Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del DLgs. n. 175/2014 è operativo l’incremento a 50 euro della soglia di integrale detraibilità dell’IVA relativa agli omaggi, con conseguente allineamento al valore previsto dal TUIR ai fini della deducibilità (si veda “Omaggi con soglia a 50 euro anche per la detraibilità IVA” del 7 novembre).
L’art. 30 del citato DLgs. n. 175/2014 non contiene alcuna particolare disposizione con riferimento all’entrata in vigore di tale novità; è, dunque, ragionevole ritenere che la stessa si applichi a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore “generale” del DLgs. semplificazioni.
Nello specifico, ai fini dell’applicazione della nuova soglia, occorre ricordare che il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato dal momento in cui l’imposta diviene esigibile, vale a dire dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Si potrebbe, quindi, fare riferimento, anche sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrata nella circ. 45/2011 (seppure emanata in occasione dell’introduzione della nuova aliquota IVA al 21%), al momento di effettuazione delle operazioni, disciplinato dall’art. 6 del DPR n. 633/72.
In linea generale, le cessioni di beni mobili materiali si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione degli stessi.
Tuttavia, nel caso in cui sia anteriormente emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte (quindi anche solo con acconto) il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Ai fini in esame non rileva, quindi, il momento di registrazione della fattura, bensì, per quanto sopra, la data di fatturazione o di pagamento.
Come precisato dalla citata circ. 45/2011, per determinate operazioni l’art. 6 del DPR n. 633/72 prevede il differimento dell’esigibilità dell’imposta – cioè il momento in cui l’erario può richiedere il pagamento del tributo – all’atto del versamento del corrispettivo, al fine di evitare che il fornitore debba diventare debitore del tributo prima di aver incassato in via di rivalsa il relativo importo. Anche se il debito IVA nei confronti dell’Erario sorge nel momento della riscossione effettiva del corrispettivo, anziché nel momento di emissione della fattura o della consegna del bene, resta comunque invariato il momento di effettuazione dell’operazione al cui verificarsi sorge l’obbligo di emissione della fattura (che deve riportare l’indicazione “operazione ad esigibilità differita”).
Si evidenzia, inoltre, che, in caso di applicazione del regime IVA “per cassa”, lo stesso non deroga ai criteri generali di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura, ma consiste nella possibilità di emettere fattura con esigibilità differita.
Fermo restando quanto sopra, qualora gli acquisti di beni destinati ad omaggio siano stati effettuati entro il 12 dicembre, la relativa IVA dovrebbe essere detraibile secondo le “vecchie” regole, vale a dire soltanto se il costo unitario del bene-omaggio risulti superiore a 25,82 euro.
Nel caso in cui, invece, gli acquisti siano effettuati dal 13 dicembre, l’IVA relativa al bene destinato ad omaggio dovrebbe essere integralmente detraibile se il costo unitario del bene non superi 50 euro (quindi anche se il bene ha un costo compreso tra 25,83 e 50 euro).
Effetti anche sulla deducibilità degli omaggi
L’innalzamento della soglia a 50 euro ha effetti, come già evidenziato su Eutekne.info, anche nell’ambito delle imposte dirette, posto che, prima della modifica introdotta dal decreto semplificazioni, la parte di IVA indetraibile andava ad incrementare il valore del bene, rendendolo a volte indeducibile.
Pertanto, qualora l’acquisto del bene-omaggio sia avvenuto prima del 12 dicembre, per quanto sopra dovrebbe essere ancora considerata la parte di IVA indetraibile ai fini della verifica della soglia di 50 euro per la deducibilità integrale; in tal caso, occorre quindi prestare attenzione all’imponibile IVA (48,08 euro se l’aliquota IVA è pari al ; 45,45 euro se l’aliquota IVA è pari al ; 40,98 euro se l’aliquota IVA è pari al ).
Per gli acquisti effettuati dal 13 dicembre, invece, tale problematica verrebbe meno; in tal caso, l’acquisto di un bene-omaggio di valore unitario pari a 49 euro dovrebbe essere considerato integralmente deducibile ai fini delle imposte sul reddito.
L’art. 30 del citato DLgs. n. 175/2014 non contiene alcuna particolare disposizione con riferimento all’entrata in vigore di tale novità; è, dunque, ragionevole ritenere che la stessa si applichi a decorrere dal 13 dicembre 2014, data di entrata in vigore “generale” del DLgs. semplificazioni.
Nello specifico, ai fini dell’applicazione della nuova soglia, occorre ricordare che il diritto alla detrazione dell’IVA può essere esercitato dal momento in cui l’imposta diviene esigibile, vale a dire dal momento in cui l’operazione si considera effettuata.
Si potrebbe, quindi, fare riferimento, anche sulla base dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrata nella circ. 45/2011 (seppure emanata in occasione dell’introduzione della nuova aliquota IVA al 21%), al momento di effettuazione delle operazioni, disciplinato dall’art. 6 del DPR n. 633/72.
In linea generale, le cessioni di beni mobili materiali si considerano effettuate al momento della consegna o spedizione degli stessi.
Tuttavia, nel caso in cui sia anteriormente emessa fattura o sia pagato in tutto o in parte (quindi anche solo con acconto) il corrispettivo, l’operazione si considera effettuata, limitatamente all’importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento. Ai fini in esame non rileva, quindi, il momento di registrazione della fattura, bensì, per quanto sopra, la data di fatturazione o di pagamento.
Come precisato dalla citata circ. 45/2011, per determinate operazioni l’art. 6 del DPR n. 633/72 prevede il differimento dell’esigibilità dell’imposta – cioè il momento in cui l’erario può richiedere il pagamento del tributo – all’atto del versamento del corrispettivo, al fine di evitare che il fornitore debba diventare debitore del tributo prima di aver incassato in via di rivalsa il relativo importo. Anche se il debito IVA nei confronti dell’Erario sorge nel momento della riscossione effettiva del corrispettivo, anziché nel momento di emissione della fattura o della consegna del bene, resta comunque invariato il momento di effettuazione dell’operazione al cui verificarsi sorge l’obbligo di emissione della fattura (che deve riportare l’indicazione “operazione ad esigibilità differita”).
Si evidenzia, inoltre, che, in caso di applicazione del regime IVA “per cassa”, lo stesso non deroga ai criteri generali di effettuazione dell’operazione e di emissione della fattura, ma consiste nella possibilità di emettere fattura con esigibilità differita.
Fermo restando quanto sopra, qualora gli acquisti di beni destinati ad omaggio siano stati effettuati entro il 12 dicembre, la relativa IVA dovrebbe essere detraibile secondo le “vecchie” regole, vale a dire soltanto se il costo unitario del bene-omaggio risulti superiore a 25,82 euro.
Nel caso in cui, invece, gli acquisti siano effettuati dal 13 dicembre, l’IVA relativa al bene destinato ad omaggio dovrebbe essere integralmente detraibile se il costo unitario del bene non superi 50 euro (quindi anche se il bene ha un costo compreso tra 25,83 e 50 euro).
Effetti anche sulla deducibilità degli omaggi
L’innalzamento della soglia a 50 euro ha effetti, come già evidenziato su Eutekne.info, anche nell’ambito delle imposte dirette, posto che, prima della modifica introdotta dal decreto semplificazioni, la parte di IVA indetraibile andava ad incrementare il valore del bene, rendendolo a volte indeducibile.
Pertanto, qualora l’acquisto del bene-omaggio sia avvenuto prima del 12 dicembre, per quanto sopra dovrebbe essere ancora considerata la parte di IVA indetraibile ai fini della verifica della soglia di 50 euro per la deducibilità integrale; in tal caso, occorre quindi prestare attenzione all’imponibile IVA (48,08 euro se l’aliquota IVA è pari al ; 45,45 euro se l’aliquota IVA è pari al ; 40,98 euro se l’aliquota IVA è pari al ).
Per gli acquisti effettuati dal 13 dicembre, invece, tale problematica verrebbe meno; in tal caso, l’acquisto di un bene-omaggio di valore unitario pari a 49 euro dovrebbe essere considerato integralmente deducibile ai fini delle imposte sul reddito.