/ Alfio CISSELLO
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Tra gli interventi fiscali che risultano inseriti nella bozza del c.d. decreto “Sostegni”, sarebbe prevista la possibilità di definire con modalità agevolata le somme dovute a seguito di liquidazione automatica delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2017 e 2018. Si tratta di avvisi c.d. “bonari” emessi ai sensi dell’art. 36-bis del DPR 600/73 e dell’art. 54-bis del DPR 633/72 dall’Agenzia delle Entrate per comunicare al contribuente l’esito del controllo effettuato “sulla base dei dati e degli elementi direttamente desumibili dalle dichiarazioni presentate e di quelli in possesso dell’anagrafe tributaria”.
Gli avvisi “bonari” definibili sono atti che dovrebbero essere già stati elaborati al 31 dicembre 2020, ma che ad oggi non sono stati inviati ai contribuenti per effetto della sospensione dei termini prevista con l’art. 157 del DL 34/2020.
La possibilità di definire con modalità agevolata gli avvisi bonari è rivolta a titolari di partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del nuovo DL ed è limitata ai soggetti che nel 2020 hanno subito una riduzione maggiore del 33% del volume di affari rispetto al volume d’affari del 2019, documentata dalla dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto.
I soggetti che rientrano nell’ambito applicativo della norma, ma non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione annuale dell’imposta sul valore aggiunto, determinano il parametro di riduzione del volume di affari facendo riferimento all’ammontare dei ricavi o compensi risultante dalla dichiarazione dei redditi presentata per il periodo d’imposta 2020.
Sarà la stessa Agenzia delle Entrate che, in sede di notifica dell’avviso bonario, rilevata la riduzione del volume di affari, comunicherà ai contribuenti che rientrano nell’ambito applicativo della norma, unitamente all’avviso c.d. “bonario” contenente l’esito della liquidazione della dichiarazione, la proposta di definizione con la richiesta di pagamento delle somme dovute per imposte, interessi e contributi previdenziali (la norma include i contributi, sebbene vengano riscossi solo autonomamente dall’INPS), escluse quindi le sanzioni e le somme aggiuntive (in sostanza gli interessi da ritardata iscrizione a ruolo e le maggiorazioni INPS).
I versamenti avvengono secondo le modalità ed i termini del DLgs. 462/97.
Secondo la disciplina generale contenuta nell’art. 2 del DLgs. 462/97, i contribuenti che ricevono gli avvisi bonari possono definirli a condizione che accettino tutti i rilievi, con il pagamento sia delle maggiori imposte indicate nell’avviso sia delle sanzioni da omesso versamento del 30%, le quali sono ridotte a 1/3, se le intere somme, o la prima rata sono pagate entro trenta giorni dal ricevimento dell’avviso bonario.
Si accede con partita IVA attiva e riduzione del fatturato 2020
Con l’agevolazione che dovrebbe essere introdotta nel nuovo “DL Sostegni” è previsto che il contribuente che aderisca alla proposta ricevuta benefici dell’integrale disapplicazione delle sanzioni e interessi, se paga entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
Come per la definizione degli avvisi bonari, anche con la norma in esame è previsto che qualora non vengano integralmente pagati alle dovute scadenze gli importi richiesti per la definizione, gli importi già versati non potranno essere chiesti a rimborso, né utilizzati in compensazione per il versamento del debito residuo.
La norma in esame, come precisato anche nella Relazione illustrativa, mira a fornire un sostegno per i contribuenti che hanno subito una rilevante riduzione del fatturato nel corso del 2020, a causa dell’emergenza epidemiologica.
È tuttavia evidente che il beneficio che potranno trarre dall’applicazione della norma è ridotto, rispetto a quello previsto dalla norma generale, essendo in sostanza quantificabile nella misura del 10% delle sanzioni per omesso versamento. Circostanza che, di fatto, rischia di non rappresentare un vero incentivo alla definizione, in presenza del permanere della difficoltà economica.
⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...