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Slitta di sei mesi il termine per il ravvedimento speciale

Omessi versamenti fuori dal ravvedimento speciale

La bozza di “DL bollette”, approvato ieri dal Consiglio dei Ministri contiene parecchie novità in tema di definizioni delle pendenze fiscali introdotte dalla L. 197/2022.


Vengono tra l’altro posticipati i termini di alcune definizioni, nello specifico:

- il termine per il pagamento della prima rata (o di tutte le somme) per il ravvedimento operoso speciale slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023;

- il termine per il pagamento della prima rata per la definizione delle violazioni formali slitta dal 31 marzo 2023 al 31 ottobre 2023.


Rammentiamo brevemente che il ravvedimento operoso speciale è disciplinato dall’art. 1 commi 174 ss. della L. 197/2022 e si distingue dal ravvedimento ordinario (disciplinato dall’art. 13 del DLgs. 472/97) principalmente per i seguenti aspetti:

- le somme vanno pagate entro il 31 marzo 2023, ora 30 settembre 2023 (nel ravvedimento ordinario non ci sono limiti, se non derivanti dalla notifica dell’accertamento o dai termini decadenziali);

- le sanzioni sono ridotte, a prescindere dal periodo di imposta che si ravvede, a 1/18 del minimo (nel ravvedimento ordinario la riduzione, a seconda dei casi e di quando avviene il ravvedimento, può essere da 1/10 del minimo a 1/5 del minimo);

- gli importi possono essere pagati in 8 rate (nel ravvedimento ordinario non c’è il pagamento rateale).


In conseguenza della posticipazione del termine di pagamento della prima rata al 30 settembre 2023, vengono spostate le rate successive sebbene rimanga il tetto massimo delle 8 rate. Le rate successive scadranno il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 31 dicembre 2024.

Permane il tasso del 2% sulle rate successive.


Il DL modifica il comma 175, quindi slitta dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 non solo il termine per pagare le somme o la prima rata ma anche il termine per rimuovere la violazione (in genere si tratta di presentare una dichiarazione integrativa).


Vengono introdotte due norme di interpretazione autentica quindi per definizione retroattive.

In primo luogo, si prevede che tutte le violazioni suscettibili di emergere da liquidazione automatica della dichiarazione (artt. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) non possono fruire del ravvedimento speciale. Quindi, non solo le classiche ipotesi di imposte dichiarate ma non pagate ma anche le ulteriori casistiche indicate dalle norme citate, come la fruizione di detrazioni in misura maggiore rispetto a quella consentita e la compensazione di crediti derivanti da dichiarazione omessa.


Non importa che si tratti di violazioni che possono o meno essere definite ai sensi dell’art. 1 comma 153 ss. della L. 197/2022 (definizione degli avvisi bonari).

C’è una esclusione reciproca tra ravvedimento speciale e definizione delle violazioni formali: tutto ciò che è definibile tramite quest’ultima definizione non può essere oggetto di ravvedimento speciale.


Poi, sono ricomprese tutte le violazioni che possono essere oggetto di ravvedimento ordinario, “commesse relativamente al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti”, sempre che la dichiarazione del relativo periodo sia stata validamente presentata.


Insomma, tutte le violazioni che hanno in qualche modo riflesso dichiarativo possono beneficiare del ravvedimento, come ad esempio quelle disciplinate dall’art. 7 del DLgs. 471/97 (mancata esportazione nei 90 giorni, errato utilizzo del plafond).

Per effetto del comma 176, “La regolarizzazione non può essere esperita dai contribuenti per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori del territorio dello Stato”. Mediante interpretazione autentica, si prevede che:

- non sono ravvedibili le violazioni dell’art. 4 del DL 167/90 (in sostanza, l’omessa o irregolare compilazione del quadro RW);

- può essere ravveduta la mancata dichiarazione di redditi di fonte estera quand’anche le relative somme avrebbero dovuto essere indicate nel quadro RW, comprese le violazioni in tema di IVIE/IVAFE.


In questo caso, si potrebbero ravvedere ex L. 197/2022 i redditi esteri e l’IVIE/IVAFE e le violazioni in tema di quadro RW ai sensi dell’art. 13 del DLgs. 472/97.


Da versare entro il 31 ottobre i 200 euro per le violazioni formali

Per quanto riguarda la definizione delle violazioni formali, viene modificato il comma 167: ne deriva che le somme potranno essere pagate in unica soluzione entro il 31 ottobre 2023 (e non più entro il 31 marzo) o in due rate entro il 31 ottobre 2023 ed il 31 marzo 2024.

Il termine per rimuovere la violazione, ove ciò sia necessario, rimane fissato al 31 marzo 2024 (provv. Agenzia delle Entrate 30 gennaio 2023 n. 27629).

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