Entro fine mese le dichiarazioni IMU e TASI
Obbligatoria la presentazione soltanto nei casi in cui le variazioni degli immobili non sono conoscibili dai Comuni
In alcuni casi, se nel corso del 2014 ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell’imposta, entro il 30 giugno 2015 deve essere inviata:
- la dichiarazione IMU/TASI ENC degli enti non commerciali prevista dall’art. 91- del DL 1/2012 e disciplinata dal DM 19 novembre 2012 n. 200, in possesso di immobili oggetto di esenzione da IMU/TASI ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. n. 504/1992;
- la dichiarazione IMU/TASI “generica”.
- la dichiarazione IMU/TASI ENC degli enti non commerciali prevista dall’art. 91- del DL 1/2012 e disciplinata dal DM 19 novembre 2012 n. 200, in possesso di immobili oggetto di esenzione da IMU/TASI ai sensi dell’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. n. 504/1992;
- la dichiarazione IMU/TASI “generica”.
In relazione a quest’ultima, il modello, unitamente alle relative istruzioni, è stato approvato dal DM 30 ottobre 2012 e deve essere presentata nei casi in cui l’obbligo sia ancora previsto (si ricorda che il Ministero dell’Economia, con la ris. 25 marzo 2015 n. 3/DF, ha precisato che il modello di dichiarazione IMU vale anche ai fini della . Nello stesso senso anche la circ. del Ministero dell’Economia e delle finanze 3 giugno 2015 n. 2/DF, si veda “Per la TASI si utilizza la vecchia dichiarazione” del 5 giugno 2015).
Per capire se il contribuente è tenuto o meno alla presentazione del modello dichiarativo, si deve anzitutto fare riferimento ai principi generali contenuti nelle istruzioni approvate dal DM 30 ottobre 2012. In particolare, restano ferme le disposizioni e le dichiarazioni presentate ai fini dell’ICI, in quanto compatibili e l’obbligo dichiarativo sorge solo nei casi in cui sono intervenute variazioni rispetto a quanto risulta dalle dichiarazioni ICI già presentate, nonché nei casi in cui si sono verificate variazioni che non sono, comunque, conoscibili al Comune.
In generale, quindi, tutte le variazioni soggettive e oggettive relative alle unità immobiliari sono riportate negli atti catastali e tali atti sono pubblici e immediatamente consultabili. I dati catastali relativi agli immobili e le dichiarazioni riguardanti le modificazioni oggettive presentate in Catasto tramite la procedura DOCFA, infatti, possono essere consultati dagli enti locali.
Considerato che le informazioni presenti in archivi pubblici – es. anagrafe comunale, anagrafe tributaria, banca dati catastale – sono accessibili alle amministrazioni comunali o comunque vengono comunicate loro da altre amministrazioni, ad esempio, deve essere presentato il modello dichiarativo nel caso di immobili locati o affittati con contratti registrati, prorogati, ceduti o risolti successivamente alla data del 1° luglio 2010. A partire da tale data, infatti, l’art. 19 commi 15 e 16 del DL 78/2010 ha istituito l’obbligo di dichiarare all’Agenzia delle Entrate i dati catastali relativi agli immobili interessati dai citati eventi (in tal senso la circ. del Ministero dell’Economia e delle finanze 3 giugno 2015 n. 2/DF).
Inoltre, così come per l’ICI, per le ragioni suesposte, anche in relazione all’IMU (e quindi alla TASI) la dichiarazione non deve essere presentata quando:
- gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3- del DLgs. 463/1997 relative al modello unico informatico (MUI), che viene predisposto dai notai in relazione a molteplici atti da essi rogati (eccezioni alla regola per cui la dichiarazione IMU non deve essere presentata se le informazioni sugli immobili sono presenti nel MUI, sono costituite dalle compravendite delle aree fabbricabili per le quali manca il valore venale e da quelle dei terreni agricoli, nel caso siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP);
- il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento, quali, ad esempio, una specifica comunicazione.
- gli elementi rilevanti ai fini dell’imposta dipendono da atti per i quali risultavano applicabili le procedure telematiche previste dall’art. 3- del DLgs. 463/1997 relative al modello unico informatico (MUI), che viene predisposto dai notai in relazione a molteplici atti da essi rogati (eccezioni alla regola per cui la dichiarazione IMU non deve essere presentata se le informazioni sugli immobili sono presenti nel MUI, sono costituite dalle compravendite delle aree fabbricabili per le quali manca il valore venale e da quelle dei terreni agricoli, nel caso siano posseduti e condotti da coltivatori diretti e IAP);
- il contribuente ha seguito le specifiche modalità per il riconoscimento di agevolazioni stabilite dal Comune nel proprio regolamento, quali, ad esempio, una specifica comunicazione.
Il modello di dichiarazione, unitamente ai modelli aggiuntivi, può essere:
- consegnato direttamente al Comune;
- spedito in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’ufficio tributi del Comune (sulla busta della raccomandata deve essere apposta la dicitura “Dichiarazione IMU 2014”, nel caso in cui la dichiarazione si riferisca a variazioni intervenute nel 2014);
-inviato telematicamente con posta certificata.
- consegnato direttamente al Comune;
- spedito in busta chiusa, a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata senza ricevuta di ritorno, all’ufficio tributi del Comune (sulla busta della raccomandata deve essere apposta la dicitura “Dichiarazione IMU 2014”, nel caso in cui la dichiarazione si riferisca a variazioni intervenute nel 2014);
-inviato telematicamente con posta certificata.
Relativamente alla dichiarazione degli ENC, invece, il modello è stato approvato dal DM 26 giugno 2014 e deve essere presentato esclusivamente per via telematica, al Dipartimento delle finanze, utilizzando i canali Entratel o Fisconline messi a disposizione dell’Agenzia delle Entrate.
In relazione all’ambito soggettivo, la dichiarazione IMU/TASI ENC deve essere presentata dagli enti non commerciali art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR che possiedono almeno un immobile che benefici anche parzialmente dell’esenzione IMU/TASI di cui all’art. 7 comma 1 lett. i) del DLgs. 504/92.
Se l’ente non commerciale possiede esclusivamente immobili che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione di cui alla citata lett. i), la dichiarazione IMU/TASI deve essere redatta utilizzando il modello ordinario, approvato con DM 30 ottobre 2012.
Se l’ente non commerciale possiede esclusivamente immobili che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’esenzione di cui alla citata lett. i), la dichiarazione IMU/TASI deve essere redatta utilizzando il modello ordinario, approvato con DM 30 ottobre 2012.