L’art. 28 comma 7 del DLgs. 346/90 prevede che la dichiarazione di successione possa essere omessa se sussistono contemporaneamente le seguenti condizioni:
- l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori) del defunto;
- l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
- l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad una determinata soglia.
L’ammontare di tale soglia è stato recentemente modificato dal decreto “semplificazioni” (art. 11 comma 1 lett. a) n. 2 del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175), che l’ha portato a 100 mila euro mentre, nella precedente formulazione, era pari a 25.822,84 euro (si veda “Si alza la soglia che consente di evitare la dichiarazione di successione” del 23 giugno 2014).
Pertanto, dopo l’entrata in vigore della nuova norma, in presenza di successioni a favore di coniuge o di parenti in linea retta del defunto, che non contengano immobili né diritti reali immobiliari, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione sussiste se l’attivo ereditario non supera 100.000 euro.
Risulta indispensabile comprendere quando effettivamente la nuova norma sia entrata in vigore.
Il decreto semplificazioni entrerà in vigore il 13 dicembre 2014, secondo le regole ordinarie, ossia dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che, per l’appunto, è avvenuta il 28 novembre 2014).
Atteso che il decreto contiene alcuna norma specifica sulla decorrenza della nuova soglia per l’esonero dalla dichiarazione di successione, dovrebbe ritenersi che la nuova soglia possa applicarsi:
- non solo alle successioni apertesi dal 13 dicembre 2014;
- ma anche alle successioni apertesi anteriormente al 13 dicembre 2014, per le quali il termine per la presentazione della dichiarazione di successione a tale data sia ancora pendente.
Si ricorda, a tale proposito (rinviando all’apposita Scheda di Aggiornamento, pubblicata nel numero 12/2014), che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre, in linea generale, dalla data di apertura della successione, che coincide con la data della morte.
Tuttavia, l’art. 31 del DLgs. 346/90 prevede molteplici deroghe a tale regola, in presenza di specifiche situazioni, espressamente individuate dalla norma (come, ad esempio, il fallimento del defunto, l’accettazione con beneficio di inventario, la dichiarazione di assenza o di morte presunta, la rinuncia all’eredità, il verificarsi di sopravvenienze ereditarie, ecc.).
Prendendo in considerazione la decorrenza “ordinaria” del termine per la presentazione della dichiarazione di successione, si potrebbe concludere che la nuova soglia trovi applicazione alla successioni apertesi dal 12 dicembre 2013 (purché, naturalmente, la dichiarazione non sia ancora stata presentata alla data del 13 dicembre 2014).
Nessun rimedio per chi ha già presentato la dichiarazione
Si ipotizzi, ad esempio, che, in data 10 gennaio 2014, sia defunto Tizio, lasciando ai propri figli un attivo ereditario di valore pari a 50.000 euro, composto di sole quote di società per azioni.
Secondo la disciplina vigente al momento dell’apertura della successione, gli eredi non avrebbero potuto godere dell’esonero dalla dichiarazione.
Tuttavia, se, alla data del 13 dicembre 2014, gli eredi non avessero ancora presentato la dichiarazione di successione, la nuova soglia prevista dal DLgs. 175/2014 dovrebbe potersi applicare anche al loro caso, sicché essi potrebbero avvalersi dell’esonero.
Ove, invece, nello stesso caso sopra individuato, prima dell’entrata in vigore del DLgs. 175/2014, gli eredi avessero già presentato la dichiarazione (ad esempio, il 10 novembre 2014), non sarebbe esperibile alcun “rimedio” (anche perché, comunque, l’obbligo concerne solo la presentazione della dichiarazione, ma l’imposta, nel caso descritto, non è dovuta, non essendo superata la franchigia a disposizione del coniuge e dei parenti in linea retta).
Tale conclusione potrebbe determinare disparità di trattamento in relazione a situazioni assimilabili, ma l’assenza di una disciplina specifica sulla decorrenza della norma qui descritta non sembra poter portare a conclusioni diverse.
- l’eredità è devoluta al coniuge ed ai parenti in linea retta (figli, nipoti ex filio, genitori) del defunto;
- l’eredità non comprende beni immobili o diritti reali immobiliari;
- l’attivo ereditario ha un valore non superiore ad una determinata soglia.
L’ammontare di tale soglia è stato recentemente modificato dal decreto “semplificazioni” (art. 11 comma 1 lett. a) n. 2 del DLgs. 21 novembre 2014 n. 175), che l’ha portato a 100 mila euro mentre, nella precedente formulazione, era pari a 25.822,84 euro (si veda “Si alza la soglia che consente di evitare la dichiarazione di successione” del 23 giugno 2014).
Pertanto, dopo l’entrata in vigore della nuova norma, in presenza di successioni a favore di coniuge o di parenti in linea retta del defunto, che non contengano immobili né diritti reali immobiliari, l’obbligo di presentare la dichiarazione di successione sussiste se l’attivo ereditario non supera 100.000 euro.
Risulta indispensabile comprendere quando effettivamente la nuova norma sia entrata in vigore.
Il decreto semplificazioni entrerà in vigore il 13 dicembre 2014, secondo le regole ordinarie, ossia dopo 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (che, per l’appunto, è avvenuta il 28 novembre 2014).
Atteso che il decreto contiene alcuna norma specifica sulla decorrenza della nuova soglia per l’esonero dalla dichiarazione di successione, dovrebbe ritenersi che la nuova soglia possa applicarsi:
- non solo alle successioni apertesi dal 13 dicembre 2014;
- ma anche alle successioni apertesi anteriormente al 13 dicembre 2014, per le quali il termine per la presentazione della dichiarazione di successione a tale data sia ancora pendente.
Si ricorda, a tale proposito (rinviando all’apposita Scheda di Aggiornamento, pubblicata nel numero 12/2014), che il termine per la presentazione della dichiarazione di successione decorre, in linea generale, dalla data di apertura della successione, che coincide con la data della morte.
Tuttavia, l’art. 31 del DLgs. 346/90 prevede molteplici deroghe a tale regola, in presenza di specifiche situazioni, espressamente individuate dalla norma (come, ad esempio, il fallimento del defunto, l’accettazione con beneficio di inventario, la dichiarazione di assenza o di morte presunta, la rinuncia all’eredità, il verificarsi di sopravvenienze ereditarie, ecc.).
Prendendo in considerazione la decorrenza “ordinaria” del termine per la presentazione della dichiarazione di successione, si potrebbe concludere che la nuova soglia trovi applicazione alla successioni apertesi dal 12 dicembre 2013 (purché, naturalmente, la dichiarazione non sia ancora stata presentata alla data del 13 dicembre 2014).
Nessun rimedio per chi ha già presentato la dichiarazione
Si ipotizzi, ad esempio, che, in data 10 gennaio 2014, sia defunto Tizio, lasciando ai propri figli un attivo ereditario di valore pari a 50.000 euro, composto di sole quote di società per azioni.
Secondo la disciplina vigente al momento dell’apertura della successione, gli eredi non avrebbero potuto godere dell’esonero dalla dichiarazione.
Tuttavia, se, alla data del 13 dicembre 2014, gli eredi non avessero ancora presentato la dichiarazione di successione, la nuova soglia prevista dal DLgs. 175/2014 dovrebbe potersi applicare anche al loro caso, sicché essi potrebbero avvalersi dell’esonero.
Ove, invece, nello stesso caso sopra individuato, prima dell’entrata in vigore del DLgs. 175/2014, gli eredi avessero già presentato la dichiarazione (ad esempio, il 10 novembre 2014), non sarebbe esperibile alcun “rimedio” (anche perché, comunque, l’obbligo concerne solo la presentazione della dichiarazione, ma l’imposta, nel caso descritto, non è dovuta, non essendo superata la franchigia a disposizione del coniuge e dei parenti in linea retta).
Tale conclusione potrebbe determinare disparità di trattamento in relazione a situazioni assimilabili, ma l’assenza di una disciplina specifica sulla decorrenza della norma qui descritta non sembra poter portare a conclusioni diverse.