Per la Cassazione non può essere decisivo quanto era stato affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 24/2020 per i bonus edilizi
Con cinque sentenze depositate ieri, la Terza sezione penale della Cassazione ha respinto altrettanti ricorsi da parte di Poste Italiane (Cass. n. 40867), Cassa Depositi e Prestiti (Cass. n. 40869), Banco Desio (Cass. n. 40865), Illimity bank (Cass. n. 40866) e Groupama assicurazioni (Cass. n. 40868), contro i rispettivi provvedimenti di sequestro dei crediti di imposta che tali soggetti avevano acquistato nei modi previsti dall’art. 121 del DL 34/2020 presso soggetti successivamente indagati per i reati di associazione a delinquere e di truffa aggravata ai danni dello Stato, al fine di beneficiare indebitamente del superbonus e degli altri bonus edilizi da cui i crediti di imposta acquisiti derivano.
Tutti i motivi addotti dalle società ricorrenti sono stati ritenuti infondati.
In particolare, il collegio giudicante ha ritenuto infondata l’interpretazione della lettera della norma, di cui al citato art. 121 del DL 34/2020, volta ad affermare la piena autonomia e separazione tra il bonus edilizio spettante al beneficiario nella originaria forma di detrazione e il credito di imposta che si “genera” in capo al fornitore o al cessionario per effetto della comunicazione all’Agenzia delle Entrate dell’opzione di sconto in fattura o cessione del credito.
Questa lettura, basata essenzialmente sul dato testuale del secondo periodo del comma 4 dell’art. 121 (“i fornitori e i soggetti cessionari rispondono solo per l’eventuale utilizzo del credito di imposta in modo irregolare o in misura maggiore al credito di imposta”), non può essere accolta, secondo il collegio giudicante, anche alla luce di quanto prevede il secondo periodo del comma 3 del medesimo articolo (“il credito di imposta è usufruito con la stessa ripartizione in quote annuali con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione”), che confermerebbe la “natura intrinsecamente derivativa” del credito rispetto alla detrazione, oltre che dalla previsione di una responsabilità in solido dei fornitori e cessionari, ai sensi del comma 6 dell’art. 121, seppure limitata all’ipotesi di loro concorso nella violazione che, come recentemente specificato, presuppone in ogni caso il dolo o la colpa grave di questi ultimi.
Né, secondo la Cassazione, può essere decisivo quanto era stato affermato dall’Agenzia delle Entrate nella circ. n. 24 dell’8 agosto 2020 (la quale, dopo la mera replica testuale del già richiamato secondo periodo del comma 3 dell’art. 121, aveva specificato: “pertanto, se un soggetto acquisisce il credito di imposta, ma durante i controlli dell’ENEA o dell’Agenzia delle Entrate viene rilevato che il contribuente non aveva diritto alla detrazione, il cessionario che ha acquisito il credito in buona fede non perde il diritto ad utilizzare il credito di imposta”), sia perché le interpretazioni dell’Agenzia delle Entrate non sono “un’interpretazione autentica vincolante erga omnes”, sia perché “la stessa Agenzia – con la successiva circolare n. 23/E del 23 giugno 2022 – ha sostenuto una tesi contraria”.
Una serie di pronunce dalla quale ne escono sconfitti un po’ tutti.
In primis, i ricorrenti, che, con la conferma dei provvedimenti di sequestro, considerate anche le argomentazioni sviluppate dalla Cassazione per il rigetto dei ricorsi, vedono seriamente avvicinarsi la possibilità di dover considerare un domani irrimediabilmente e definitivamente inutilizzabili quegli attivi iscritti nei loro bilanci, oltre che trovarsi eventualmente appresi nella responsabilità solidale di cui al comma 6 dell’art. 121 del DL 34/2020, ove dovessero venire considerati come dei cessionari privi di quella diligenza che avrebbero dovuto porre in sede di acquisto (fermo restando che, ben inteso, nessun automatismo sussiste in merito e la partita deve ancora essere giocata sul piano giudiziario).
Anche l’Agenzia delle Entrate non ne resta indenne, perché quel riferimento della Cassazione al fatto che nella citata circolare n. 23 del 2022 avrebbe sostenuto “una tesi contraria”, rispetto a quella sostenuta due anni prima, anziché aver semplicemente “meglio specificato” ciò che già aveva affermato (come certamente l’Agenzia delle Entrate, dal suo legittimo punto di vista, ritiene probabilmente di aver fatto, senza incorrere in contraddizione alcuna), la espone a severe critiche da parte dei ricorrenti e, forse, non solo a quelle.