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Compensabili con i tributi da versare in F24 i crediti d’imposta da cessione

Il versamento con modello F24 deve essere previsto, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali

Con la risposta a interpello n. 435 pubblicata ieri, 25 agosto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che i crediti d’imposta agevolativi, acquisiti tramite la cessione del credito di cui all’art. 121 del DL 34/2020, sono compensabili con tutte le entrate per le quali è previsto il versamento tramite il modello F24, direttamente o indirettamente, da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali.


Nel caso esaminato si intende compensare i crediti acquisiti tramite cessione del credito con tributi non espressamente inclusi nell’elenco di cui all’art. 17 comma 2 del DLgs. 241/97, versati sia tramite il “Modello F24 Ordinario” che tramite il “Modello F24 Accise”, quali:

- imposta di bollo libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari;

- imposta sulle assicurazioni;

- contributo al Sistema sanitario nazionale sui premi di assicurazione;

- contributo al fondo di solidarietà per le vittime delle richieste estorsive e dell’usura.


L’art. 17 del DLgs. 241/97, si ricorda, disciplina i versamenti unitari tramite modello F24 delle imposte, dei contributi dovuti all’INPS e delle altre somme a favore dello Stato, delle Regioni e degli enti previdenziali, con eventuale compensazione del credito. Il comma 2 del medesimo articolo fornisce un elenco dei crediti e dei debiti interessati da tale versamento unitario e dalla compensazione.


Come specificato dall’Amministrazione finanziaria nella risposta in esame, la norma in parola prevede che una somma può essere riscossa tramite modello F24 se:

- è inclusa nell’elenco di cui all’art. 17 comma 2 del DLgs. 241/97;

- è previsto da un decreto del Ministero delle Finanze, di concerto con il Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e con i Ministeri competenti per settore, ai sensi dell’art. 17 comma 2 lett. h-ter del DLgs. 241/97;

- è previsto espressamente da una norma di rango primario (anche secondaria/attuativa), con una formulazione che richiami l’applicazione dell’art. 17 del DLgs. 241/97.


Nel caso in cui le somme possano essere versate tramite modello F24 per i citati motivi, allora i relativi debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti tributari e contributivi, anche di natura agevolativa, che possono essere esposti nel modello F24, salvo che non sia stato disposto un espresso divieto al pagamento tramite compensazione.


Nel caso in esame, i tributi con i quali si intende compensare i crediti acquisiti tramite cessione del credito, benché non espressamente previsti dal comma 2 dell’art. 17 del DLgs. 241/97, sono ad esso indirettamente riconducibili tramite la lett. h-ter del medesimo articolo.


Tali tributi, come specificato, sono versati sia tramite il “Modello F24 Ordinario” che tramite il “Modello F24 Accise”. A tal proposito, l’Agenzia delle Entrate ricorda che, quando la riscossione di un’entrata avviene tramite la sezione “Accise” del modello F24, i crediti ad essa relativi non possono essere utilizzati in compensazione, mentre i debiti possono essere pagati utilizzando in compensazione i crediti relativi ad imposte e contributi esposti in altre sezioni del modello F24.


Pertanto, i crediti acquisiti tramite “cessione del credito” sono compensabili con tutte le suddette entrate, il cui versamento per il tramite del modello F24 è previsto da disposizioni normative primarie o da decreti ministeriali, che richiamano le modalità di versamento di cui all’art. 17 del DLgs. 241/1997.


Disciplina estesa con il DL “Semplificazioni fiscali”

Rileva in questa sede sottolineare che, ai sensi di quanto previsto dall’art. 3-bis del DL 73/2022, introdotto in sede di conversione del decreto, è stata prevista la possibilità per i contribuenti di effettuare versamenti unitari tramite modello F24 di qualsiasi imposta, tassa o contributo, comunque denominati, spettanti allo Stato, agli enti territoriali e agli enti previdenziali, a decorrere dalla data di entrata in vigore di un apposito decreto del Ministero dell’economia e delle finanze.


Il citato decreto ministeriale, previsto dal comma 2 dell’art. 3-bis del DL 73/2022 convertito, renderà applicabile la nuova disposizione e individuerà le tipologie di versamento effettuabili tramite il modello F24, con conseguente utilizzo dei crediti in compensazione.

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