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Prestazioni occasionali con nuove regole

Il settore agricolo viene escluso dal contratto di prestazione occasionale

L’art. 1 commi da 342 a 354 della L. 197/2022 (legge di bilancio 2023) riformula il regime delle prestazioni occasionali ex art. 54-bis del DL 50/2017, estendendone l’ambito di applicazione con particolare riguardo al contratto di prestazione occasionale. Inoltre, viene introdotto un istituto ad hoc per la fruizione di prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale a tempo determinato riferite ad attività stagionali.


Innanzitutto, l’art. 1 comma 342 della L. 197/2022 interviene sui limiti “generali” delle prestazioni occasionali dettati dal comma 1 dell’art. 54-bis, aumentando da 5.000 a 10.000 euro la soglia prevista per i compensi di cui all’art. 54-bis comma 1 lett. b) del DL 50/2017, che rappresenta il limite annuale fissato per i compensi erogabili da ciascun soggetto utilizzatore per la totalità dei prestatori; in pratica, dal 1° gennaio 2023 ogni utilizzatore potrà erogare complessivamente compensi per prestazioni occasionali fino a 10.000 euro. Restano invariati gli altri limiti economici dettati dal comma 1 dell’art. 54-bis che, come precisato dalla legge di bilancio 2023, trovano applicazione anche per le attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività di discoteche, sale da ballo, night-club e simili con codice ATECO 93.29.1.


La norma in esame interviene poi sui limiti di utilizzo del contratto di prestazione occasionale di cui all’art. 54-bis comma 14 del DL 50/2017, disponendo un ampliamento generalizzato del limite relativo alla forza lavoro, in virtù del quale potranno accedere al contratto di prestazione occasionale tutti gli utilizzatori che abbiano alle proprie dipendenze fino a 10 (invece di 5) lavoratori subordinati a tempo indeterminato.

L’innalzamento del limite della forza lavoro a 10 lavoratori subordinati a tempo indeterminato vale anche per le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo (in favore delle quali, in precedenza, il limite era di 8 lavoratori), per le quali viene altresì abrogato il riferimento al ricorso del contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti a determinate categorie di soggetti (ad esempio, studenti, pensionati, ecc.).


Inoltre, l’art. 1 comma 343 introduce un regime sperimentale ad hoc valido nel biennio 2023-2024 per le aziende del settore agricolo, le quali vengono conseguentemente escluse dalla possibilità di utilizzare il contratto di prestazione occasionale, a prescindere dalla tipologia di prestatore impiegato (come per il settore turistico, anche per le aziende agricole le prestazioni in esame potevano essere rese solo da specifiche categorie di soggetti).

In particolare, viene prevista la possibilità di instaurare, con particolari categorie di lavoratori, rapporti di lavoro agricolo occasionale a tempo determinato riferito ad attività di natura stagionale (per approfondimenti, si veda la circolare per la clientela n. 57/2022).


Le prestazioni agricole di lavoro subordinato occasionale riguardano attività di natura stagionale non superiori a 45 giornate annue per singolo lavoratore e devono essere rese da particolari categorie di soggetti – tra cui studenti under 25, disoccupati, detenuti, ecc. – che dovranno autocertificare al datore di lavoro la propria condizione. Non potranno accedere a tale strumento i datori di lavoro agricoli che non rispettano il contratto collettivo nazionale e provinciale stipulato dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.


Per ricorrere alle prestazioni in esame occorre inviare al Centro per l’impiego, prima dell’inizio della prestazione, la comunicazione obbligatoria ex art. 9-bis del DL 510/1996, ai fini della quale i 45 giorni di prestazione massima consentita si computano prendendo in considerazione esclusivamente le presunte giornate di effettivo lavoro e non la durata in sé del contratto, che potrà avere un arco temporale di vigenza massima pari a 12 mesi.


Il compenso percepito dal prestatore agricolo si basa sulla retribuzione stabilita dai contratti collettivi nazionali e provinciali stipulati dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e dovrà essere erogato direttamente dal datore di lavoro con strumenti tracciabili, ai sensi dell’art. 1 comma 910-913 della L. 205/2017).


Il datore di lavoro dovrà effettuare all’INPS il versamento della contribuzione unificata previdenziale e assistenziale agricola, comprensiva di quella contrattuale, dovuta sui compensi erogati, nella misura di aliquota prevista dall’art. 1 comma 45 della L. 220/2010 per i territori svantaggiati, entro il giorno 16 del mese successivo al termine della prestazione. Inoltre, l’emissione del LUL potrà essere unica e dovuta alla scadenza del rapporto, fermo restando che i compensi potranno essere erogati anche anticipatamente per settimana, quindicina o mese (si veda “In arrivo il nuovo sistema di prestazioni occasionali in agricoltura” del 22 dicembre 2022).

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