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Si sblocca il credito IVA per le società in perdita

Acquisito, con l’approvazione definitiva del decreto sulle semplificazioni, il passaggio da tre a cinque anni del periodo che, se caratterizzato da perdite fiscali, conferisce lo “status” di società di comodo, occorre fare qualche considerazione sui riflessi della nuova normativa sulla compensazione e il rimborso del credito IVA maturato da tali società.
In linea generale, le limitazioni di legge (comuni alle società non operative e alle società in perdita sistematica) sono due. La prima riguarda le società che risultano di comodo per una sola annualità, alle quali sono preclusi il rimborso, la compensazione in F24 e la cessione a terzi del credito IVA; la seconda riguarda invece le società che risultano di comodo per un triennio consecutivo, e prevede l’abbandono definitivo del credito, il quale diviene non più utilizzabile nemmeno nelle liquidazioni mensili o trimestrali.
Va poi ricordato che, secondo la prassi dell’Agenzia delle Entrate (circolare n. 10del 14 maggio 2014, § 3), tali conseguenze si producono anche se la società adegua il proprio reddito a quello minimo delle società di comodo; trattasi di un’impostazione che, sebbene penalizzante, risulta formalmente corretta, in quanto ciò che conferisce lo status di società di comodo è l’insufficienza dei ricavi o lo stato di perdita strutturale, e non il reddito prodotto.
Venendo alla implicazioni della nuova normativa delle società in perdita sistematica sulla gestione del credito IVA, esse partono necessariamente dalla constatazione per cui il credito non ammesso alla compensazione, al rimborso o alla cessione a terzi è quello relativo all’annualità per la quale la società risulta di comodo (e non, quindi, l’eccedenza che risulta al termine del periodo “di osservazione” chiuso in perdita). Per effetto delle sopravvenute novità normative, per qualificare “di comodo” una società per il è necessario che questa abbia dichiarato perdite per tutto il quinquennio 2009-2013 (o che la stessa, in tale arco temporale, abbia presentato quattro dichiarazioni in perdita e la rimanente con un reddito inferiore a quello minimo). In questo contesto, senza l’intervento legislativo in commento, le società che hanno dichiarato perdite nel triennio 2011-2013 avrebbero subìto il “blocco” del credito maturato al 31 dicembre 2014; con la novità apportata dal DLgs. “semplificazioni”, invece, questa conseguenza si manifesta solo ed esclusivamente se lo stato di perdita si riferisce a tutto il quinquennio 2009-2013.
Risulta quindi essenziale, anche ai fini della gestione dell’eccedenza che verrà quantificata al 31 dicembre 2014, valutare le risultanze del 2009 e del 2010: se in almeno uno di questi due periodi d’imposta è stato dichiarato un reddito almeno pari al minimo, il credito 2014 sarà salvo a tutti gli effetti. In alcuni contesti può darsi che, pur avendo la società dichiarato almeno il minimo per uno dei suddetti periodi d’imposta, essa abbia comunque chiuso in perdita il triennio successivo 2010-2012. In questi casi, il credito al 31 dicembre 2013 è stato “bloccato”, ma diviene liberamente utilizzabile al 31 dicembre 2014 (unitamente, va da sé, all’eccedenza accumulata nel 2014 medesimo), in quanto per il 2014 la società non è più “marchiata” come ente di comodo: nelle compensazioni che verranno operate dal 1° gennaio 2015 sarà, quindi, possibile tornare ad utilizzare il credito IVA, naturalmente con le limitazioni di legge previste per tale operazione.
Tornano in gioco i risultati del 2009 e del 2010
Come sopra rilevato, se una società risulta di comodo per tre anni consecutivi e, nello stesso arco temporale, il volume d’affari risulta sempre inferiore a quello dei ricavi minimi determinati a norma dell’art. 30 comma 1 della L. 724/94, si realizza l’ipotesi della perdita definitiva del credito IVA. Sul punto, gli effetti del DLgs. “semplificazioni” sono solo indiretti, nel senso che rimane fermo il fatto per cui lo status di società di comodo deve sussistere per tre annualità consecutive, anche se per valutare le condizioni affinché ciò avvenga per la terza di tali annualità cambiano i parametri di riferimento: in sostanza, l’abbandono definitivo del credito maturato al 31 dicembre 2014 presuppone lo status di società di comodo per le annualità 2012, 2013 e 2014, ma per quest’ultima il periodo di osservazione delle perdite fiscali riguarda il quinquennio precedente (2009-2013), e non più il triennio precedente.
Naturalmente, la perdita definitiva del credito prescinde dalle cause che hanno determinato lo “status” di comodo (il credito 2014, ad esempio, dovrebbe essere abbandonato anche se la società fosse di comodo nel 2012 e nel 2013 per perdite fiscali pregresse, e non operativa nel 2014 per insufficienza dei ricavi in tale annualità) e può essere evitata se, in almeno una delle annualità 2012, 2013 e 2014, il volume d’affari è stato almeno pari all’ammontare dei ricavi minimi presunti.

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