Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Compensabili con i tributi da versare in F24 i crediti d’imposta da cessione

Il versamento con modello F24 deve essere previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali

Con la risposta a interpello n. 435 pubblicata ieri, 25 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta agevolativi, acquisiti tramite la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, sono compensabili con tutte le entrate per le quali è previsto il versamento tramite il modello F24, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali.


Nel caso esaminato si intende compensare i crediti acquisiti tramite cessione del credito con tributi non espressamente inclusi nell’elenco di cui all’art. 17 comma 2 del DLgs. 241/97, versati sia tramite il “Modello F24 Ordinario” che tramite il “Modello F24 Accise”, quali:

- imposta di bollo libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;

- imposta sulle assicurazioni;

- contributo al Sistema sanitario nazionale sui premi di assicurazione;

- contributo al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.


L’art. 17 del DLgs. 241/97, si ricorda, disciplina i versamenti unitari tramite modello F24 delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione del credito. Il comma 2 del medesimo articolo fornisce un elenco dei crediti e dei debiti interessati da tale versamento unitario e dalla compensazione.


Come specificato dall’Amministrazione finanziaria nella risposta in esame, la norma in parola prevede che una somma può essere riscossa tramite modello F24 se:

- è inclusa nell’elenco di cui all’art. 17 comma 2 del DLgs. 241/97;

- è previsto da un decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministeri competenti per settore, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. h-ter del DLgs. 241/97;

- è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiami l’applicazione dell’art. 17 del DLgs. 241/97.


Nel caso in cui le somme possano essere versate tramite modello F24 per i citati motivi, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi, anche di natura agevolativa, che possono essere esposti nel modello F24, salvo che non sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione.


Nel caso in esame, i tributi con i quali si intende compensare i crediti acquisiti tramite cessione del credito, benché non espressamente previsti dal comma 2 dell’art. 17 del DLgs. 241/97, sono ad esso indirettamente riconducibili tramite la lett. h-ter del medesimo articolo.


Tali tributi, come specificato, sono versati sia tramite il “Modello F24 Ordinario” che tramite il “Modello F24 Accise”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, quando la riscossione di un’entrata avviene tramite la sezione “Accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi esposti in altre sezioni del modello F24.


Pertanto, i crediti acquisiti tramite “cessione del credito” sono compensabili con tutte le suddette entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’art. 17 del DLgs. 241/1997.


Disciplina estesa con il DL “Semplificazioni fiscali”

Rileva in questa sede sottolineare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-bis del DL 73/2022, introdotto in sede di conversione del decreto, è stata prevista la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari tramite modello F24 di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.


Il citato decreto ministeriale, previsto dal comma 2 dell’art. 3-bis del DL 73/2022 convertito, renderà applicabile la nuova disposizione e individuerà le tipologie di versamento effettuabili tramite il modello F24, con conseguente utilizzo dei crediti in compensazione.

Post popolari in questo blog

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025

 Novità nel quadro RS del modello REDDITI SC 2025 1. Introduzione dei nuovi righi RS45A e RS48 RS45A: dedicato alle perdite d’impresa non riportabili. RS48: dedicato ai dati infragruppo (perdite ed eccedenze di interessi passivi). 2. Perdite non riportabili (rigo RS45A) Nuova disciplina: art. 84 comma 3 TUIR, modificato dal DLgs. 192/2024. Limitazioni al riporto delle perdite: Si applicano se: Viene trasferita la maggioranza dei diritti di voto. Cambia l’attività principale esercitata. Le perdite soggette a limitazione sono quelle: Al termine del periodo d’imposta precedente al trasferimento. O al termine del periodo d’imposta in corso, se il trasferimento avviene nella seconda metà. Condizioni per il riporto: Superamento del test di vitalità. Limite quantitativo: patrimonio netto (valore economico o contabile), depurato dei versamenti effettuati nei 24 mesi precedenti. Esempio pratico: Se una società con perdite pregresse trasferisce il controllo nella seconda metà del 2024, le pe...

Obbligo di Polizza Catastrofale per Immobili Locati: Dubbi e Interpretazioni

Tra 20 giorni scade il termine per le imprese di stipulare polizze assicurative a copertura dei danni causati da calamità naturali (terremoti, alluvioni, frane, ecc.), come previsto dalla Legge di Bilancio 2024 (L. 213/2023). Tuttavia, uno degli aspetti più controversi riguarda l’obbligo di assicurazione per gli immobili locati: chi deve stipulare la polizza, il proprietario o il conduttore ? Il Problema L’articolo 1, comma 101 della L. 213/2023 fa riferimento all’art. 2424 del Codice Civile, che elenca le immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti, macchinari) da assicurare. La norma sembrerebbe applicarsi solo ai beni di proprietà dell’impresa, lasciando dubbi su chi debba assicurare gli immobili locati. Tuttavia, il DL 155/2024 (convertito in L. 189/2024) e il DM 18/2025 precisano che l’obbligo assicurativo riguarda i beni “a qualsiasi titolo impiegati” per l’attività d’impresa , inclusi quindi quelli in locazione. Questo implica che il conduttore (l’impresa che ut...