Non rileva se il valore unitario del bene è inferiore o superiore a 50 euro
Al pari di quanto avviene nel reddito d’impresa, anche nel reddito di lavoro autonomo (capo V del TUIR) il trattamento fiscale degli omaggi segue il profilo soggettivo del beneficiario.
Con riferimento agli omaggi destinati ai clienti del professionista, l’art. 54, comma 5 del TUIR comprende espressamente tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, comunemente noti come “omaggi”. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, le disposizioni relative alla qualificazione delle spese di rappresentanza previste in sede di determinazione del reddito d’impresa (art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008) rilevano anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, ovviamente fermi restando i diversi limiti di deducibilità previsti dall’art. 54 comma 5 del TUIR. In altri termini, la nozione di spesa di rappresentanza va mutuata dal DM 19 novembre 2008.
Occorre peraltro rilevare come, diversamente da quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, nell’art. 54 manchi qualsiasi riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Di conseguenza, almeno secondo l’orientamento prevalente, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio.
Pertanto, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del TUIR, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Tali costi sono deducibili per cassa, nel rispetto del principio generale previsto per il reddito di lavoro autonomo. A mero titolo esemplificativo, si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista, nel periodo d’imposta 2014, sia pari a 200.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 2.400 euro, di cui 500 per beni di costo inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500 concorrono a formare il plafond di deducibilità dei compensi;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto nel limite dell’1% dei compensi, quindi fino a 2.000 euro (1% di 200.000 = 2.000);
- l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è, quindi, pari a 400 euro.
Non è, invece, ancora chiaro quale sia il trattamento degli “omaggi” costituiti da voucher (o “buoni acquisto”), che consentono l’acquisto di beni e servizi in determinati esercizi commerciali convenzionati, nel limite del valore facciale esposto.
L’Agenzia delle Entrate, nella ris. n. 21/2011, ha esaminato la tematica esclusivamente con riferimento alla disciplina – chiarendo che si tratta di documenti di legittimazione e, in quanto tali, non imponibili ai fini IVA –, non fornendo alcun chiarimento in relazione al trattamento dei voucher ai fini delle imposte sui redditi.
Nel caso in cui la qualificazione come semplici documenti di legittimazione, applicata dall’Amministrazione finanziaria ai fini IVA, operasse anche ai fini delle imposte sui redditi, il costo d’acquisto dei voucher potrebbe essere indeducibile, in quanto gli stessi non sembrerebbero rientrare nella nozione di spese di rappresentanza fornita dal DM 19 novembre 2008 (nozione, come sopra esposto, applicabile anche nell’ambito del reddito di lavoro autonomo).
Occorre, infatti, notare che la formulazione dell’art. 1 del citato DM fa espresso riferimento a beni e servizi; se si volesse privilegiare un’interpretazione strettamente letterale della norma si dovrebbe, quindi, escludere che il costo per il voucher possa essere ricondotto alla nozione di spesa di rappresentanza. Se il buono, invece, si qualificasse come titolo rappresentativo di un bene, non sembrerebbero sorgere dubbi sulla relativa deducibilità a titolo di spesa di rappresentanza (si veda “Voucher omaggio con deducibilità da chiarire” del 2 novembre 2011). Per queste ragioni, da più parti, si è auspicato un intervento ufficiale sulla questione.
Quanto al trattamento fiscale degli omaggi che il professionista destina ai dipendenti/collaboratori, nonostante tale fattispecie non sia espressamente disciplinata dal TUIR, il relativo costo dovrebbe essere deducibile in misura integrale, ai sensi dell’art. 54 comma 6 del TUIR, sulla base del principio generale dell’inerenza.
In capo al dipendente/collaboratore beneficiario dell’omaggio, i regali di Natale e le altre erogazioni liberali in natura sono imponibili, salvo che non rientrino nel limite di 258,23 euro art. 51 comma 3 del TUIR; in caso di superamento della suddetta soglia, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.
Analogo ragionamento vale per i tirocinanti, in quanto il relativo reddito (borsa di studio) è assimilato a quello di lavoro dipendente.
Al pari di quanto avviene nel reddito d’impresa, anche nel reddito di lavoro autonomo (capo V del TUIR) il trattamento fiscale degli omaggi segue il profilo soggettivo del beneficiario.
Con riferimento agli omaggi destinati ai clienti del professionista, l’art. 54, comma 5 del TUIR comprende espressamente tra le spese di rappresentanza quelle sostenute per l’acquisto o l’importazione di beni destinati ad essere ceduti a titolo gratuito, comunemente noti come “omaggi”. Come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 34/2009, le disposizioni relative alla qualificazione delle spese di rappresentanza previste in sede di determinazione del reddito d’impresa (art. 108 comma 2 del TUIR e DM 19 novembre 2008) rilevano anche ai fini del reddito di lavoro autonomo, ovviamente fermi restando i diversi limiti di deducibilità previsti dall’art. 54 comma 5 del TUIR. In altri termini, la nozione di spesa di rappresentanza va mutuata dal DM 19 novembre 2008.
Occorre peraltro rilevare come, diversamente da quanto previsto nell’ambito del reddito d’impresa, nell’art. 54 manchi qualsiasi riferimento al costo minimo del bene distribuito gratuitamente. Di conseguenza, almeno secondo l’orientamento prevalente, le spese relative ai beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a 50 euro non sono integralmente deducibili, ma concorrono a formare il plafond delle spese di rappresentanza deducibili nell’esercizio.
Pertanto, ai sensi dell’art. 54 comma 5 del TUIR, il costo dei beni oggetto di cessione gratuita od omaggio alla clientela è deducibile dal reddito del professionista, a titolo di spesa di rappresentanza, nel limite dell’1% dei compensi percepiti nel periodo d’imposta. Tali costi sono deducibili per cassa, nel rispetto del principio generale previsto per il reddito di lavoro autonomo. A mero titolo esemplificativo, si supponga che l’ammontare dei compensi di un professionista, nel periodo d’imposta 2014, sia pari a 200.000 euro e che le spese di rappresentanza ammontino a 2.400 euro, di cui 500 per beni di costo inferiore a 50 euro. Ai fini della deducibilità dal reddito si avrà che:
- le spese per omaggi di valore unitario inferiore a 50 euro, pari a 500 concorrono a formare il plafond di deducibilità dei compensi;
- le spese di rappresentanza sono deducibili soltanto nel limite dell’1% dei compensi, quindi fino a 2.000 euro (1% di 200.000 = 2.000);
- l’ammontare delle spese di rappresentanza indeducibile è, quindi, pari a 400 euro.
Non è, invece, ancora chiaro quale sia il trattamento degli “omaggi” costituiti da voucher (o “buoni acquisto”), che consentono l’acquisto di beni e servizi in determinati esercizi commerciali convenzionati, nel limite del valore facciale esposto.
L’Agenzia delle Entrate, nella ris. n. 21/2011, ha esaminato la tematica esclusivamente con riferimento alla disciplina – chiarendo che si tratta di documenti di legittimazione e, in quanto tali, non imponibili ai fini IVA –, non fornendo alcun chiarimento in relazione al trattamento dei voucher ai fini delle imposte sui redditi.
Nel caso in cui la qualificazione come semplici documenti di legittimazione, applicata dall’Amministrazione finanziaria ai fini IVA, operasse anche ai fini delle imposte sui redditi, il costo d’acquisto dei voucher potrebbe essere indeducibile, in quanto gli stessi non sembrerebbero rientrare nella nozione di spese di rappresentanza fornita dal DM 19 novembre 2008 (nozione, come sopra esposto, applicabile anche nell’ambito del reddito di lavoro autonomo).
Occorre, infatti, notare che la formulazione dell’art. 1 del citato DM fa espresso riferimento a beni e servizi; se si volesse privilegiare un’interpretazione strettamente letterale della norma si dovrebbe, quindi, escludere che il costo per il voucher possa essere ricondotto alla nozione di spesa di rappresentanza. Se il buono, invece, si qualificasse come titolo rappresentativo di un bene, non sembrerebbero sorgere dubbi sulla relativa deducibilità a titolo di spesa di rappresentanza (si veda “Voucher omaggio con deducibilità da chiarire” del 2 novembre 2011). Per queste ragioni, da più parti, si è auspicato un intervento ufficiale sulla questione.
Quanto al trattamento fiscale degli omaggi che il professionista destina ai dipendenti/collaboratori, nonostante tale fattispecie non sia espressamente disciplinata dal TUIR, il relativo costo dovrebbe essere deducibile in misura integrale, ai sensi dell’art. 54 comma 6 del TUIR, sulla base del principio generale dell’inerenza.
In capo al dipendente/collaboratore beneficiario dell’omaggio, i regali di Natale e le altre erogazioni liberali in natura sono imponibili, salvo che non rientrino nel limite di 258,23 euro art. 51 comma 3 del TUIR; in caso di superamento della suddetta soglia, concorre a formare il reddito l’intero valore e non solo la parte eccedente.
Analogo ragionamento vale per i tirocinanti, in quanto il relativo reddito (borsa di studio) è assimilato a quello di lavoro dipendente.