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Al via le istanze per il contributo per la riduzione del canone di locazione


/ Anita MAURO e Cecilia PASQUALE
5-6 minuti

A partire da ieri, 6 luglio 2021, e fino al 6 settembre 2021, i locatori (o gli intermediari delegati) di immobili a uso abitativo siti nei Comuni ad alta tensione abitativa e adibiti dal locatario ad abitazione principale, oggetto di rinegoziazione in diminuzione dei canoni per l’anno 2021, possono presentare l’istanza per il contributo a fondo perduto ex art. 9-quater del DL 137/2020, conv. L. 176/2020 (fino al 50% della riduzione del canone, entro il limite massimo annuo di 1.200 euro per singolo locatore).
L’Agenzia delle Entrate è intervenuta ieri con l’atteso provvedimento (n. 180139/2021) che definisce il contenuto e le modalità di presentazione dell’istanza, i termini di invio e ogni altro elemento necessario all’attuazione della misura introdotta dalla norma del DL “Ristori”.

L’Agenzia precisa che, per accedere al contributo, è necessario che:
- alla data del 29 ottobre 2020 sia in essere un contratto di locazione di tipo abitativo avente a oggetto un immobile ubicato in un Comune ad alta tensione abitativa, individuato in un elenco approvato dal CIPE con deliberazione n. 87/2003;
- l’immobile concesso in locazione sia adibito dal conduttore ad abitazione principale;
- il locatore conceda una riduzione del canone per tutto l’anno 2021 o per parte di esso;
- la rinegoziazione abbia una decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 e sia comunicata, entro il 31 dicembre 2021, all’Agenzia delle Entrate tramite il modello RLI (o mediante registrazione tramite i “servizi agili” dell’Agenzia o presso gli sportelli degli uffici territoriali).

In presenza di questi requisiti, il locatore o un intermediario delegato possono presentare l’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto servendosi del modello allegato al provvedimento, da trasmettere esclusivamente in modalità telematica nel periodo tra il 6 luglio 2021 e il 6 settembre 2021 mediante il servizio web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

Nell’istanza, oltre al codice fiscale del locatore (o del legale rappresentante, per richiedente diverso da persona fisica ovvero minore o interdetto) e all’IBAN del conto corrente intestato al locatore, vanno indicati i dati del contratto o dei contratti (ciascun locatore, infatti, può presentare una sola istanza, anche in presenza di più contratti di locazione), la data di inizio e fine del nuovo canone rinegoziato, l’importo del canone annuo prima e dopo la rinegoziazione e l’indicazione della quota di possesso del locatore richiedente il contributo.
La procedura web consente di selezionare i contratti di locazione intestati al richiedente e precompila i campi dell’istanza, attingendo alla base dati dei contratti registrati e delle relative rinegoziazioni comunicate.

Come anticipato, le rinegoziazioni in diminuzione che danno diritto al contributo sono solo quelle aventi data di decorrenza pari o successiva al 25 dicembre 2020 (data di entrata in vigore della legge istitutiva della misura), che dovranno essere comunicate all’Agenzia entro il 31 dicembre 2021.

Posto che l’istanza deve essere presentata entro il 6 settembre 2021, le rinegoziazioni in diminuzione che saranno accordate al conduttore successivamente alla scadenza per la presentazione dell’istanza vanno indicate come “rinegoziazioni programmate”, con indicazione dell’impegno alla comunicazione all’Agenzia tramite il modello RLI entro il 31 dicembre 2021. Il contributo, in questi casi, sarà erogato solo limitatamente a quelle che risulteranno effettivamente comunicate alla data del 31 dicembre 2021.

Dopo il 6 settembre sarà possibile visualizzare, nell’area riservata del sito dell’Agenzia, l’importo teorico massimo del contributo, determinato in base ai dati indicati sull’istanza: tale importo non necessariamente coinciderà con quanto verrà effettivamente erogato, che potrà essere rideterminato dopo il 31 dicembre 2021 in base alle rinegoziazioni effettivamente comunicate a tale data, qualora le risorse stanziate per il contributo siano inferiori all’ammontare complessivo dei contributi richiesti. La percentuale di erogazione sarà resa nota con apposito provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate.
Dopo il 31 dicembre 2021 l’Agenzia, verificata la coerenza dei dati trasmessi, procederà all’erogazione dei contributi.

Ammessi i contratti con cedolare secca

La Guida predisposta dall’Agenzia, infine, risolve il dubbio sulla compatibilità della misura con la cedolare secca, sancendo l’irrilevanza del regime fiscale di tassazione del contratto di locazione. Sono, quindi, ammessi al beneficio sia i contratti in regime ordinario (soggetti a imposta di registro) sia i contratti in regime di cedolare secca.

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