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Innalzato l’esonero contributivo per chi assume beneficiari del Rdc

La legge di bilancio ha innalzato a 8.000 euro il limite massimo di importo dell’incentivo inizialmente fissato a 6.000 euro

L’art. 1 commi 294-296 della L. 29 dicembre 2022 n. 197 prevede una nuova agevolazione contributiva per le assunzioni dei soggetti percettori del reddito di cittadinanza (Rdc), ponendosi l’obiettivo di incentivare il loro inserimento stabile nel mercato del lavoro. Tale proposito appare in linea con la significativa rimodulazione della disciplina del beneficio assistenziale, anche con riferimento alla limitata durata residua della misura: infatti, il Rdc sarà abolito a decorrere dal 1° gennaio 2024 (si veda “Decadenza dal reddito di cittadinanza col rifiuto della prima offerta di lavoro” del 5 gennaio 2023).

Si sottolinea, come precisato dall’art. 1 comma 299 della legge di bilancio, che l’efficacia dell’esonero contributivo è, tuttavia, subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’art. 108 § 3 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.


Più specificamente, la nuova misura agevolativa consiste nell’esonero dal versamento del 100% dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro privati, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, nel limite massimo di 8.000 euro su base annua (limite innalzato, in sede di conversione della manovra, rispetto all’originario importo di 6.000 euro previsto nel Ddl. di bilancio 2023), riparametrato e applicato su base mensile.


Per quanto concerne il profilo soggettivo, l’incentivo in esame va a beneficiare, per un periodo di durata massima pari a 12 mesi, i datori di lavoro del settore privato che assumano, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2023, soggetti percettori di Rdc con contratti di lavoro stabile, ossia con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, ovvero che convertano ai sensi dell’art. 1 comma 295 della L. 197/2022 contratti di lavoro a tempo determinato, già in essere, in contratti a tempo indeterminato (sempre nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2023). L’esonero contributivo di cui all’art. 1 comma 294 della legge di bilancio 2023 non è applicabile ai rapporti di lavoro domestico.


Occorre precisare che la misura agevolativa introdotta con la manovra di bilancio 2023 è, ai sensi dell’art. 1 comma 296 della L. 197/2022, alternativa agli incentivi per l’impresa e il lavoratore già previsti dall’art. 8 del DL n. 4/2019 (conv. L. 26/2019), anch’essi destinati a esaurirsi con l’abolizione del Rdc a decorrere dal 1° gennaio 2024.


Va rilevato che la misura di cui all’art. 8 del DL 4/2019, diversamente dall’agevolazione contributiva prevista con la manovra di bilancio 2023, è applicabile ai datori di lavoro che assumano beneficiari del Rdc non soltanto con contratto a tempo indeterminato bensì anche con contratto a tempo determinato e mediante contratto di apprendistato (anche attraverso i soggetti accreditati di cui all’art. 12 del Dlgs. 150/2015).


Inoltre, l’agevolazione ex art. 8 del DL 4/2019 ha una portata più estesa, in quanto riconosciuta, oltre che in favore dei datori di lavoro privati che rispettino le condizioni normativamente previste, anche in favore dei lavoratori assunti (e in taluni casi anche dei soggetti accreditati che svolgono attività di mediazione ai fini dell’assunzione, con conseguente riduzione dello sgravio in capo al datore) sotto forma di esonero, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni previdenziali, dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite dell’importo mensile del Rdc percepito dal lavoratore al momento dell’assunzione per un periodo pari alla differenza tra la durata massima di godimento del Rdc (che fino all’entrata in vigore della legge di bilancio 2023 era pari a 18 mensilità, attualmente ridotta a 7) e le mensilità già godute dal beneficiario stesso, e comunque per un importo non superiore a 780 euro mensili e per un periodo non inferiore a 5 mensilità.


In ogni caso, l’importo massimo del beneficio mensile non può eccedere l’ammontare totale dei contributi previdenziali e assistenziali a carico del datore e del lavoratore assunto per le mensilità incentivate, esclusi premi e contributi dovuti all’INAIL (si veda “Nuovo incentivo alle assunzioni dei beneficiari del reddito di cittadinanza” del 5 dicembre 2022).

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