L’incentivo spetta proporzionalmente alle risorse disponibili, non rileva l’ordine cronologico di presentazione
I soggetti che intendono avvalersi del bonus tessile, moda e accessori (ex art. 48-bis del DL 34/2020) con riferimento al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 (2021, per i soggetti “solari”) devono provvedere, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022, all’invio della prevista comunicazione all’Agenzia delle Entrate.
I termini per l’adempimento sono stati così fissati dal provv. 28 ottobre 2021 n. 293378, mentre il modello di comunicazione, con le relative istruzioni, è stato approvato dal precedente provv. 11 ottobre 2021 n. 262282.
Si ricorda che l’incentivo è riconosciuto nell’ambito dei settori contraddistinti da stagionalità e obsolescenza dei prodotti:
- ai soggetti esercenti attività d’impresa operanti nell’industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria;
- limitatamente al periodo d’imposta in corso al 10 marzo 2020 (2020 per i soggetti “solari”) e a quello in corso al 31 dicembre 2021 (2021 per i soggetti “solari”);
- nella misura del 30% del valore delle rimanenze finali di magazzino di cui all’art. 92 comma 1 del TUIR, eccedente la media del medesimo valore registrato nei tre periodi d’imposta precedenti a quello di spettanza dell’agevolazione.
Inoltre, ai fini dell’incentivo in esame, il metodo e i criteri applicati per la valutazione delle rimanenze finali di magazzino nel periodo d’imposta di spettanza del beneficio devono essere omogenei rispetto a quelli utilizzati nei tre periodi d’imposta considerati ai fini della media.
Le imprese non soggette a revisione legale dei conti e prive di collegio sindacale devono avvalersi di una certificazione della consistenza delle rimanenze di magazzino, rilasciata da un revisore legale o da una società di revisione. Invece, per i soggetti con bilancio certificato, i controlli sono svolti sulla base dei bilanci.
I soggetti beneficiari dell’incentivo sono stati individuati dal DM 27 luglio 2021. Successivamente, limitatamente all’esercizio in corso al 31 dicembre 2021, l’art. 3 comma 3 del DL 4/2022 (c.d. DL “Sostegni-ter”) ha esteso il credito d’imposta in esame ai seguenti ulteriori settori:
- 47.51 “Commercio al dettaglio di prodotti tessili in esercizi specializzati”,
- 47.71 “Commercio al dettaglio di articoli di abbigliamento in esercizi specializzati”;
- 47.72 “Commercio al dettaglio di calzature e articoli in pelle in esercizi specializzati”.
Pertanto, anche per tali settori (oltre che per quelli identificati in precedenza), potrà essere presentata la comunicazione per la fruizione del bonus in commento per il 2021.
Tornando alle modalità di esecuzione dell’adempimento, si rammenta che la comunicazione deve essere inviata esclusivamente con modalità telematiche, direttamente dal contribuente o tramite un intermediario abilitato a Entratel (es. dottori commercialisti, consulenti del lavoro, ecc.).
A seguito della presentazione della comunicazione, è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni.
La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate.
Nella finestra temporale di presentazione (come riportato, dal 10 maggio 2022 al 10 giugno 2022) è possibile:
- inviare una nuova comunicazione, che sostituisce integralmente quella precedentemente trasmessa;
- presentare la rinuncia integrale al credito d’imposta precedentemente comunicato.
Dopo aver ricevuto le comunicazioni con l’indicazione del credito teorico, l’Agenzia delle Entrate determina la quota percentuale dei crediti effettivamente fruibili, in rapporto alle risorse disponibili.
La percentuale sarà resa nota con un successivo provvedimento della stessa Agenzia, da emanare entro 10 giorni dalla scadenza dei termini di presentazione della comunicazione.
Pertanto, l’attribuzione dell’incentivo avverrà proporzionalmente alle risorse disponibili e non secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande (c.d. “click day”).
Quindi, per poter beneficiare del credito d’imposta, è sufficiente che il relativo invio avvenga entro il termine ultimo (come già ricordato, 10 giugno 2022, per il 2021).