornito nel corso di Telefisco 2021 riguarda il periodo di pagamento dei canoni di locazione.
Infatti, il tenore letterale dell’art. 28 comma 5 del DL 34/2020 (ove fa riferimento a quanto “versato nel periodo d’imposta 2020”) sembra limitare il credito ai casi in cui il canone sia stato corrisposto nell’anno 2020. Tuttavia, già con la risposta n. 440/2020, l’Agenzia aveva fornito una interpretazione non troppo rigida della norma ammettendo il credito in caso di pagamento anticipato nel 2019.
Ora, viene chiarito che il credito può spettare anche ove il canone sia stato versato nel 2021, purché con riferimento ai mesi per cui il credito è ammesso e, in ogni caso, il credito è utilizzabile solo dopo il pagamento. Il chiarimento appare quanto mai necessitato ora che, a seguito della legge di bilancio 2021, il credito è stato esteso, per alcuni soggetti, fino al 30 aprile 2020.
In secondo luogo, viene precisata la nozione di imprese (o strutture) “turistico ricettive”, che consente di accedere ad alcune disposizioni speciali (ad esempio, aumento al 50% della misura del credito per l’affitto d’azienda ed estensione del credito fino al 30 aprile 2021).
L’Agenzia spiega che, nel caso il cui il conduttore svolga molteplici attività, per l’accesso ai benefici è necessario che l’attività turistico ricettiva sia svolta in maniera prevalente rispetto alle altre esercitate dalla stessa impresa. Pertanto, il soggetto che svolga sia attività di ristorante che di albergo potrà considerarsi “struttura ricettiva”, ai fini dell’art. 28 comma 2 del DL 34/2020, solo se l’attività di ristorante non determini ricavi prevalenti rispetto a quella di albergo.
Il terzo chiarimento concerne la cessione del credito. Viene, infatti, ribadito che, ove il cessionario abbia accettato la cessione del credito nel 2020, ma non lo abbia utilizzato in compensazione entro il 31 dicembre 2020, può riportare il credito nella dichiarazione redditi 2021 (relativa all’anno 2020), utilizzandolo in compensazione con i debiti d’imposta scaturenti dalla dichiarazione medesima.
Il quarto chiarimento riguarda la base di computo del credito d’imposta nel caso in cui il canone di locazione sia soggetto a IVA indetraibile.
L’Agenzia precisa, infatti, facendo applicazione dei criteri di determinazione del costo rilevante ai fini fiscali di cui all’art. 110 comma 1 lett. a) e b) del TUIR, che il canone va assunto al lordo dell’IVA, ove essa sia totalmente indetraibile ai sensi dell’art. 19-bis1 del DPR 633/72, oppure per effetto dell’opzione ex art. 36-bis del DPR 633/72.
Invece, non configura una componente del costo (e, quindi, non può essere conteggiata nel canone che costituisce la base per il computo della tax credit) l’IVA parzialmente indetraibile per effetto del pro rata.
Sublocazione ammessa al credito
Ancora, viene confermata la possibilità di accedere al credito d’imposta, in presenza delle condizioni, per il conduttore che a sua volta sublochi lo stesso immobile a un terzo. In questo caso, vengono confermati i chiarimenti in tema di sublocazione già resi nella ris. n. 68/2020 e della risposta n. 365/2020.
Da ultimo, viene chiarito che i contribuenti che abbiano utilizzato il credito d’imposta locazioni, per i mesi di giugno o luglio 2020, prima dell’Autorizzazione europea (decisione n. C(2020) 7595 final del 28 ottobre 2020) che ha reso efficace la disposizione che ha esteso a tali mesi la tax credit, hanno realizzato una violazione ai sensi dell’art. 13 comma 4 del DLgs. 471/97 (sanzione del 30% del credito utilizzato), ravvedibile ex art. 13 del DLgs. 472/97.
L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...