- Il condono tombale non sana i crediti IVA inesistenti
La definizione agevolata dell’IVA ha effetto sulle posizioni debitorie, ma non sui crediti (derivanti da operazioni fittizie), soggetti al diritto di contestazione da parte del Fisco. Il condono effettuato dal contribuente per determinati periodi di imposta non inibisce il potere dell’Amministrazione di controllare la regolarità, per quei medesimi anni, di un credito Iva inesistente e indebitamente compensato. (Corte di Cassazione, sentenza n. 18942 del 31 agosto 2010)
La definizione agevolata dell’IVA ha effetto sulle posizioni debitorie, ma non sui crediti (derivanti da operazioni fittizie), soggetti al diritto di contestazione da parte del Fisco. Il condono effettuato dal contribuente per determinati periodi di imposta non inibisce il potere dell’Amministrazione di controllare la regolarità, per quei medesimi anni, di un credito Iva inesistente e indebitamente compensato. (Corte di Cassazione, sentenza n. 18942 del 31 agosto 2010)
- Le fatture false in contabilità possono integrare la dichiarazione fraudolenta
Commette il reato di estorsione l’imprenditore che costringe i lavoratori ad accettare il ”lavoro nero”. Linea dura della Suprema Corte sul reato di dichiarazione fraudolenta. L’imprenditore è, infatti, punibile anche quando le fatture false non sono state usate concretamente ma sono conservate nella documentazione contabile dell’azienda. (Corte di Cassazione, sentenza n. 32525 del 31 agosto 2010)
Commette il reato di estorsione l’imprenditore che costringe i lavoratori ad accettare il ”lavoro nero”. Linea dura della Suprema Corte sul reato di dichiarazione fraudolenta. L’imprenditore è, infatti, punibile anche quando le fatture false non sono state usate concretamente ma sono conservate nella documentazione contabile dell’azienda. (Corte di Cassazione, sentenza n. 32525 del 31 agosto 2010)
- Credito IVA: Se il contribuente non firma la dichiarazione annuale, gli interessi decorrono dopo la sua avvenuta apposizione
La dichiarazione annuale IVA priva della sottoscrizione del contribuente non é affetta da nullità, ma la sua presentazione equivale alla mancata presentazione della dichiarazione stessa. La sottoscrizione “sopravvenuta” operando esclusivamente come causa impeditiva dell’accertamento, é efficace dal momento in cui sia stata effettivamente apposta, con la conseguenza che, qualora dalla dichiarazione emerga un credito d’imposta del quale sia stato chiesto il rimborso, il diritto del contribuente a percepire i relativi interessi decorre necessariamente dal momento in cui egli abbia provveduto a sottoscrivere la dichiarazione. (Corte di Cassazione, sentenza n. 16226 del 09 luglio 2010)
La dichiarazione annuale IVA priva della sottoscrizione del contribuente non é affetta da nullità, ma la sua presentazione equivale alla mancata presentazione della dichiarazione stessa. La sottoscrizione “sopravvenuta” operando esclusivamente come causa impeditiva dell’accertamento, é efficace dal momento in cui sia stata effettivamente apposta, con la conseguenza che, qualora dalla dichiarazione emerga un credito d’imposta del quale sia stato chiesto il rimborso, il diritto del contribuente a percepire i relativi interessi decorre necessariamente dal momento in cui egli abbia provveduto a sottoscrivere la dichiarazione. (Corte di Cassazione, sentenza n. 16226 del 09 luglio 2010)
- Al congresso dei fiscalisti a Roma si discute sul trattamento tributario per i trust
A Roma, dal 31 agosto fino al 3 settembre 2010, si svolge il consueto congresso Ifa. Diversi i temi che vengono affrontati dai fiscalisti. Si va dalle misure antielusive, alle forme di imposizione sulle successioni per poi arrivare a toccare temi più specifici, come il regime Iva nei gruppi societari e il trust.
A Roma, dal 31 agosto fino al 3 settembre 2010, si svolge il consueto congresso Ifa. Diversi i temi che vengono affrontati dai fiscalisti. Si va dalle misure antielusive, alle forme di imposizione sulle successioni per poi arrivare a toccare temi più specifici, come il regime Iva nei gruppi societari e il trust.