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Per il credito locazioni sui canoni 2021, calo del fatturato da valutare sul 2019


/ Anita MAURO
4-5 minuti

Con la conversione del decreto “Natale” (DL 172/2020), viene introdotta una piccola ma rilevante modifica al credito d’imposta sui canoni di locazione di immobili a uso non abitativo, esteso dalla legge di bilancio 2021, per taluni soggetti, fino al 30 aprile 2021.

Si rammenta che il credito d’imposta locazioni, di cui all’art. 28 del DL 34/2020, riguarda i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione con ricavi/compensi inferiori a 5 milioni di euro nel periodo di imposta precedente, ed è pari al 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, leasing o concessione di immobili a uso non abitativo destinati all’attività, ovvero al 30% in caso di affitto d’azienda o contratto di servizi a prestazioni complesse comprensivi di immobili (la misura sale al 50% per l’affitto d’azienda per le imprese turistico ricettive).
Per le strutture alberghiere, termali e agrituristiche, nonché per agenzie di viaggio e tour operator, il credito d’imposta spetta a prescindere dai ricavi del periodo precedente.
Alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta precedente, il credito d’imposta spetta nella misura del 20% (10% affitto d’azienda).

Per accedere al credito, i conduttori devono aver subito un calo di almeno il 50% del fatturato nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.
La condizione del calo del fatturato non opera per i soggetti che hanno iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019, nonché per i soggetti che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi con stato di emergenza già in vigore al 31 gennaio 2020 (sul tema, si veda il documento di CNDCEC e FNC del 29 gennaio 2021, aggiornato con le novità normative).

Il credito d’imposta riguarda ciascuno dei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 (aprile, maggio, giugno e luglio 2020 per le strutture turistico ricettive con attività solo stagionale).

Il bonus spetta per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo di imposta precedente (ma in presenza del calo del fatturato):
- per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 1 al DL 137/2020 “Ristori”;
- per le imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al DL 137/2020 convertito, nonché per le imprese che svolgono le attività di agenzia di viaggio o tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11, 79.12), aventi sede operativa in “zone rosse”.

Inoltre, la legge di bilancio 2021 (art. 1 comma 602 della L. 178/2020) ha esteso il credito fino al 30 aprile 2021 per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator.

Il confronto con il 2020 non sarebbe stato efficace

Su questa norma, da ultimo, è intervenuto il legislatore in sede di conversione del decreto “Natale” (Ddl. di conversione approvato il 27 gennaio 2021 e in corso di pubblicazione in Gazzetta ufficiale), precisando che i soggetti che possono beneficiare del tax credit fino al 30 aprile 2021 potranno usufruirne a condizione che abbiano subito un calo del fatturato di almeno il 50%, da valutare confrontando “i corrispettivi nel mese di riferimento dell’anno 2021” rispetto a quelli registrati “nello stesso mese dell’anno 2019”.

Per accedere al credito in relazione ai canoni relativi ai mesi del 2021, il confronto, ai fini del calo del fatturato, non dovrà riguardare 2021 e 2020, bensì 2021 e 2019.
In tal modo, si evita che la verifica del calo del fatturato sia operata confrontando il fatturato 2021 con il fatturato 2020, anno nel quale l’emergenza sanitaria era nel vivo.

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