L’errore formale nella comunicazione di opzione per i bonus edilizi non invalida la cessione del credito
Con la risposta n. 5 fornita in occasione di Telefisco del 15 giugno 2022, l’Agenzia delle Entrate ha reso importanti chiarimenti in merito alle soluzioni prospettabili in caso di errori commessi nella compilazione delle comunicazioni delle opzioni di cessione del credito o di c.d. sconto sul corrispettivo relative alle detrazioni edilizie ex art. 121 del DL 34/2020, una volta decorso il termine ultimo per l’annullamento o la sostituzione delle predette comunicazioni a norma del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate 3 febbraio 2022 n. 35873 (quinto giorno del mese successivo a quello di invio).
L’Agenzia ha anzitutto annunciato la prossima pubblicazione di una circolare ove verranno illustrate le soluzioni operative relative agli errori di maggior riscontro nella prassi.
Ciò precisato, in riferimento agli errori di natura formale, che non incidono sulla determinazione del credito di imposta (ad esempio, l’errata indicazione dei dati catastali, del numero dei SAL, della tipologia di cessionario), l’Amministrazione finanziaria ha chiarito che tali errori non inficiano la spettanza della detrazione (ferma restando la sussistenza dei requisiti prescritti) e, quindi, la validità della cessione del credito. In ogni caso, al contribuente viene comunque richiesto di segnalare all’Agenzia delle Entrate tali errori, per favorire le necessarie correzioni, con le modalità che verranno illustrate con la predetta circolare.
In relazione, invece, agli errori sostanziali, che incidono sulla determinazione del credito (relativi, ad esempio, all’ammontare della spesa e della detrazione), l’Amministrazione finanziaria ha affermato la necessità di esaminare distintamente ciascuna fattispecie, allo scopo di valutare come rimuovere gli effetti delle comunicazioni viziate, tenendo conto di eventuali successive cessioni del credito o della fruizione di questo, mediante compensazione, da parte del cessionario.