/ Luca FORNERO
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Con la legge di bilancio trovano esclusione dall'Irap le persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni. Viene così sancita per legge la tanto auspicata esclusione dal tributo per imprenditori e professionisti che esercitano l’attività in forma individuale e non si avvalgono del regime forfetario ex L. 190/2014 o di quello di vantaggio ex DL 98/2011 (tali contribuenti sono esclusi ex lege da IRAP).
Questi soggetti, anche se non più sottoposti a imposta dal 2022, in tale anno dovranno ancora:
- presentare la dichiarazione IRAP 2022 (relativa al 2021) entro il 30 novembre 2022;
- versare il saldo IRAP (relativo al 2021) entro il 30 giugno 2022 (ovvero entro il 22 agosto 2022, con la maggiorazione dello 0,4% ) mentre non sarà più docuto l'acconto IRAP per il 2022, essendo stati soggetti passivi del tributo per l’ultima volta nel 2021.
Posta l’espressa decorrenza sancita dall’art. 1 comma 8 della legge di bilancio 2022, peraltro, la novità non riveste valenza interpretativa; pertanto, essa non determinerà l’estinzione (a favore del contribuente) dei contenziosi in corso, anche se potrebbe comunque rappresentare un elemento di valutazione da sottoporre al giudice di merito.
Continueranno, invece, a essere sottoposti a IRAP tutti gli altri soggetti passivi del tributo, quali:
- le società di capitali, le società cooperative, gli enti commerciali e i soggetti a questi equiparati;
- le società di persone commerciali (snc e sas) e le società a esse equiparate (es. società di armamento e società di fatto);
- gli enti privati non commerciali e le amministrazioni pubbliche.
In assenza di specifiche previsioni legislative, seguiteranno a scontare l’IRAP anche gli studi associati e le associazioni professionali, in virtù di quanto disposto dalle Sezioni Unite della Cassazione con le sentenze nn. 7371/2016 e 7291/2016.
Tale circostanza potrebbe indurre in futuro i soci e gli associati, rispettivamente, di società di persone commerciali e studi associati a proseguire l’attività individualmente.
In prima battuta, sul piano civilistico, in tali situazioni dovrebbe applicarsi l’art. 2272 c.c., in base al quale la società si scioglie quando viene a mancare la pluralità dei soci, naturalmente a condizione che nel termine di sei mesi la stessa non sia ricostituita.