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Gestione separata più cara per i professionisti


/ Luca MAMONE
5-7 minuti

Per la contribuzione 2021 dovuta dagli iscritti alla Gestione separata dell’INPS, rimangono invariati minimali e massimali di reddito mentre si registra un incremento dell’aliquota contributiva a carico dei professionisti per finanziare l’ISCRO.
Sono queste le indicazioni più interessanti contenute nella circolare n. 12, pubblicata ieri, con cui l’Istituto previdenziale ha illustrato le misure delle aliquote nonché i valori reddituali da utilizzare ai fini del calcolo dei contributi dovuti per quest’anno da tutti i soggetti iscritti alla Gestione separata ex art. 2 comma 26 della L. 335/95.

In termini generali, si ricorda che l’art. 2 comma 57 della L. 92/2012 ha fissato – a partire dall’anno 2018 – nel 33% la misura dell’aliquota contributiva e di computo per i collaboratori e le figure assimilate iscritti in via esclusiva alla Gestione separata.
A tale valore si aggiunge quello dell’aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,51%, introdotta dall’art. 7 della L. 81/2017 per il finanziamento dell’indennità di disoccupazione DIS-COLL, nonché l’ulteriore aliquota aggiuntiva pari allo 0,72% per il finanziamento della tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia.

Invece, con riferimento ai professionisti iscritti alla Gestione separata non pensionati e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, si segnala l’aumento dell’aliquota dello 0,26% per l’anno 2021 e dello 0,51% per il 2022 e 2023, previsto dall’art. 1 comma 398 della L. 178/2020 con la finalità di finanziare l’Indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), introdotta in via sperimentale dalla medesima legge di bilancio 2021.

Pertanto, con riferimento ai collaboratori e alle figure assimilate, iscritti alla Gestione separata e non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie, le aliquote contributive applicate per il 2021 si confermano pari al 34,23% in caso di contribuzione aggiuntiva DIS-COLL e, ove questa non sia prevista, pari al 33,72%.

Per quanto concerne invece i liberi professionisti con partita IVA, iscritti alla Gestione separata INPS e non iscritti ad altre gestioni obbligatorie né pensionati, la misura dell’aliquota applicata nel 2021 viene dunque incrementata al 25,98% (25% IVS + aliquota aggiuntiva dello 0,72% + 0,26% ISCRO).
Infine, per i titolari di pensioni o assicurati presso altre forme previdenziali obbligatorie, si conferma anche per quest’anno la misura dell’aliquota al 24%.

Con riferimento al massimale di reddito ex art. 2 comma 18 della L. 335/95, si precisa che l’importo per il 2021 rimane invariato a 103.055 euro; le aliquote per quest’anno si applicano facendo quindi riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del citato massimale.

Rimane altresì invariato a 15.953 euro il minimale di reddito valido per il 2021. Conseguentemente, gli iscritti per i quali è applicata l’aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di 3.828,72 euro, mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene applicando l’aliquota maggiore avranno l’accredito con un contributo annuale pari ai seguenti importi: 4.144,59 euro (di cui 3.988,25 ai fini pensionistici) per i professionisti che applicano l’aliquota del 25,98%; 5.379,35 euro (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 33,72%; 5.460,71 euro (di cui 5.264,52 ai fini pensionistici) per i collaboratori e le figure assimilate che applicano l’aliquota al 34,23%.

Per quanto concerne la ripartizione dell’onere contributivo tra collaboratore e committente, l’INPS ricorda che la medesima viene stabilita nella misura rispettivamente di un terzo e due terzi. Inoltre, l’obbligo del versamento dei contributi è in capo all’azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello “F24” telematico per i datori privati e “F24 EP” per le Amministrazioni pubbliche.
Per quanto riguarda i professionisti iscritti alla Gestione separata, si ricorda che l’onere contributivo è a carico degli stessi e il versamento deve essere eseguito, tramite modello “F24” telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2020, primo e secondo acconto 2021).

Con riferimento invece ai compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2021, l’INPS rammenta che ai sensi dell’art. 51 del TUIR le somme corrisposte entro questa data si considerano percepite nel periodo di imposta precedente (c.d. principio di cassa allargato).
In tale ipotesi, il versamento dei contributi in favore dei collaboratori di cui all’art. 50 comma 1 lett. c-bis) del TUIR, i cui compensi, ai sensi dell’art. 34 della L. 342/2000, sono assimilati ai redditi da lavoro dipendente, è riferito a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 e pertanto devono essere applicate le aliquote contributive previste per l’anno di imposta 2020.

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