Nuova proroga del divieto di fatturazione elettronica in ambito sanitario
Anche per il prossimo anno, dunque, sarà obbligatoria l’adozione della fattura in formato cartaceo (o in via elettronica al di fuori del Sistema di Interscambio) per le prestazioni sanitarie rese nei confronti delle persone fisiche, nonostante la disposizione originaria, riferita al solo “periodo d’imposta 2019”, lasciasse presagire una natura temporanea.
La disposizione quindi interessa medici, psicologi, ottici e tutte le altre professioni sanitarie che prevedano prestazioni di diagnosi quali quelle di cura e quelle di riabilitazione, “le quali prevedono una prevalente prestazione di fare” e “sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto”.
La proroga dell’efficacia del divieto è contenuta nella bozza del decreto legge c.d. “Milleproroghe”, oggi all’esame del Consiglio dei Ministri, unitamente a quattro decreti legislativi di riforma fiscale da approvare in via definitiva.
La proroga non aveva trovato spazio né nel disegno di legge di bilancio 2024 (il cui esame in Commissione Bilancio alla Camera si è concluso ieri e che è atteso oggi in Aula) né nel decreto “Anticipi”.
Il divieto di emissione di e-fattura via SdI, continuerà ad applicarsi nei confronti dei:
- soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare a detto Sistema (art. 10-bis del DL 119/2018);
- soggetti che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema “TS”, con riguardo alle fatture relative a prestazioni sanitarie effettuate nei confronti di persone fisiche (art. 9-bis comma 2 del DL 135/2018).
Il divieto in esame vale solo per le operazioni B2C quindi la fattura elettronica deve essere emessa se il cliente è impresa o altro soggetto diverso da persone fisiche.
Le prestazioni sanitarie il cui committente è un soggetto diverso da una persona fisica (B2B) sono, infatti documentate da fattura elettronica via SdI, indipendentemente dal fatto che siano rese “materialmente nei confronti delle persone fisiche” (risposta a interpello Agenzia delle Entrate n. 307/2019). In tal caso, tuttavia, nel rispetto della tutela dei dati personali, le parti sono tenute ad “adottare tutti gli accorgimenti necessari” al fine di non riportare, all’interno della fattura, informazioni che non siano richieste dalla legislazione e che possano essere idonee a “violare le varie disposizioni in essere”. In particolare, al fine del rispetto della privacy, nel documento via SdI non devono essere inseriti i nominativi dei pazienti i quali la prestazione sanitaria è stata resa (FAQ 19 luglio 2019 n. 73 e risposta a interpello n. 307/2019).
Inoltre, è fatto divieto di trasmettere i dati relativi alle prestazioni sanitarie anche nell’ambito del c.d. “esterometro” (risposta a interpello n. 327/2019).
Con riferimento all’ambito soggettivo, mentre l’art. 10-bis del DL 119/2018 ne definisce chiaramente il perimetro, imponendo il divieto a coloro che sono tenuti alla trasmissione dei dati al Sistema “TS”, l’art. 9-bis del DL 135/2018 fa genericamente riferimento agli operatori che effettuano “prestazioni sanitarie” nei confronti di persone fisiche. Tra le altre, si ritiene che possano rientrarvi le prestazioni di diagnosi, quelle di cura e quelle di riabilitazione, “le quali prevedono una prevalente prestazione di fare” e “sono rivolte al recupero funzionale e sociale del soggetto” (ris. Agenzia delle Entrate n. 184/2003).
Peraltro, il divieto in argomento deve essere osservato anche da tutti gli operatori in regime forfetario e da tutti gli enti di cui alla L. 398/91, tra cui le associazioni senza fini di lucro, tenuto conto che dal 1° gennaio 2024 sarebbero soggetti all’obbligo di fatturazione elettronica via SdI anche coloro i cui compensi o ricavi non avevano superato 25.000 euro nel 2021 (si veda “Per i forfetari dal 1° gennaio stop alla fattura cartacea” del 15 dicembre 2023).
Abolito l’obbligo di invio dei corrispettivi al Sistema TS
Riguardo alla documentazione delle prestazioni sanitarie, un’ulteriore novità è stata introdotta con la conversione del decreto “Anticipi”. L’art. 4-quinquies comma 3 del DL 145/2023 (conv. L. 191/2023) ha eliminato l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri al Sistema tessera sanitaria che avrebbe dovuto riguardare i commercianti al minuto che sono tenuti all’invio dei dati delle spese sanitarie e veterinarie a detto Sistema (ad es. farmacie parafarmacie, ottici).
