Passa ai contenuti principali

Tutti gli articoli

Mostra di più

Bollo auto 2027: esenzione strutturale fino a 80 kW e nuovo contributo per le famiglie numerose

 Il Ddl. di bilancio per il 2027 interviene in modo significativo sulla tassa automobilistica, con due misure destinate a fare discutere: la stabilizzazione dell'esenzione dal bollo auto per auto fino a 80 kW, motocicli e ciclomotori, e l'introduzione di un contributo annuale per le famiglie numerose che possiedono van o veicoli omologati da sei a nove posti. Ecco cosa cambia, chi ne ha diritto e come funziona il criterio di scelta del veicolo agevolato.

Esenzione bollo auto: non più una misura temporanea

L'esenzione già riconosciuta dall'art. 2 del DL 162/2026 per il solo 2027 diventa strutturale. A partire dai versamenti con scadenza dal 1° gennaio 2027, le persone fisiche potranno beneficiare dell'esenzione dalla tassa automobilistica o dalla tassa di circolazione per un solo veicolo regolarmente assicurato, scelto tra:

  • autovetture a benzina o gasolio (anche ibride), di potenza fino a 80 kW;

  • motocicli o ciclomotori a benzina (anche ibridi), senza limiti di potenza.

Attenzione: l'esenzione vale per un solo veicolo per anno di riferimento. Eventuali variazioni in corso d'anno relative al possesso di auto, moto o ciclomotori non danno diritto a ulteriori esenzioni per lo stesso anno.

Come si individua il veicolo esente

Se il contribuente è soggetto passivo del bollo per più veicoli agevolabili, la scelta non è libera ma segue criteri precisi:

Per le autovetture:

  1. Si applica l'esenzione all'auto di potenza minore (in kW);

  2. In caso di pari potenza, all'auto con il bollo di importo minore;

  3. In caso di parità anche dell'importo, all'auto con la targa che precede le altre in ordine alfanumerico crescente.

Per i motocicli: l'esenzione spetta solo se il contribuente non possiede autovetture agevolabili. In altre parole, chi ha sia un'auto fino a 80 kW sia una moto esente dal bollo solo l'auto, mentre per la moto il bollo resta dovuto. Con più motocicli, valgono gli stessi criteri delle auto (potenza minore, poi importo minore, poi targa).

Per i ciclomotori: l'esenzione è riconosciuta solo se il soggetto passivo non ne beneficia già per un'auto o una moto. In caso di più ciclomotori agevolabili, prevale quello con il numero di telaio che precede gli altri in ordine alfanumerico.

Il nuovo contributo per le famiglie numerose

La seconda misura riguarda le famiglie numerose, cioè i nuclei con più di tre figli, di cui almeno uno minorenne alla data del 1° gennaio dell'anno di riferimento. A partire dal 2027 è previsto un contributo annuale pari alla spesa sostenuta per il bollo auto, entro un limite massimo di 385,71 euro, erogato dall'INPS e non rilevante ai fini ISEE.

Il contributo spetta per una sola autovettura del nucleo familiare, purché:

  • sia omologata da sei a nove posti (i classici van familiari);

  • sia alimentata a benzina o gasolio (anche in combinazione con altra fonte di propulsione);

  • abbia potenza non superiore a 133 kW.

Un'agevolazione esclusiva

Se nel nucleo familiare sono presenti più autovetture, il contributo è riconosciuto per la sola vettura da sei a nove posti con la minore potenza (in kW). Per gli altri veicoli del nucleo non si applica l'esenzione relativa alle auto fino a 80 kW, ai motocicli e ai ciclomotori: le due agevolazioni, quindi, non sono cumulabili.

Post popolari in questo blog

Quale aliquota Iva per l'impianto fotovoltaico?

  ⚖️ Qualificazione dell’impianto: mobile vs immobile 🔧 Bene mobile Trattamento IVA : Operazione imponibile se effettuata da soggetto passivo. Momento di effettuazione : Consegna/spedizione, oppure data fattura/pagamento (se antecedente). Territorialità : Rilevanza in Italia se l’impianto è: Esistente nel territorio dello Stato. Spedito da altro Stato UE e installato/montato in Italia dal fornitore o per suo conto. 🏢 Bene immobile (accatastato D/1 o D/10) Trattamento IVA : Equiparato ai fabbricati strumentali per natura (art. 10, comma 1, n. 8-ter DPR 633/72). Momento di effettuazione : Stipula dell’atto di trasferimento. Territorialità : Solo impianti situati nel territorio dello Stato. Imponibilità: Obbligatoria : Se cedente è impresa di costruzione/recupero edilizio entro 5 anni dalla fine lavori. Opzionale : Se cedente esercita opzione per imponibilità nell’atto (reverse charge ex art. 17, comma 6, lett. a-bis). Esenzione: Naturale : Se non esercitata l’opzione e: Impresa di ...

ATI e regimi agevolati: minimi e forfetari

L'accesso all'associazione temporanea di imprese non causa decadenza dal regime agevolato (minimi o forfettari) se l'associazione è di tipo verticale, ossia comporta l'autonoma responsabilità dei singoli associati nell'esecuzione dei lavori che si qualificano, quindi, come divisibili e scorporabili. La ATI, associazione temporanea d'imprese, è un'aggregazione occasionale e appunto temporanea per lo svolgimento di un'opera specifica, che si scioglie o per la mancata realizzazione dell'opera o per la sua compiuta esecuzione. Tipicamente l'ATI nasce per aggiudicarsi un'opera che i soggetti singolarmente non riuscirebbero ad espletare, come per esempio nelle gare di appalto, senza tuttavia costituire una società ad hoc. I singoli mandatari devono conferire mandato alla “capogruppo” per presentare un'offerta unica e tali contratti devono essere registrati mediante scrittura privata autenticata o atto notarile; inoltre, per regolare i rapporti ...

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa

Utilizzo del credito IVA nella dichiarazione integrativa Per l’Agenzia si può indicare l’impiego in compensazione o a rimborso entro il termine di presentazione della dichiarazione successiva Con la circolare n.  35 , pubblicata ieri, l’Agenzia delle Entrate ha reso note le risposte ad alcuni dei principali dubbi sull’esecuzione dei rimborsi IVA a seguito delle modifiche di cui al DLgs.  175/2014.  In particolare, l’Agenzia delle Entrate, specifica che, nel caso in cui il contribuente abbia chiesto a rimborso dell’IVA annuale senza apporre il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa, è possibile correggere l’errore o l’omissione mediante dichiarazione integrativa, da inviarsi entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo,  art. 2 , comma 8- del DPR n. 322/1998. Tuttavia, per i rimborsi chiesti prima dell’entrata in vigore delle modifiche all’ art. 38-  e a quella data non an...